Sentenza del 21/01/2020 n. 208 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Atto impositivo - processo tributario - prova della notifica - omessa produzione di ricevuta - nullità - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia verteva sulla prova della notifica di estratti di ruolo, cartelle e ingiunzioni relativi a fermi amministrativi. La ricorrente contestava di non aver mai ricevuto tali atti e ha impugnato l'estratto di ruolo dopo averli appresi tramite visura presso l'Agente della Riscossione. L'Agente della Riscossione, pur citato, non si era costituito né in primo grado né in appello e non aveva depositato la relata di notifica o l'avviso di ricevimento idonei a comprovare l'effettiva notifica; si era limitato a produrre tabulati/estratti di ruolo che, secondo la ricorrente e la giurisprudenza richiamata, non provano la notifica.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della ricorrente, riformando la sentenza di primo grado e annullando la pretesa impositiva per mancata prova della notifica. Il Collegio ha ritenuto inidonei i tabulati/estratti di ruolo a provare la notifica, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione che impone la produzione dell'avviso di ricevimento o della copia completa della relata di notifica. Le spese di giudizio sono state compensate a favore del procuratore antistatario: euro 650,00 per il primo grado e euro 800,00 per il secondo grado, oltre accessori.
Norme richiamate
Codice Civile
La Commissione di primo grado aveva invocato la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.; il Collegio d'appello non ha ritenuto sufficiente tale presunzione alla luce dell'assenza della prova documentale della notifica.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
art. 26, primo comma, seconda parte
Richiamata dalla giurisprudenza (Cass. n.23213/2014) per affermare che la prova del perfezionamento della notifica della cartella esattoriale deve essere fornita mediante l'avviso di ricevimento; documenti alternativi o registri informatici non sono normalmente idonei a sostituirlo.
Corte di Cassazione
Stabilisce che la prova della notifica della cartella richiede l'avviso di ricevimento e chiarisce i limiti dell'uso di documenti equipollenti; introduce il principio del 'raggiungimento dello scopo' che può spostare l'onere probatorio quando il destinatario dimostri di conoscere l'atto.
Corte di Cassazione
sentenza n. 16929/2012 (4 ottobre 2012)
Affermata l'inidoneità dell'estratto di ruolo a provare la notifica della cartella sia perché l'estratto può omettere parti della cartella sia perché il concessionario non ha potere di autenticare atti che ha formato.
Corte di Cassazione
Riconosciuta la legittimità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo da parte del contribuente che contesta la notifica; principio applicato dal Collegio per ritenere ammissibile il ricorso della ricorrente.
Massime di principio
- La prova della notifica di una cartella esattoriale deve essere fornita dall'ente impositore mediante la produzione dell'avviso di ricevimento o della copia completa della relata di notifica; l'estratto di ruolo o i tabulati informatici, da soli, non sono idonei a provarla.
- Se il concessionario della riscossione è contumace o non deposita in giudizio la relata/avviso di ricevimento, la notifica deve ritenersi non provata e la pretesa impositiva può essere annullata per mancata notifica e/o prescrizione.
- Il contribuente può legittimamente impugnare l'estratto di ruolo ottenuto tramite visura e contestare la notifica degli atti sottesi; tale impugnazione è ammessa e va valutata alla luce dell'onere probatorio a carico dell'ente.
- Esiste un principio di 'spostamento dell'onus probandi' (principio del raggiungimento dello scopo): se il destinatario dimostra di aver effettivamente conosciuto l'atto e intende far valere diritti soggetti a termini, può gravargli l'onere di dimostrare la diversa data di ricezione; tuttavia, tale principio non consente al concessionario di sostituire la relata con estratti privi di valore probatorio.
- In sede difensiva, chi agisce per l'ente pubblico deve preventivamente depositare e conservare la documentazione completa della notifica (relata e avviso di ricevimento) e, se non prodotto in giudizio, rischia la soccombenza anche se l'estratto informatico indica una data di notifica.
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