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Sentenza

Sentenza n. 1490/2026 - Catania, Sezione 1

per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 2758 del 2014: - della sentenza del T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 11 luglio 2013, -OMISSIS-, previa dichiarazione di nullità della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Mineo n. -OMISSIS-, per la condanna al risarcimento del danno ex art. 112, comma 3, c.p.a. e 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; per l’annullamento - della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Mineo n. -OMISSIS-; - della nota prot. -OMISSIS-del 13 ottobre 2014 di trasmissione della Deliberazione n. -OMISSIS-. quanto al ricorso n. 1796 del 2025: per l’annullamento e/o riforma - del provvedimento del prot. -OMISSIS-del 16.6.2025 del Responsabile delle Aree Servizi al Territorio, LL.PP. e Urbanistica avente ad oggetto: Riscontro alla diffida del 9.6.2025, prot. comunale n. -OMISSIS- del 10.6.2025 – Richiesta definizione procedura di approvazione della variante urbanistica di cui alla Deliberazione C.C. n. -OMISSIS-; nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenziali, ancorché non conosciuti; per la condanna - ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) secondo periodo, c.p.a., del Comune di Mineo a trasmette la variante alla Regione Siciliana, con la nomina fin d’ora di un Commissario ad acta che provveda in caso di ulteriore inadempienza del Comune ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a.

Giustizia amministrativa202501796

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale di Mineo del 2014, recante la variante urbanistica con riclassificazione delle aree da zona F3 a zona E5, e nota comunale del 16 giugno 2025 che negava l'obbligo di trasmettere la variante alla Regione Siciliana

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto due ricorsi, riuniti per connessione. Con il ricorso del 2014 ha chiesto, oltre all'ottemperanza della precedente sentenza sul silenzio, l'annullamento della deliberazione comunale che aveva riclassificato le aree di sua proprietà, già destinate a zona F3 – area a parco urbano, in zona E5 – aree destinate all'agricoltura e/o allo sviluppo del turismo rurale. Ha dedotto, in via principale, la nullità della deliberazione per difetto assoluto di attribuzione e per elusione o violazione del giudicato, sostenendo che fosse stata adottata dopo l'insediamento del commissario ad acta e che non fosse una variante efficace, non essendo stato seguito il procedimento previsto dalla legislazione regionale né essendo stata trasmessa alla Regione. In via subordinata ha dedotto la violazione dell'art. 3 della l.r. n. 71/1978 e dei principi di partecipazione, nonché violazione del legittimo affidamento, contraddittorietà tra atti, illogicità, difetto di motivazione e difetto di istruttoria, lamentando che il Comune non avesse spiegato il superamento delle precedenti manifestazioni di volontà favorevoli alla realizzazione del parco urbano. Con il ricorso del 2025 ha impugnato la nota comunale che, in riscontro a una diffida, aveva negato l'obbligo di trasmettere la variante alla Regione, chiedendo anche la condanna del Comune a effettuare la trasmissione e la nomina di un commissario ad acta. Ha dedotto la violazione della sentenza del CGARS n. 482/2018, della l.r. n. 71/1978, dell'art. 97 Cost., dell'art. 1 l. n. 241/1990 e dell'art. 1 del Primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU, oltre al risarcimento del danno. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, il ne bis in idem e l'infondatezza delle pretese risarcitorie.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi ai sensi dell'art. 70 c.p.a. e ha ritenuto la Presidenza della Regione Siciliana presente solo a titolo di litis denuntiatio, in funzione notiziale. Ha respinto la censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative, poiché il procedimento era stato attivato in esecuzione di una sentenza che imponeva al Comune di pronunciarsi su un'istanza di riqualificazione urbanistica. Ha invece accolto la domanda di annullamento della deliberazione del 2014 per difetto di adeguata istruttoria e motivazione. La deliberazione non spiegava perché l'area non potesse essere riqualificata secondo le richieste del proprietario, né indicava le concrete criticità che impedivano la destinazione a parco urbano; non chiariva inoltre la compatibilità della scelta con le precedenti previsioni del parco nei programmi triennali delle opere pubbliche. Anche le ragioni richiamate nella relazione tecnica, relative alla razionalizzazione delle aree e alla coerenza con lo schema di massima del PRG, sono state giudicate generiche e non adeguatamente istruite. Le difese comunali non potevano integrare postumamente la motivazione dell'atto. Il Comune è stato quindi obbligato a riesaminare l'istanza, svolgendo un'adeguata istruttoria e motivando la scelta pianificatoria, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale fase sostitutiva, il Dirigente generale del Dipartimento Urbanistica dell'Assessorato regionale, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Comune. Il ricorso del 2025 è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la deliberazione sulla cui trasmissione alla Regione verteva la nota impugnata è stata annullata. Le domande risarcitorie sono state respinte: l'annullamento della deliberazione impediva di valutare il danno prima della nuova qualificazione urbanistica e le richieste erano comunque generiche e fondate su presupposti non coincidenti con quelli dei precedenti giudizi. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in complessivi euro 2.000 oltre accessori; spese compensate nei confronti della Presidenza regionale.

