Cassazione Civile, Ordinanza n. 10003/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una creditrice aveva proposto opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa di un ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, chiedendo l'ammissione di una somma di euro 30.013. Il tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività, ritenendo che il termine di trenta giorni per impugnare decorresse dalla prima comunicazione del 15 gennaio 2019, con cui il commissario liquidatore aveva comunicato il deposito in cancelleria dello stato passivo. La ricorrente ha impugnato il decreto deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 207, 209 e 97 l.fall., nonché degli artt. 141, 170, 153 e 294 c.p.c., sostenendo che: la comunicazione del 15 gennaio 2019 non era stata inviata al difensore domiciliatario indicato nell'istanza; essa riguardava solo il progetto di stato passivo e non il definitivo stato passivo; il deposito e la comunicazione rilevanti ai fini del termine erano quelli dell'8 febbraio 2019, quando era stata trasmessa copia conforme dello stato passivo integrale con avviso di decorrenza dei termini; le indicazioni contrastanti del commissario avevano ingenerato un errore scusabile e un affidamento incolpevole sul momento iniziale per proporre l'opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto erronea la decisione del tribunale nella parte in cui aveva individuato come dies a quo del termine per l'opposizione la sola comunicazione del deposito in cancelleria del 15 gennaio 2019, senza accertare se quella comunicazione contenesse anche la trasmissione ai creditori della copia conforme dello stato passivo. Richiamando un precedente delle Sezioni Unite e una precedente decisione conforme, ha affermato che, nella liquidazione coatta amministrativa, il termine per l'impugnazione decorre dalla comunicazione completa dello stato passivo ai creditori, comprensiva dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, perché solo tale comunicazione consente al creditore di valutare compiutamente un'eventuale impugnazione. Per effetto dell'accoglimento, il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al tribunale di Roma in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Rileva come norma che disciplina la formazione e la comunicazione dello stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa, anche tramite PEC.
È norma di raccordo che, nel testo applicabile, uniforma il procedimento di verifica dei crediti nella liquidazione coatta amministrativa a quello fallimentare; il termine per le impugnazioni decorre dalla comunicazione ai creditori dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, non dalla sola notizia del deposito in cancelleria.
"Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda"
La Corte lo utilizza come criterio di coordinamento per ritenere che il termine d'impugnazione scatti solo dalla comunicazione completa e funzionale all'esercizio del diritto di opposizione.
È richiamato quale norma che regola l'opposizione allo stato passivo divenuto esecutivo, con termine di proposizione collegato alla comunicazione prevista dall'art. 209 l.fall.
È richiamato quale norma che disciplina le impugnazioni dello stato passivo e il relativo termine decadenziale di trenta giorni.
È invocato dalla ricorrente nel quadro delle censure relative alla corretta destinazione delle comunicazioni processuali al difensore domiciliatario.
È invocato dalla ricorrente per contestare la validità della comunicazione non effettuata all'indirizzo PEC del difensore eletto domicilio.
È invocato in relazione all'errore scusabile e alla rimessione in termini, prospettati come conseguenza delle comunicazioni contraddittorie dell'organo della procedura.
È richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, nel contesto della doglianza sulla decorrenza dei termini processuali.
È il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nella liquidazione coatta amministrativa, il termine per proporre opposizione allo stato passivo decorre dalla comunicazione ai creditori che consenta una piena conoscenza dello stato passivo, e non dalla sola comunicazione del deposito del provvedimento in cancelleria.
- La comunicazione rilevante ai fini della decorrenza del termine deve essere completa e funzionale alla difesa, includendo la trasmissione dell'elenco dei crediti ammessi o respinti; una comunicazione parziale o meramente notiziale non è sufficiente a far scattare la decadenza.
- Il giudice di merito, quando dichiari tardiva l'impugnazione dello stato passivo, deve verificare in concreto il contenuto della comunicazione inviata dal commissario liquidatore, poiché la decorrenza del termine dipende dal suo effettivo contenuto e non dalla sola data della prima PEC.
- Le indicazioni successivamente contrastanti dell'organo della procedura possono incidere sulla corretta individuazione del dies a quo, in quanto il sistema delle comunicazioni concorsuali è orientato a garantire effettività del contraddittorio e possibilità di impugnazione informata.
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