Cassazione Penale, Ordinanza n. 04670/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo perché, sotto la veste del travisamento del fatto, chiedeva una nuova lettura delle prove e della ricostruzione storica compiuta dai giudici di merito, preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, censurava l'unico motivo la motivazione della sentenza di appello che aveva affermato la responsabilità per ricettazione. Si deduceva, in sostanza, un travisamento del fatto: il ricorrente sosteneva che i giudici di merito avessero ricostruito erroneamente la vicenda storica e attribuito inattendibilità o irrilevanza alle prove in modo non corretto, chiedendo una diversa valutazione delle risultanze processuali. La Corte di cassazione rileva però che tale doglianza mira a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La disposizione è richiamata quale norma incriminatrice del fatto contestato; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare che la responsabilità per il reato è stata ritenuta provata in appello.
art. 648 cod. pen.
Richiamato come base della contestazione di ricettazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito.
- La censura di travisamento del fatto non può risolversi in una richiesta di nuova ricostruzione storica della vicenda o di diversa valutazione dell'attendibilità delle prove.
- Quando il ricorso per cassazione attacca solo la motivazione di merito senza evidenziare un vizio realmente scrutinabile nei limiti della legittimità, esso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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