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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29230/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato l'avviso di presa in carico emesso dall'agente della riscossione per complessivi euro 436.558,72, sostenendo che l'atto presupposto fosse stato irregolarmente notificato. Il primo grado aveva accolto il ricorso, ma in appello la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione ritenendo regolare la notifica dell'avviso di accertamento presupposto, perfezionatasi per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 8 L. n. 890/1982. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 140 c.p.c. e 60 d.P.R. n. 600/1973, lamentando anche l'omessa valutazione della raccomandata informativa e il cattivo governo dell'art. 2719 c.c. sul disconoscimento delle copie, per difetto degli originali. Con il secondo motivo ha denunciato omessa decisione e motivazione sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 22/2014 avrebbe dovuto incidere sul rapporto tributario non ancora esaurito, poiché l'avviso di accertamento sarebbe stato emesso in data 16 ottobre 2014.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la CTR aveva correttamente accertato la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto, perfezionatasi per compiuta giacenza, e che aveva anche esaminato la questione del disconoscimento delle copie, reputandolo inefficace perché non sorretto da specifiche contestazioni sulla difformità rispetto agli originali. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza investiva in realtà vizi dell'avviso di accertamento e non la ratio decidendi della sentenza impugnata; inoltre, trattandosi di avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, ogni contestazione era ormai preclusa in questa sede. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate e ha applicato le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla procedura di notificazione; la censura è stata ritenuta infondata perché la notifica era stata correttamente eseguita e completata.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per la notifica degli atti tributari; la Corte ha escluso la violazione perché la notificazione dell'atto presupposto è risultata regolare.

  • art. 8 L. n. 890/1982

    La notifica dell'avviso di accertamento presupposto è stata ritenuta perfezionata per compiuta giacenza ai sensi di questa disposizione.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento delle copie fotostatiche è inefficace se non contiene una contestazione chiara e univoca del documento e degli specifici profili di difformità rispetto all'originale.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    La censura di illegittimità costituzionale è stata ritenuta inammissibile in questa sede perché riferita all'avviso di accertamento definitivo e non alla decisione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma di deduzione del vizio di violazione di legge invocata dal ricorrente per il primo motivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nel contesto della proposta di definizione accelerata del giudizio; la decisione conferma gli effetti sanzionatori previsti nei casi di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per condanna della parte soccombente al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata, in quanto la decisione ha seguito la proposta di definizione accelerata confermata dal Collegio.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna al pagamento di un ulteriore importo a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La contestazione della notificazione di un atto tributario presupposto è infondata se risulta che la procedura notificatoria si è perfezionata correttamente, anche per compiuta giacenza, e la sentenza di merito ha compiutamente accertato tali circostanze.
  • Il disconoscimento delle copie fotostatiche ex art. 2719 c.c. è inefficace se non indica in modo chiaro il documento contestato e gli specifici elementi di difformità rispetto all'originale; non bastano clausole di stile o contestazioni generiche.
  • In sede di impugnazione di un atto consequenziale non è consentito investire direttamente vizi dell'atto presupposto se la censura non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Se l'atto presupposto non è stato tempestivamente impugnato ed è divenuto definitivo, esso non può più essere contestato in via indiretta o richiesta di rettifica successiva, neppure deducendo la sopravvenuta incostituzionalità della norma applicata.
  • La decisione conforme a proposta di definizione accelerata di un ricorso manifestamente infondato o inammissibile legittima la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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