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Sentenza

Sentenza n. 4447/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Nola (Na) assunte nella seduta del 30 marzo 2026 in relazione ai punti da 3 ad 8 dell’Ordine del Giorno della seduta allegato.

Giustizia amministrativa202603440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni del Consiglio Comunale di Nola adottate il 30 marzo 2026 sui punti da 3 a 8 dell’ordine del giorno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le deliberazioni consiliari deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 38, comma 8, e 45 del d.lgs. 267/2000, poiché la surroga della consigliera subentrante sarebbe stata deliberata 39 giorni dopo le dimissioni del precedente consigliere, oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 38, comma 8, TUEL. Secondo i ricorrenti, il ritardo avrebbe compresso le prerogative partecipative e di controllo della consigliera, che non aveva ricevuto la documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno. È stata inoltre dedotta la violazione dell’art. 8 del Regolamento di contabilità armonizzata del Comune di Nola, in relazione alla mancata messa a disposizione dello schema di bilancio, dei relativi allegati e del Documento unico di programmazione per il termine regolamentare di quindici giorni, nonché all’impossibilità di presentare emendamenti nei termini previsti. Quanto al punto 3 dell’ordine del giorno, è stata dedotta la violazione dell’art. 12 del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, che impone il deposito degli atti e dei documenti istruttori con un anticipo minimo e la loro disponibilità ai consiglieri. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per tardività delle censure, carenza di interesse per l’irrilevanza del voto dei ricorrenti rispetto alla maggioranza raggiunta e, nel merito, l’infondatezza delle doglianze, sostenendo la natura ordinatoria del termine per la surroga e l’assenza di violazioni regolamentari rilevanti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata. Ha qualificato come ordinatorio e acceleratorio, non perentorio, il termine di dieci giorni previsto dall’art. 38, comma 8, TUEL per la surroga dei consiglieri dimissionari, rilevando che la legge non prevede né una decadenza né l’invalidità delle deliberazioni adottate dopo la scadenza del termine. Il Consiglio comunale può quindi operare anche in assenza del consigliere da surrogare. Prima dell’adozione della deliberazione di surroga, il candidato subentrante non è ancora in carica e non può pretendere l’accesso agli atti riservati ai consiglieri, poiché l’ingresso nella carica avviene, in caso di surrogazione, soltanto con l’adozione della relativa deliberazione. Il Collegio ha inoltre ribadito che la legittimazione del consigliere comunale a impugnare gli atti dell’organo di appartenenza è limitata agli atti che incidono direttamente sulle sue prerogative funzionali o sul diritto all’ufficio, non potendo trasformarsi in un’azione popolare. Nel caso concreto, la mancata disponibilità della documentazione prima della surroga non ha leso prerogative già spettanti alla consigliera. Dopo la surroga, la consigliera non ha eccepito formalmente l’invalidità delle deliberazioni, ma si è astenuta e ha abbandonato l’aula; tale scelta non ha inciso sulla validità degli atti. Il ricorso è stato pertanto rigettato nel merito, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese processuali, liquidate in euro 5.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 8, d.lgs. 267/2000

    Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

    Il termine di dieci giorni per la surroga è ordinatorio e acceleratorio, non perentorio, in assenza di una decadenza o di una specifica sanzione per la sua inosservanza. Il Consiglio comunale può continuare a operare anche senza la surroga tempestiva.

  • art. 38, comma 4, d.lgs. 267/2000

    I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

    Il candidato subentrante acquista lo status di consigliere soltanto con l’adozione della deliberazione di surroga e, prima di tale momento, non può vantare le prerogative funzionali e documentali del consigliere comunale.

  • art. 45, comma 1, d.lgs. 267/2000

    Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

    La surroga del seggio vacante avviene attribuendo il seggio al candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto nella medesima lista; l’acquisto della carica resta subordinato all’adozione della deliberazione consiliare.

  • art. 8 del Regolamento di Contabilità Armonizzata del Comune di Nola

    Lo schema di bilancio approvato dalla Giunta con i relativi allegati e il Documento unico di programmazione sono messi a disposizione dei Consiglieri Comunali per 15 giorni consecutivi e possono essere trasmessi per via telematica.

    La disposizione disciplina la disponibilità degli atti di bilancio ai consiglieri in carica; non attribuisce al candidato non ancora surrogato il diritto di visionare la documentazione consiliare.

  • art. 12 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale di Nola

    Nelle convocazioni ordinarie, tutti gli atti relativi agli argomenti aventi contenuto amministrativo iscritti all'O.d.G. devono essere, di norma, depositati presso l'Ufficio dei Presidenza almeno 72 ore prima della seduta, 48 ore per le straordinarie e 24 per le urgenti corredati dai documenti istruttori e dai pareri pervenuti ai sensi di legge e comunque tenuti a disposizione dei Consiglieri durante la seduta.

    L’obbligo di deposito e disponibilità degli atti tutela i consiglieri che siano già titolari della carica; la sua eventuale violazione deve incidere direttamente sulle prerogative funzionali per fondare l’impugnazione del consigliere.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti e avviso della possibile definizione immediata.

Massime di principio

  • Il termine previsto dall’art. 38, comma 8, TUEL per la surroga dei consiglieri comunali dimissionari ha natura ordinatoria e acceleratoria, salvo che la legge preveda espressamente una decadenza o una specifica sanzione invalidante per la sua inosservanza.
  • Il Consiglio comunale può validamente operare e adottare deliberazioni anche dopo la scadenza del termine per la surroga e prima dell’effettivo ingresso in carica del consigliere subentrante, non essendo prevista l’invalidità delle sedute o degli atti adottati in tale periodo.
  • In caso di surrogazione, il candidato subentrante acquista la qualità di consigliere soltanto con l’adozione della deliberazione consiliare di surroga; prima di tale momento non può esercitare le prerogative funzionali, compreso il diritto di visionare gli atti messi a disposizione dei consiglieri.
  • La legittimazione del consigliere comunale a impugnare gli atti dell’organo di appartenenza sussiste soltanto quando siano direttamente lese le prerogative connesse al diritto all’ufficio o al munus consiliare; è esclusa un’azione popolare diretta a contestare in astratto la legittimità delle deliberazioni.
  • La mancata disponibilità della documentazione al candidato non ancora surrogato non determina l’invalidità delle deliberazioni consiliari successive, poiché, prima dell’assunzione della carica, non sussiste una posizione funzionale protetta del surrogando.

Come è indicizzato

MaterieOrgani degli enti localiLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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