Cassazione Civile, Sentenza n. 23526/2020 del 27/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Puglia che aveva rideterminato la rendita catastale di un impianto fotovoltaico a €25.000,00. AQ Energy deduce vizi processuali (nullità dell'avviso di accertamento e delle controdeduzioni per mancanza di poteri di firma e rappresentanza del funzionario; omessa pronuncia su eccezione di difetto di motivazione), vizi nella determinazione della rendita (violazione dei criteri di valutazione ex d.p.r. 1142/1949, art. 28 e prassi amministrativa; mancata applicazione dei coefficienti ISTAT e del deprezzamento), nonché omesso esame di fatti decisivi e mancata considerazione della non contestazione di prove e perizia di parte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di AQ Energy. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: 1) la contestazione sui poteri di firma del funzionario dell'Ufficio è infondata alla luce della proroga di competenze prevista dal d.l. 95/2012, art. 23‑quater, c.7, e della prassi che legittima la partecipazione degli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate senza speciale procura; 2) l'obbligo di motivazione dell'atto Docfa è soddisfatto anche dall'indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio quando non vi sia mutamento degli elementi di fatto proposti dalla parte; la diversa valutazione tecnica del valore economico dei beni non rende l'atto nullo; 3) la rideterminazione della rendita da parte del giudice di merito è stata fondata su criteri tecnici e su documenti conciliativi prodotti in giudizio, non su una decisione meramente equitativa, e la Corte non può verificare l'omesso esame di fatti decisivi quando il ricorrente non riproduce gli atti contestati; 4) le censure processuali circa la non contestazione e l'omesso esame risultano inidonee o non adeguatamente specificate. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio e all'eventuale contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 112 cod. proc. civ.
Invocato dalla ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ricorda i criteri di valutazione delle censure attinenti alla motivazione e conclude che, nel caso di atti Docfa con dati di fatto non mutati, l'indicazione dei dati oggettivi è idonea a soddisfare l'obbligo motivazionale
art. 360 cod. proc. civ.
Norma richiamata per i vari motivi di cassazione (vizi di diritto, omesso esame di fatti decisivi, violazione di legge); la Corte ne valuta l'applicabilità e la fondatezza dei singoli motivi
d.l. n. 95 del 2012, art. 23‑quater, comma 7, conv. in l. n. 135 del 2012
Al fine di garantire la continuità delle attività già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.
La disposizione crea una prorogatio delle strutture e dei titolari dell'incorporata Agenzia del Territorio nelle attività trasferite all'Agenzia delle Entrate, giustificando la validità dei provvedimenti sottoscritti da funzionari dell'Ufficio senza produzione di speciale delega
d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (procedura Docfa)
Regola la procedura di dichiarazione di variazione catastale (Docfa); la Corte afferma che, nella procedura Docfa caratterizzata da partecipazione, l'indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio può assolvere l'obbligo motivazionale
d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 28
Riferito ai criteri tecnici per la stima (deprezzamento e periodo censuario); la Corte rileva che la valutazione della rendita può derivare da diversa valutazione tecnica del valore economico e che l'applicazione di tali criteri rientra nelle valutazioni tecniche del giudice di merito
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1
Norma del processo tributario richiamata nei profili processuali; la Corte ne usa i principi per valutare le eccezioni procedurali e di rappresentanza
d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater
Norma sul contributo unificato; la Corte dà atto dell'applicabilità dell'ulteriore importo a carico della ricorrente in caso di soccombenza
art. 384, comma 4, cod. proc. civ.
Richiamato per affermare che, quando il dispositivo è conforme a diritto, può essere richiesta solo una correzione di motivazione in diritto senza riesame dei fatti
art. 66 d.lgs. n. 300 del 1999 (regolamento di amministrazione)
Richiamato per ricordare la legittimazione degli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate a partecipare al giudizio e per la possibilità di rappresentanza senza speciale procura
art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (come riformulato dalla novella 2012)
Impostazione della Corte sul vizio per omesso esame di fatto decisivo: il ricorrente deve indicare precisamente il fatto storico, la sua fonte, come e quando è stato discuss o e perché decisivo
Massime di principio
- In sede di accertamento catastale derivante da procedura Docfa, l'obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto mediante l'indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio se non vi è mutamento degli elementi di fatto proposti dal contribuente; la mera diversa valutazione tecnica del valore economico non determina automaticamente la nullità dell'atto
- La sottoscrizione o la rappresentanza dell'ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate non richiede sempre la produzione di una speciale delega: la normativa di riorganizzazione (es. art. 23‑quater d.l. 95/2012) e il regolamento di amministrazione legittimano la partecipazione e la rappresentanza dell'ufficio attraverso i suoi titolari o responsabili
- Le censure in cassazione che lamentano omesso esame di fatti decisivi richiedono rigorosa specificazione del fatto storico, della sua fonte negli atti e della sua decisività; l'assenza di riproduzione degli atti o degli accordi posti a fondamento impedisce la verifica della censura
- La determinazione giudiziale della rendita catastale può fondarsi su valutazioni tecniche e su elementi probatori (anche accordi conciliativi prodotti in giudizio); il giudice di merito ha un'area di apprezzamento tecnico che la Corte di legittimità non riesamina se non per vizi di diritto chiaramente configurati
- Le questioni processuali relative alla mancata produzione di procure o alla firma di funzionari vanno valutate con riferimento alla disciplina della riorganizzazione degli enti e alla giurisprudenza consolidata sulla legittimazione degli uffici periferici; eccezioni generiche non bastano a determinare la nullità dell'atto
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