Sentenza del 10/05/2022 n. 14841 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia avverso la decisione di primo grado; oggetto della controversia era un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo al 2005, emesso a seguito di accertamento analitico-induttivo per presunta antieconomicità della gestione della società di ristorazione. In cassazione la società deduceva, tra l'altro, nullità per mancato contraddittorio preventivo, violazioni di norme sul contraddittorio, ultrapetizione, omessa pronuncia e vizi di motivazione nella ricostruzione dei ricavi (acquisti di derrate, pasti serviti, coperti, banchetti) e presunti errori materiali nell'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'accertamento era stato effettuato 'a tavolino' ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973 (accertamento analitico-induttivo) e quindi non trovano applicazione le norme sul contraddittorio preventivo previste per gli accertamenti basati sugli studi di settore. Per IRES e IRAP non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio; per l'IVA (tributo armonizzato) il contraddittorio è obbligatorio, ma il contribuente non ha fornito la "prova di resistenza" idonea a dimostrare la nullità per mancato contraddittorio. Inoltre molte delle questioni di merito non erano state tempestivamente riproposte in appello e sono state considerate rinunciate; la CTR ha motivato adeguatamente la preferenza degli elementi indiziari forniti dall'Ufficio. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e dichiarata la sussistenza degli presupposti per l'eventuale versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto dalla normativa vigente.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
Individuazione dell'accertamento analitico-induttivo 'a tavolino'; rilevanza per escludere l'applicazione delle regole sui contraddittori previsti per altri tipi di accertamento (es. studi di settore).
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12
Prevede garanzie procedimentali (contraddittorio) per accertamenti effettuati presso la sede dell'impresa; tale disciplina non si applica agli accertamenti 'a tavolino' senza processo verbale di constatazione.
D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (conv. L. 29 ottobre 1993, n. 427), artt. 62-bis e ss.
Disciplina gli accertamenti fondati sugli studi di settore e il contraddittorio preventivo obbligatorio in quel contesto; non applicabile agli accertamenti analitico-induttivi 'a tavolino'.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54
Rientra nel quadro normativo IVA; la giurisprudenza ha richiamato la necessità del contraddittorio preventivo per i tributi 'armonizzati' come l'IVA.
Codice di Procedura Civile, art. 112
Richiama il dovere di pronuncia del giudice e i limiti dell'omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che la CTR ha affrontato le questioni rilevanti e non ha omesso di decidere.
Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5
Criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione (omessa pronuncia, ultravpetizione, vizio di motivazione); la Corte ha dichiarato i motivi inammissibili o infondati secondo questi parametri.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56
Imposta l'obbligo, nel giudizio tributario, di riproporre in appello le questioni non accolte in primo grado; la mancata riproposizione comporta rinuncia alle stesse.
Cass. S.U. n. 24823 del 09/12/2015
Cass. S.U. n. 24823 del 09/12/2015
Giurisprudenza di riferimento che distingue tra tributi 'armonizzati' (per i quali sussiste obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, in linea con la giurisprudenza UE) e tributi 'non armonizzati' (per i quali l'obbligo non è generalizzato).
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)
Prevede l'ulteriore contributo unificato cui può essere assoggettato il ricorrente in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30/01/2013.
Massime di principio
- Se l'accertamento è 'a tavolino' ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973 (accertamento analitico-induttivo), non si applicano le regole di contraddittorio previste per gli accertamenti basati sugli studi di settore.
- Per IRES e IRAP (tributi non armonizzati) non vige un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo: la mancata convocazione preventiva non determina automaticamente la nullità dell'atto, salvo che la legge disponga altrimenti.
- Per l'IVA (tributo armonizzato) il contraddittorio preventivo è obbligatorio; tuttavia il contribuente deve dimostrare concretamente ("prova di resistenza") quali argomenti avrebbe svolto e non limitarsi ad una contestazione astratta del diritto di difesa.
- Nel processo tributario le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado devono essere riproposte tempestivamente in appello (nella controdeduzioni/nel primo atto difensivo): l'omessa riproposizione determina la decadenza/rinuncia a farle valere in grado di appello.
- La Corte di cassazione non può riesaminare il merito dei fatti e delle valutazioni probatorie del giudice di merito, salvo vizio di motivazione grave e costituzionalmente rilevante (mancanza assoluta di motivazione, motivazione inconciliabile o incomprensibile).
- La sentenza di appello sostituisce integralmente quella di primo grado per le parti impugnate; le doglianze vanno mirate contro la decisione di secondo grado e non contro questioni ormai arbitrate o rinunciate.
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