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Sentenza

Sentenza del 24/01/2018 n. 1698 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI Parti contraenti - Solidarietà passiva - Conseguenze - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento e liquidazione relativo alle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate a una scrittura privata di compravendita immobiliare. Ha contestato, in particolare, la congruità del maggior valore attribuito dall'Amministrazione al terreno, sostenendo che avrebbe dovuto essere considerato il valore già determinato in occasione della successione, del condono INVIM o di una precedente espropriazione. Ha inoltre dedotto la necessaria partecipazione al giudizio della venditrice, l'asserita incapacità dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate a rappresentare l'ufficio e l'irregolare esclusione di memorie difensive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.700 euro, oltre alle spese prenotate a debito. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: il valore accertato dall'Amministrazione non poteva essere contestato in cassazione mediante una nuova valutazione dei fatti; i precedenti valori invocati non erano stati adeguatamente provati o non erano comparabili; la venditrice non era litisconsorte necessaria; l'ufficio locale dell'Agenzia poteva stare validamente in giudizio tramite il direttore o il funzionario preposto; infine, la deduzione di un vizio processuale richiede la dimostrazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, comma 1

    L'obbligazione per il pagamento dell'imposta di registro grava sulle parti contraenti con vincolo di solidarietà.

    Le parti del contratto sono obbligate in solido al pagamento dell'imposta di registro, ma tale solidarietà sostanziale non determina un litisconsorzio necessario nel processo tributario. Il contribuente può quindi impugnare l'atto anche evocando in giudizio soltanto l'Amministrazione finanziaria.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52

    Disciplinano i criteri e i poteri per la determinazione e la rettifica del valore dei beni ai fini dell'imposta di registro. Nel caso concreto, il ricorrente non ha dedotto una specifica violazione dei parametri legali, ma ha chiesto una rivalutazione degli elementi fattuali, non consentita in cassazione.

  • Codice di procedura civile, art. 102

    La Corte ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della venditrice, qualificando il rapporto tra le parti contraenti come litisconsorzio facoltativo derivante dalla solidarietà passiva.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11, comma 2

    Gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate hanno qualità di parte processuale e capacità di stare in giudizio.

    L'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate è validamente rappresentato dal direttore o dal funzionario preposto al reparto competente, anche senza la produzione di una specifica delega, salvo contestazione e prova dell'estraneità del sottoscrittore all'ufficio o dell'usurpazione del potere.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32

    La censura relativa al deposito o all'esame delle memorie difensive non è sufficiente in astratto: occorre dimostrare quale concreto pregiudizio al diritto di difesa o quale incidenza sulla decisione sia derivata dalla presunta violazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Il giudizio di cassazione non consente una nuova valutazione del merito, degli elementi estimativi o della congruità fattuale del valore attribuito al bene quando la motivazione del giudice di merito sia logicamente adeguata.

Massime di principio

  • Nelle controversie sull'imposta di registro, la solidarietà tra venditore e acquirente riguarda il pagamento dell'imposta, ma non impone necessariamente la partecipazione di entrambi allo stesso processo: il ricorso può essere validamente proposto contro l'Amministrazione finanziaria soltanto.
  • Chi contesta il valore accertato di un immobile deve produrre prove concrete e comparabili; il semplice richiamo a valori fissati in successioni, condoni, espropriazioni o altre imposte non è sufficiente se i dati non sono documentati o si riferiscono a momenti e criteri diversi.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova stima del bene o una rivalutazione delle prove: occorre denunciare una specifica violazione di legge oppure un vizio motivazionale rilevante nei limiti ammessi dal giudizio di legittimità.
  • Le irregolarità processuali rilevano solo se hanno causato un effettivo pregiudizio al diritto di difesa o influenzato concretamente la decisione; non è sufficiente lamentare la violazione astratta di una formalità.
  • Gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate possono stare in giudizio tramite il direttore o il funzionario competente, senza necessità di una procura speciale, salvo che venga provata l'assenza di appartenenza all'ufficio o del potere di rappresentanza.

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