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Sentenza

Sentenza del 24/06/2015 n. 13053 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che aveva annullato l'avviso di irrogazione delle sanzioni relativo all'impiego, nel 2005, di due lavoratori subordinati non iscritti nei libri obbligatori. Ha dedotto la violazione della disciplina sul lavoro irregolare e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, una volta accertata la presenza di lavoratori impiegati senza registrazione, spettasse al datore di lavoro dimostrare sia l'inesistenza del rapporto di lavoro subordinato sia la sua eventuale decorrenza successiva al 1° gennaio dell'anno dell'accertamento. Ha inoltre contestato la motivazione della sentenza, ritenendo erronea la valutazione delle dichiarazioni dei lavoratori e degli ulteriori indizi di irregolarità, quali la mancata esibizione del libro matricola, l'omessa comunicazione al Centro per l'impiego e la mancanza di lettere o contratti di assunzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato senza rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della società contro l'avviso di irrogazione delle sanzioni. La Corte ha affermato che, per applicare la sanzione prevista dalla normativa allora vigente, l'Amministrazione deve provare soltanto l'esecuzione della prestazione lavorativa da parte di soggetti non risultanti dalla documentazione obbligatoria, senza dover dimostrare l'intera durata del rapporto. Spetta invece al datore di lavoro fornire la prova della diversa data di inizio del rapporto, così da evitare la determinazione legale della sanzione per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data dell'accertamento. Le sole dichiarazioni dei lavoratori non sono sufficienti a dimostrare la data di inizio, soprattutto in presenza di ulteriori elementi indicativi di una situazione irregolare. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito dalla L. 23 aprile 2002, n. 73

    Nel testo applicabile alla controversia, la sanzione per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie poteva essere applicata sulla base del mero accertamento della prestazione lavorativa irregolare. La durata del rapporto, ai fini della quantificazione della sanzione, era presunta dal 1° gennaio dell'anno dell'accertamento fino alla data della constatazione, salva la prova contraria del datore di lavoro.

  • Sentenza della Corte costituzionale 12 aprile 2005, n. 144

    Ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disciplina nella parte in cui non consentiva al datore di lavoro di dimostrare che il rapporto irregolare fosse iniziato dopo il 1° gennaio dell'anno in cui era stata constatata la violazione.

  • Art. 2697 c.c.

    La ripartizione dell'onere della prova opera nel senso che l'Amministrazione deve provare l'esecuzione della prestazione lavorativa non documentata, mentre il datore di lavoro deve provare gli elementi utili a superare la presunzione legale relativa alla durata del rapporto.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    Ha costituito il fondamento processuale dei motivi di ricorso, rispettivamente per la dedotta violazione o falsa applicazione di legge e per il vizio di motivazione su fatti decisivi.

  • Art. 384 c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito rigettando il ricorso originario della società.

Massime di principio

  • Per contestare una sanzione relativa a lavoro non registrato, l'Amministrazione deve dimostrare la presenza e l'effettiva prestazione lavorativa di soggetti non risultanti dalla documentazione obbligatoria; non deve necessariamente provare l'intera durata del rapporto.
  • Una volta accertata la prestazione irregolare, la durata del rapporto può essere determinata sulla base di una presunzione legale, salvo che il datore di lavoro fornisca prove concrete della data effettiva di inizio.
  • Le sole dichiarazioni dei lavoratori sulla decorrenza del rapporto possono non essere sufficienti se non sono supportate da altri documenti o elementi oggettivi.
  • La mancata esibizione del libro matricola o della documentazione obbligatoria, l'omessa comunicazione agli enti competenti e l'assenza di contratti o lettere di assunzione costituiscono indizi che, valutati complessivamente, possono confermare la presunzione di un rapporto pregresso e irregolare.
  • Il verbale ispettivo fa piena prova fino a querela di falso dei fatti direttamente constatati dal pubblico ufficiale; le dichiarazioni di terzi raccolte dagli ispettori hanno invece valore di elementi probatori liberamente valutabili dal giudice.
  • In situazioni analoghe, il datore di lavoro deve conservare e produrre tempestivamente documentazione idonea a dimostrare sia la regolarità del rapporto sia la sua effettiva data di instaurazione.

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