Sentenza del 30/04/2015 n. 8767 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava gli avvisi di accertamento ICI relativi all'anno 2003, sostenendo che l'immobile fosse totalmente inagibile e inabitabile e quindi non idoneo a produrre reddito. Invocava inoltre l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, poiché l'immobile era stato concesso in comodato a un'associazione che lo utilizzava per attività istituzionali senza scopo di lucro. La ricorrente sosteneva, quindi, che non fosse dovuta l'imposta oppure che dovesse applicarsi l'esenzione ICI.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto all'inagibilità, ha ritenuto vincolante il precedente giudicato esterno formatosi tra le stesse parti, secondo cui l'immobile era stato restaurato prima della concessione in comodato. Quanto all'esenzione, ha stabilito che il comodato attribuisce al comodatario soltanto un diritto personale di godimento e non il possesso rilevante ai fini ICI: obbligato al pagamento resta il proprietario, quale possessore mediato. L'esenzione per gli immobili destinati ad attività istituzionali richiede inoltre la compresenza di requisiti soggettivi e oggettivi, inclusa l'effettiva e diretta attività esente svolta dal soggetto possessore nell'immobile. Poiché l'attività era svolta dal comodatario e non dalla società proprietaria, e non era stata comunque provata la natura non commerciale dell'attività né l'assenza di corrispettivi o rette, l'esenzione è stata negata. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 800 euro oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1992, art. 1
Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati.
Ai fini ICI rileva il possesso dell'immobile, non il semplice utilizzo materiale del bene. Il proprietario, quale possessore anche mediato, è normalmente il soggetto tenuto al pagamento.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. i)
Prevede un'esenzione specifica per immobili posseduti da determinati enti e utilizzati esclusivamente per attività istituzionali non commerciali. La norma è speciale e derogatoria, quindi va interpretata restrittivamente e richiede la compresenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo.
Codice civile, artt. 1803 e seguenti
Disciplinano il comodato, che produce effetti obbligatori e attribuisce al comodatario un diritto personale di godimento, senza trasferire il possesso giuridicamente rilevante ai fini ICI.
D.P.R. n. 917/1986, art. 87, comma 1, lett. c)
È richiamato per individuare il requisito soggettivo dell'ente che può beneficiare dell'esenzione, consistente nel non avere come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Legge n. 1150/1942, art. 11, e Legge n. 1187/1968, art. 2
Sono state invocate dalla ricorrente in relazione all'inidoneità dell'immobile e alla sua asserita inagibilità, ma la Corte ha ritenuto la questione già coperta da giudicato esterno.
Codice civile, art. 360, n. 3, c.p.c.
La disposizione è stata indicata quale parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale
Esclude l'applicazione analogica delle leggi speciali; la Corte ne ha tratto il principio secondo cui l'esenzione ICI non può essere estesa a situazioni diverse da quelle tassativamente previste.
Massime di principio
- Nel regime ICI, il soggetto obbligato è normalmente il proprietario o altro titolare di un diritto reale, non il semplice utilizzatore o comodatario dell'immobile.
- La concessione in comodato a un ente o associazione non trasferisce al comodatario l'obbligo ICI e, di regola, non consente al proprietario di beneficiare dell'esenzione collegata alle attività svolte dal comodatario.
- Per ottenere l'esenzione prevista per gli immobili destinati ad attività istituzionali devono ricorrere contemporaneamente il requisito soggettivo dell'ente ammesso e il requisito oggettivo dell'effettivo svolgimento, nell'immobile, di un'attività tassativamente prevista e non commerciale.
- Le esenzioni tributarie sono di stretta interpretazione: non possono essere applicate per analogia o estese a casi solo simili a quelli espressamente indicati dalla legge.
- L'inagibilità o inabitabilità deve essere provata secondo i requisiti applicabili e, se la questione è già stata definitivamente accertata in un precedente giudizio tra le stesse parti e sullo stesso immobile, tale accertamento può fare stato anche nei giudizi successivi.
- La mera destinazione dell'immobile a finalità solidaristiche o senza scopo di lucro non è sufficiente: occorre dimostrare concretamente sia la natura dell'attività sia l'assenza di modalità commerciali o di corrispettivi incompatibili con l'esenzione.
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