Norme richiamate

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione di ricorsi connessi oggettivamente e soggettivamente.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla domanda risarcitoria proposta nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Richiamato in relazione alla richiesta di penalità di mora nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Richiamato per la richiesta di condanna del Comune alla trasmissione della variante alla Regione.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Richiamato per la richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per le memorie depositate in vista dell'udienza di discussione.

  • art. 3 l.r. Sicilia n. 71/1978

    Invocato in relazione al procedimento di variante urbanistica e ai principi di partecipazione.

  • art. 4 ss. l.r. Sicilia n. 71/1978

    Invocati in relazione all'iter di approvazione e trasmissione delle varianti urbanistiche.

  • art. 97 Cost.

    Invocato quale parametro dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

  • art. 1 l. n. 241/1990

    Invocato quale parametro dei principi generali dell'attività amministrativa.

  • art. 9 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato per il regime edilizio delle aree prive di una destinazione urbanistica efficace, assimilato a quello delle zone agricole.

  • art. 1 del Primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU

    Invocato a tutela del diritto di proprietà in relazione alle limitazioni derivanti dall'incertezza della destinazione urbanistica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte privata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione, in esecuzione di una sentenza che le impone di provvedere su un'istanza di riqualificazione urbanistica, adotta una scelta pianificatoria sfavorevole al proprietario, deve svolgere un'adeguata istruttoria e motivare specificamente le ragioni della scelta, anche in rapporto alle richieste formulate dall'interessato e alle precedenti previsioni urbanistiche o programmatorie rilevanti.
  • La discrezionalità comunale nella classificazione urbanistica dei suoli non esonera l'amministrazione dall'obbligo di motivare le ragioni per cui esclude le soluzioni prospettate dal privato o già considerate dall'amministrazione, né consente di utilizzare motivazioni generiche e non adeguatamente supportate da istruttoria.
  • La motivazione dell'atto urbanistico non può essere integrata mediante le argomentazioni svolte dall'amministrazione nella memoria difensiva del giudizio.
  • L'annullamento dell'atto di qualificazione urbanistica impone al Comune di rinnovare il procedimento, ma non vincola l'amministrazione ad accogliere la destinazione richiesta dal proprietario: il giudice può imporre l'esercizio del potere e un'adeguata motivazione, non sostituirsi alla discrezionalità pianificatoria comunale.
  • Quando l'atto presupposto della domanda di trasmissione alla Regione viene annullato nel corso del giudizio, la domanda di annullamento del diniego di trasmissione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Una domanda risarcitoria collegata a una scelta urbanistica annullata non può essere favorevolmente esaminata prima della nuova qualificazione dell'area, soprattutto quando sia formulata in termini generici e dipenda da un assetto urbanistico non ancora determinato.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiTermini del procedimento e silenzioMotivazione del provvedimentoAutotutela
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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