Sentenza del 20/03/2017 n. 3107 - Comm. Trib. Prov. Catania
Contribuente deceduto - omessa comunicazione all'ufficio del nominativo degli eredi - Notifica collettiva ed impersonale all'ultimo domicilio del defunto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la validità della notifica di un avviso di accertamento intestato a un contribuente deceduto. In particolare, si discute se l'atto possa essere notificato impersonalmente e collettivamente agli eredi presso l'ultimo domicilio fiscale del defunto quando gli eredi non abbiano comunicato all'ufficio le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale ai sensi dell'art. 65, comma 2, del DPR 600/1973. La notifica è considerata valida quando l'ufficio è comunque a conoscenza del decesso; se invece l'ufficio ignora la morte del contribuente, non è configurabile la possibilità giuridica di eseguire la notifica impersonale prevista dalla legge.
La decisione
La sentenza afferma che l'avviso intestato al contribuente deceduto è validamente notificato presso il suo ultimo domicilio fiscale, con notifica impersonale e collettiva agli eredi, quando questi non abbiano comunicato i propri dati all'ufficio e l'Amministrazione sia comunque a conoscenza del decesso. In mancanza della conoscenza del decesso da parte dell'ufficio, la notifica impersonale non può essere validamente effettuata. L'orientamento è indicato come conforme a Cass. 16699/2005 e difforme rispetto a una pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Milano, Sez. XXVIII, del 15 dicembre 2014.
Norme richiamate
Art. 65, comma 2, DPR 29 settembre 1973, n. 600
Gli eredi devono comunicare all'ufficio delle imposte le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.
La norma consente, quando gli eredi non effettuano tale comunicazione e l'ufficio è a conoscenza del decesso, di notificare gli atti impersonalmente e collettivamente agli eredi presso l'ultimo domicilio fiscale del contribuente defunto. Se l'ufficio non conosce il decesso, non può applicare validamente questa modalità di notifica.
Massime di principio
- Gli eredi che intendono evitare notifiche collettive presso l'ultimo domicilio del defunto devono comunicare tempestivamente all'Amministrazione finanziaria le proprie generalità e il domicilio fiscale, secondo quanto previsto dall'art. 65, comma 2, del DPR 600/1973.
- La notifica impersonale e collettiva agli eredi presuppone che l'ufficio sia a conoscenza del decesso del contribuente; tale conoscenza è una condizione necessaria per la validità della procedura.
- La sola mancata comunicazione degli eredi non autorizza automaticamente la notifica impersonale: occorre anche che l'Amministrazione conosca la morte del contribuente.
- Quando la notifica è validamente eseguita secondo questa modalità, il termine per contestare l'atto può decorrere dalla notifica presso l'ultimo domicilio del defunto, anche se l'atto non è intestato individualmente a ciascun erede.
- In caso di contestazione, occorre verificare sia se gli eredi abbiano comunicato i propri dati all'ufficio, sia se l'Amministrazione avesse effettiva conoscenza del decesso al momento della notifica.
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