Sentenza del 24/02/2016 n. 3597 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, deducendo diciotto motivi relativi, tra l’altro, alla validità della motivazione per relationem dell’avviso di accertamento, all’utilizzabilità dei processi verbali di constatazione, alla violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, alla presunta erronea applicazione delle presunzioni bancarie, alla riferibilità alla società delle movimentazioni sui conti dei soci o di terzi e alla mancata valutazione delle prove addotte per dimostrare l’estraneità di alcune somme all’attività d’impresa. L’accertamento riguardava l’anno d’imposta 1999, con ricavi non contabilizzati superiori a 600 milioni di lire, costi ritenuti indeducibili e conseguenti maggiori imposte ILOR, IRPEF e IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato infondati o inammissibili diciassette motivi, confermando in generale la legittimità dell’accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie non giustificate, anche quando riferite a conti formalmente intestati a terzi ma nella disponibilità dei soci. È stata ritenuta legittima anche la motivazione per relationem dell’avviso di accertamento mediante richiamo ai verbali della Guardia di Finanza. È stato invece accolto il quindicesimo motivo, perché la Commissione tributaria regionale non aveva esaminato il modello UNICO del titolare di uno dei conti di terzi, dal quale risultavano redditi da lavoro dipendente potenzialmente compatibili con le movimentazioni contestate. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale punto e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2
I prelevamenti e gli importi riscossi nell’ambito di rapporti bancari possono essere considerati ricavi o compensi se il contribuente non indica il beneficiario, non li annota nelle scritture contabili o non dimostra che ne ha tenuto conto nella dichiarazione o che sono estranei alla formazione dell’imponibile.
La norma introduce una presunzione legale relativa: le movimentazioni bancarie non adeguatamente giustificate possono essere imputate a ricavi imponibili. Il contribuente può vincere la presunzione fornendo una prova concreta, analitica e documentata della provenienza, destinazione e causa di ciascun movimento.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2
I dati e gli elementi risultanti dai conti bancari possono fondare rettifiche e accertamenti IVA se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono a operazioni imponibili.
La presunzione bancaria opera anche ai fini IVA e richiede una giustificazione specifica delle singole entrate e uscite; non è sufficiente una spiegazione generica o la mera indicazione di un beneficiario.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
L’avviso di accertamento deve indicare le ragioni di diritto e i presupposti di fatto della pretesa tributaria.
La motivazione per relationem, con rinvio ai processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza, è valida quando consente al contribuente di conoscere gli elementi posti a fondamento dell’accertamento; l’Ufficio non deve necessariamente rielaborare integralmente il contenuto dei verbali.
Codice civile, art. 2697
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l’inefficacia o l’estinzione deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.
Una volta operante la presunzione fiscale, grava sul contribuente l’onere di dimostrare con elementi convincenti che le movimentazioni non sono riferibili all’attività d’impresa o sono già state dichiarate.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
La sentenza deve contenere la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto.
La motivazione è nulla solo quando sia assente o meramente apparente, cioè quando non consenta di comprendere la ratio decidendi. Nel caso concreto la motivazione della CTR era ritenuta sufficiente, salvo la mancata valutazione dello specifico modello UNICO prodotto per giustificare le movimentazioni del conto intestato al terzo.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda.
Le censure basate su verbali, avvisi di accertamento o documenti non trascritti o non precisamente localizzati sono inammissibili per difetto di autosufficienza.
Massime di principio
- Le movimentazioni bancarie non giustificate possono essere presumibilmente trattate come ricavi imponibili; per superare la presunzione occorre documentare analiticamente, movimento per movimento, provenienza, beneficiario, destinazione e causa dell’operazione.
- La presunzione può estendersi a conti formalmente intestati a terzi quando il contribuente o i suoi soci ne abbiano la disponibilità effettiva, ad esempio tramite delega bancaria, soprattutto in presenza di una società di persone a ristretta o familiare base sociale.
- La mera indicazione del nome del beneficiario, l’esistenza di un assegno o una spiegazione generica non sono normalmente sufficienti a dimostrare l’estraneità del prelievo all’attività d’impresa.
- Documenti fiscali riferiti al titolare formale del conto, come una dichiarazione dei redditi attestante redditi compatibili con le movimentazioni, devono essere esaminati dal giudice e possono costituire prova decisiva per vincere la presunzione.
- Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem mediante richiamo a un PVC, purché il rinvio renda comprensibili i fatti e le ragioni della pretesa.
- Nel ricorso per cassazione è necessario indicare con precisione il tipo di vizio denunciato, trascrivere o localizzare gli atti rilevanti e individuare il fatto decisivo trascurato; in caso contrario la censura rischia di essere dichiarata inammissibile.
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