Sentenza del 01/04/2016 n. 6358 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato la cartella TARSU relativa al 2009, sostenendo di produrre prevalentemente rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, affidati a una ditta privata autorizzata per il recupero e lo smaltimento. Ha inoltre chiesto la disapplicazione del regolamento comunale e della classificazione nella categoria tariffaria 17, ritenendo applicabile la categoria 18, nonché ha denunciato l’assenza di un avviso di accertamento precedente alla cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il motivo relativo alla necessità dell’avviso di accertamento, stabilendo che la cartella TARSU può costituire direttamente l’atto impositivo sulla base dei dati dichiarati o disponibili per l’amministrazione. Ha invece accolto gli altri motivi nei limiti indicati, rilevando che il giudice tributario può disapplicare il regolamento comunale illegittimo anche se non impugnato davanti al giudice amministrativo, salvo giudicato amministrativo. Per il 2009 doveva applicarsi la delibera comunale del 1998, non il successivo limite quantitativo di 24 m³, entrato in vigore solo dopo ripetute proroghe. Gli imballaggi terziari non potevano essere assimilati ai rifiuti urbani e, per le superfici in cui erano prodotti esclusivamente tali rifiuti speciali, la TARSU non era dovuta, purché la società ne avesse indicato e provato delimitazione e destinazione. I rifiuti speciali assimilati, invece, restavano tassabili, ma poteva spettare una riduzione proporzionale per quelli effettivamente avviati a recupero. La CTR avrebbe dovuto inoltre verificare l’effettiva attivazione e fruibilità del servizio comunale, l’eventuale irregolarità del servizio, la corretta categoria tariffaria e le riduzioni già applicate. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania, anche per le spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62
La tassa è rapportata alle superfici dei locali e delle aree occupate o detenute; è esclusa la sola parte in cui si formano esclusivamente rifiuti speciali.
La produzione di rifiuti speciali non determina automaticamente l’esenzione complessiva: occorre individuare le superfici in cui tali rifiuti si formano esclusivamente e dimostrarne delimitazione e destinazione.
D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 59 e 67
In caso di mancato o irregolare svolgimento del servizio, il tributo può essere dovuto in misura ridotta; sono possibili riduzioni secondo criteri stabiliti dall’ente locale.
L’inefficienza o l’irregolarità del servizio comunale non comporta di regola l’esenzione totale, ma una riduzione, purché il servizio sia istituito e concretamente utilizzabile.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, commi 4 e 5
La disciplina della riscossione consente, in linea generale, la notifica diretta della cartella senza un precedente avviso di accertamento quando la pretesa deriva dai dati dichiarati o già disponibili per l’amministrazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
Il giudice tributario può disapplicare, nel giudizio sull’atto impositivo, gli atti amministrativi presupposti ritenuti illegittimi, anche se non sono stati impugnati nei termini davanti al giudice amministrativo, salvo che la loro legittimità sia stata accertata con giudicato.
D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 21, 38 e 43
I Comuni possono assimilare ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi secondo qualità e quantità; tuttavia gli imballaggi terziari sono sottratti al normale circuito comunale e non possono essere assimilati, mentre per gli imballaggi secondari rilevano le modalità di raccolta differenziata e di recupero.
D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2
Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati avviati a recupero.
L’avvio a recupero di rifiuti assimilati non comporta automaticamente l’esenzione dalla TARSU, ma può fondare una riduzione proporzionale, da provare con attestazioni del soggetto autorizzato.
Delibera C.C. Marcianise n. 85 del 23 luglio 1998
Per l’anno 2009 assimilava qualitativamente ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi, senza il successivo limite quantitativo di 24 m³; non poteva però legittimamente comprendere gli imballaggi terziari.
Massime di principio
- Per contestare la TARSU sui rifiuti prodotti da un’impresa occorre distinguere tra rifiuti speciali non assimilabili, rifiuti speciali assimilati e imballaggi terziari: il trattamento fiscale varia per ciascuna categoria.
- La produzione di rifiuti speciali non comporta automaticamente l’esenzione totale: l’esclusione riguarda le superfici in cui tali rifiuti si formano esclusivamente, e il contribuente deve indicare e provare con precisione aree, quantità, tipologie e modalità di smaltimento.
- Gli imballaggi terziari non possono essere assimilati ai rifiuti urbani; i regolamenti comunali che li assimilano devono essere disapplicati dal giudice tributario nella parte illegittima.
- Per i rifiuti assimilati avviati autonomamente a recupero, la regola generale è una riduzione proporzionale della tassa o tariffa, non l’esenzione integrale, purché il recupero sia documentato da soggetti autorizzati.
- La mancata o irregolare fruizione del servizio comunale normalmente determina una riduzione del tributo, non la sua completa eliminazione; va distinta l’assenza del servizio dalla sua inefficienza concreta.
- Il giudice tributario può verificare incidentalmente la legittimità del regolamento o della tariffa comunale anche se il contribuente non li ha impugnati autonomamente davanti al giudice amministrativo, salvo l’esistenza di un giudicato.
- Una cartella TARSU può essere notificata senza un precedente avviso di accertamento quando l’importo è liquidato sulla base della dichiarazione del contribuente o di dati già acquisiti dall’amministrazione.
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