Corte di giustizia, Sentenza C-39/24
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 aprile 2025. — Justa contro Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia de Ceuta. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articoli 4 e 5 – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratti di mutuo ipotecario – Clausola sulla commissione di apertura del mutuo – Carattere chiaro e comprensibile delle clausole. — Causa C-39/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte si pronuncia su una clausola di commissione di apertura inserita in un mutuo ipotecario spagnolo e chiarisce i criteri di trasparenza rilevanti ai fini della direttiva 93/13. Esclude invece l’applicabilità della direttiva 2014/17 per ragioni temporali, poiché il contratto è anteriore al 21 marzo 2016. La Corte conferma che non è necessario indicare nel contratto ogni dettaglio dei servizi remunerati, ma il consumatore deve poter comprendere le conseguenze economiche della clausola e il giudice nazionale deve verificare in concreto tale trasparenza.
Trasparenza della clausola di commissione di apertura in un mutuo ipotecario e limiti del controllo di abusività ai sensi della direttiva 93/13
La questione giuridica
1) Se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 osti a una giurisprudenza nazionale che ritenga trasparente, senza ulteriori specificazioni sul contenuto e sulla durata dei servizi remunerati, una clausola di commissione di apertura di mutuo ipotecario. 2) Se, in relazione a tale commissione, la direttiva 2014/17 imponga di indicare e fatturare i servizi resi prima dell’addebito al consumatore, incidendo sulla trasparenza sostanziale della clausola.
Principio di diritto
L’articolo 5 della direttiva 93/13 non osta a una giurisprudenza nazionale che consideri sufficientemente trasparente una clausola di commissione di apertura prevista dalla normativa nazionale e destinata a remunerare servizi connessi all’esame, alla concessione o al trattamento del mutuo, anche se non descrive dettagliatamente la natura dei servizi né il tempo impiegato, purché il consumatore sia stato messo effettivamente in grado, prima della conclusione del contratto, di comprendere il funzionamento della clausola, valutare le sue conseguenze economiche e verificare che non vi sia sovrapposizione tra spese o servizi remunerati. La seconda questione è irricevibile perché la direttiva 2014/17 non si applica ratione temporis al contratto del 2005.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 4, paragrafi 1 e 2, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 5 direttiva 93/13/CEE
- Direttiva 2014/17/UE
- Articolo 7 direttiva 2014/17/UE
- Articolo 43, paragrafo 1, direttiva 2014/17/UE
Trasparenza della clausola di commissione di apertura in un mutuo ipotecario
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 6 de Ceuta in una controversia tra una consumatrice, Justa, e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. Il tema è la compatibilità con il diritto dell’Unione della giurisprudenza nazionale spagnola in materia di commissione di apertura nei contratti di mutuo ipotecario.
Fatti e procedimento principale
Nel 2005 la consumatrice aveva stipulato un contratto di credito con garanzia ipotecaria che prevedeva il pagamento, alla firma, di una commissione di apertura pari allo 0,25% del capitale prestato. La ricorrente ha chiesto al giudice nazionale di dichiarare abusiva la clausola relativa a tale commissione.
Il giudice del rinvio richiama la giurisprudenza della Corte sulla materia, in particolare le sentenze Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C‑224/19 e C‑259/19) e Caixabank (C‑565/21), e segnala che il Tribunal Supremo spagnolo, con sentenza del 29 maggio 2023, ha ritenuto che la commissione di apertura non rientri nell’oggetto principale del contratto ma non sia, di per sé, abusiva. Da qui il dubbio sulla compatibilità di tale approccio con la direttiva 93/13.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se sia conforme al diritto dell’Unione una giurisprudenza nazionale che consideri trasparente una clausola di commissione di apertura pur senza descrivere in dettaglio i servizi remunerati e il tempo necessario alla loro esecuzione;
- se, inoltre, la direttiva 2014/17 imponga la specificazione e la fatturazione dei servizi prima dell’addebito al consumatore.
Ricevibilità
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità relativa alla domanda nel suo complesso, ritenendo che il giudice del rinvio abbia sufficientemente descritto il contesto di fatto e di diritto e che le questioni richiedano precisazioni supplementari rispetto alla sentenza Caixabank del 2023.
Dichiara invece irricevibile la seconda questione perché la direttiva 2014/17 non si applica ai contratti di credito in essere prima del 21 marzo 2016, mentre il contratto controverso risale al 3 novembre 2005.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ricorda che le clausole relative all’oggetto principale del contratto sono quelle che definiscono le prestazioni essenziali del rapporto contrattuale. Una commissione di apertura, pur connessa al costo totale del mutuo, non costituisce di per sé una prestazione essenziale del contratto di credito e non può essere assimilata automaticamente all’oggetto principale.
Ciò premesso, la Corte concentra l’analisi sull’articolo 5 della direttiva 93/13, che esige che le clausole scritte siano sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. Questo requisito non si limita alla comprensibilità grammaticale, ma richiede che il consumatore possa capire il funzionamento concreto del meccanismo contrattuale e valutare le conseguenze economiche che ne derivano.
La Corte precisa che:
- il professionista non è tenuto a descrivere nel contratto, in modo analitico, la natura di tutti i servizi remunerati dalla commissione di apertura;
- non è neppure richiesto di indicare il tempo dedicato a ciascun servizio;
- tuttavia, la natura dei servizi deve poter essere ragionevolmente compresa o dedotta dal contratto nel suo complesso;
- il consumatore deve poter verificare che non vi sia sovrapposizione tra diverse spese o tra i servizi che esse remunerano.
La valutazione del carattere trasparente spetta al giudice nazionale, che deve considerare tutte le circostanze pertinenti: testo della clausola, informazioni fornite prima della firma, obblighi informativi previsti dal diritto nazionale e livello di attenzione del consumatore medio.
La Corte osserva inoltre che il diritto dell’Unione non impone, per questa clausola, la produzione di fatture dettagliate dei servizi resi prima dell’addebito, anche perché la commissione viene normalmente pagata in un’unica soluzione al momento della concessione del mutuo e la fatturazione avverrebbe comunque dopo la conclusione del contratto.
Decisione / dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 5 della direttiva 93/13 non osta a una giurisprudenza nazionale secondo cui soddisfa il requisito di trasparenza una clausola che prevede, conformemente alla normativa nazionale, il pagamento di una commissione di apertura destinata a remunerare servizi connessi all’esame, alla concessione o al trattamento del mutuo, anche senza descrizione dettagliata della natura dei servizi o del tempo di esecuzione, a condizione che il consumatore sia stato effettivamente posto in grado di:
- valutare le conseguenze economiche della clausola;
- comprendere la natura dei servizi forniti in cambio;
- verificare l’assenza di sovrapposizioni tra le varie spese previste dal contratto o tra i servizi remunerati.
Principio affermato
La trasparenza della commissione di apertura va apprezzata in concreto, non formalisticamente: la clausola è compatibile con la direttiva 93/13 se il consumatore dispone, prima della conclusione del contratto, di informazioni sufficienti per comprendere il costo e il funzionamento della commissione e per controllare che non retribuisca duplicazioni di servizi; non è invece necessario che il contratto contenga una descrizione analitica di ogni servizio né l’indicazione del tempo di lavorazione.
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