Cassazione Penale, Sentenza n. 16363/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava violazione di norme processuali per la mancata partecipazione, dovuta a omessa notifica, del difensore del condannato al procedimento conclusosi con l'ordinanza impugnata. In particolare si lamentava che l'avviso di fissazione dell'udienza era stato notificato ad un altro difensore privo di nomina, con conseguente esclusione dal contraddittorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il superamento del termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non renda l'istanza di misura alternativa "inammissibile": il termine disciplina solo la sospensione dell'ordine di esecuzione, non l'ammissibilità della domanda. Di conseguenza l'istanza, anche se presentata oltre il termine, deve comunque essere esaminata sul merito in rapporto alle prospettive di rieducazione al momento della decisione. Inoltre la Corte ha rilevato la incompetenza funzionale del Magistrato di sorveglianza per i minorenni a decidere la domanda, essendo la competenza riservata al Tribunale per i minorenni in funzione di Tribunale di sorveglianza. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni di Bari, in funzione di Tribunale di sorveglianza, territorialmente competente.
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen., commi 5 e 6
Il comma 5 disciplina la sospensione dell'ordine di esecuzione per consentire la presentazione, entro trenta giorni, di domanda di misure alternative; tale termine non costituisce requisito di ammissibilità dell'istanza, quindi un'istanza tardiva deve comunque essere esaminata sul merito, sebbene l'esecuzione possa avere avuto corso
art. 677, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata per individuare la competenza territoriale del Tribunale in funzione di Tribunale di sorveglianza; la Corte ha trasferito gli atti al Tribunale per i minorenni di Bari in funzione di Tribunale di sorveglianza, ai sensi di tale criterio di competenza
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 223 del 12/01/2000, Perris, Rv. 215959
"il comma 5 dell'art. 656 cod. proc. pen., nel prevedere la sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive brevi onde consentire all'interessato di presentare entro trenta giorni, in stato di libertà, domanda di misure alternative alla detenzione, non stabilisce alcun requisito di ammissibilità dell'istanza, ma si limita a regolare le modalità di esecuzione di dette pene. Ne consegue che, se l'interessato presenta la domanda oltre il termine, l'esecuzione avrà corso, ma l'istanza di affidamento o di altro beneficio dovrà ugualmente essere esaminata, essendo la decisione correlata alle prospettive di rieducazione esistenti al momento in cui viene emessa e, quindi, svincolata da ogni preclusione temporale"
La Corte ha richiamato questo precedente per confermare che il termine di trenta giorni è finalizzato alla sospensione dell'esecuzione e non comporta automatica inammissibilità della domanda tardiva; il giudice deve comunque valutare le prospettive rieducative al momento della decisione
Massime di principio
- Il termine di trenta giorni previsto dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. è perentorio solo ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione, ma non costituisce un requisito di ammissibilità dell'istanza di misura alternativa: un'istanza tardiva deve comunque essere esaminata sul merito
- Se l'istanza viene presentata oltre il termine, l'esecuzione può avere corso, ma il giudice deve valutare la richiesta in relazione alle prospettive di rieducazione esistenti al momento della decisione
- La mancata o errata notifica al difensore designato può costituire un vizio procedurale rilevante, ma non necessariamente comporta la dichiarazione automatica di inammissibilità dell'istanza; la rilevanza dipende dall'effettivo pregiudizio al contraddittorio
- È fondamentale verificare la competenza funzionale e territoriale: le decisioni relative alle misure alternative per minorenni spettano al Tribunale per i minorenni in funzione di Tribunale di sorveglianza quando la legge lo prevede
- Rimedio in caso di decisone da parte di organo incompetente: annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti all'autorità competente
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