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Sentenza

Sentenza del 21/01/2020 n. 208 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Atto impositivo - processo tributario - prova della notifica - omessa produzione di ricevuta - nullità - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia verteva sulla prova della notifica di estratti di ruolo, cartelle e ingiunzioni relativi a fermi amministrativi. La ricorrente contestava di non aver mai ricevuto tali atti e ha impugnato l'estratto di ruolo dopo averli appresi tramite visura presso l'Agente della Riscossione. L'Agente della Riscossione, pur citato, non si era costituito né in primo grado né in appello e non aveva depositato la relata di notifica o l'avviso di ricevimento idonei a comprovare l'effettiva notifica; si era limitato a produrre tabulati/estratti di ruolo che, secondo la ricorrente e la giurisprudenza richiamata, non provano la notifica.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della ricorrente, riformando la sentenza di primo grado e annullando la pretesa impositiva per mancata prova della notifica. Il Collegio ha ritenuto inidonei i tabulati/estratti di ruolo a provare la notifica, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione che impone la produzione dell'avviso di ricevimento o della copia completa della relata di notifica. Le spese di giudizio sono state compensate a favore del procuratore antistatario: euro 650,00 per il primo grado e euro 800,00 per il secondo grado, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Codice Civile

    La Commissione di primo grado aveva invocato la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.; il Collegio d'appello non ha ritenuto sufficiente tale presunzione alla luce dell'assenza della prova documentale della notifica.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    art. 26, primo comma, seconda parte

    Richiamata dalla giurisprudenza (Cass. n.23213/2014) per affermare che la prova del perfezionamento della notifica della cartella esattoriale deve essere fornita mediante l'avviso di ricevimento; documenti alternativi o registri informatici non sono normalmente idonei a sostituirlo.

  • Corte di Cassazione

    Stabilisce che la prova della notifica della cartella richiede l'avviso di ricevimento e chiarisce i limiti dell'uso di documenti equipollenti; introduce il principio del 'raggiungimento dello scopo' che può spostare l'onere probatorio quando il destinatario dimostri di conoscere l'atto.

  • Corte di Cassazione

    sentenza n. 16929/2012 (4 ottobre 2012)

    Affermata l'inidoneità dell'estratto di ruolo a provare la notifica della cartella sia perché l'estratto può omettere parti della cartella sia perché il concessionario non ha potere di autenticare atti che ha formato.

  • Corte di Cassazione

    Riconosciuta la legittimità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo da parte del contribuente che contesta la notifica; principio applicato dal Collegio per ritenere ammissibile il ricorso della ricorrente.

Massime di principio

  • La prova della notifica di una cartella esattoriale deve essere fornita dall'ente impositore mediante la produzione dell'avviso di ricevimento o della copia completa della relata di notifica; l'estratto di ruolo o i tabulati informatici, da soli, non sono idonei a provarla.
  • Se il concessionario della riscossione è contumace o non deposita in giudizio la relata/avviso di ricevimento, la notifica deve ritenersi non provata e la pretesa impositiva può essere annullata per mancata notifica e/o prescrizione.
  • Il contribuente può legittimamente impugnare l'estratto di ruolo ottenuto tramite visura e contestare la notifica degli atti sottesi; tale impugnazione è ammessa e va valutata alla luce dell'onere probatorio a carico dell'ente.
  • Esiste un principio di 'spostamento dell'onus probandi' (principio del raggiungimento dello scopo): se il destinatario dimostra di aver effettivamente conosciuto l'atto e intende far valere diritti soggetti a termini, può gravargli l'onere di dimostrare la diversa data di ricezione; tuttavia, tale principio non consente al concessionario di sostituire la relata con estratti privi di valore probatorio.
  • In sede difensiva, chi agisce per l'ente pubblico deve preventivamente depositare e conservare la documentazione completa della notifica (relata e avviso di ricevimento) e, se non prodotto in giudizio, rischia la soccombenza anche se l'estratto informatico indica una data di notifica.

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