Sentenza del 18/05/2018 n. 2271 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irpef - Detrazione spese per interventi di riqualificazione energetica - Onere probatorio - Dimostrazione della effettiva riduzione dei consumi in capo all'impresa - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata respinta. È stato riconosciuto che la normativa non subordina la detrazione alla prova di una concreta riduzione dei consumi durante l'esercizio dell'attività imprenditoriale, purché siano rispettati i requisiti previsti per gli interventi di riqualificazione energetica e sia adeguatamente documentata la relativa spesa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la spettanza della detrazione prevista dall'art. 1, comma 344, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 per interventi di riqualificazione energetica. L'Amministrazione finanziaria riteneva necessario dimostrare che gli interventi avessero prodotto un'effettiva riduzione dei consumi nell'esercizio dell'attività imprenditoriale. La decisione ha escluso che tale dimostrazione costituisca un requisito ulteriore per beneficiare della detrazione, poiché gli interventi possono riguardare anche beni strumentali utilizzati nell'attività senza generare un vantaggio diretto o immediatamente misurabile per l'impresa.
Norme richiamate
Art. 1, comma 344, Legge n. 296 del 27 dicembre 2006
La norma consente la detrazione delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici e non richiede, quale condizione aggiuntiva, la prova di un'effettiva riduzione dei consumi nell'attività imprenditoriale. Gli interventi possono riguardare anche beni strumentali.
Massime di principio
- Per ottenere la detrazione per interventi di riqualificazione energetica non è necessariamente richiesta la dimostrazione di un risparmio energetico effettivo e direttamente misurabile nell'esercizio dell'impresa, se la legge non prevede espressamente tale requisito.
- La detrazione può spettare anche quando l'intervento riguarda beni strumentali all'attività imprenditoriale e il beneficio energetico non si traduce in un vantaggio immediato o diretto per l'impresa.
- L'Amministrazione finanziaria non può introdurre, in via interpretativa, condizioni ulteriori rispetto ai requisiti stabiliti dalla normativa applicabile.
- Restano comunque necessari il rispetto dei requisiti tecnici e soggettivi previsti dalla disciplina, nonché la corretta documentazione delle opere, delle spese e degli adempimenti richiesti.
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