Sentenza del 27/10/2017 n. 4344 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irap - Costi black list - Indeducibilità ex art. 110 comma 10, d.P.R. 917/1986 - Non applicabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità all'IRAP dell'indeducibilità prevista dall'art. 110, comma 10, del d.P.R. 917/1986 per i costi derivanti da operazioni con soggetti residenti in Paesi inclusi nella cosiddetta black list. Il punto centrale era stabilire se le norme antielusive proprie delle imposte sui redditi, in particolare dell'IRES, potessero incidere anche sulla determinazione della base imponibile IRAP.
La decisione
È stato affermato che, a seguito dell'art. 1, comma 50, della legge 244/2007, l'abrogazione dell'art. 11-bis del d.lgs. 446/1997 ha reso autonoma la determinazione della base imponibile IRAP rispetto alle regole delle imposte sui redditi. Poiché non esiste una disposizione che estenda all'IRAP l'indeducibilità prevista dall'art. 110, comma 10, del d.P.R. 917/1986, i costi relativi a rapporti con residenti in Paesi black list devono ritenersi deducibili ai fini IRAP.
Norme richiamate
Art. 1, comma 50, legge 244/2007
Ha abrogato l'art. 11-bis del d.lgs. 446/1997, rafforzando l'autonomia della disciplina IRAP rispetto alle norme sulle imposte sui redditi.
Art. 11-bis, d.lgs. 446/1997
La sua abrogazione ha comportato il venir meno del collegamento generale tra la base imponibile IRAP e la disciplina del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi.
Art. 110, comma 10, d.P.R. 917/1986
Prevede, nell'ambito delle imposte sui redditi, una limitazione alla deducibilità dei costi relativi a operazioni con soggetti residenti in Paesi black list; tale limitazione non è automaticamente applicabile all'IRAP.
Massime di principio
- Le limitazioni alla deducibilità previste dalla disciplina IRES non si applicano automaticamente all'IRAP: occorre una specifica norma che ne disponga l'estensione.
- Dopo la riforma introdotta dalla legge 244/2007, la base imponibile IRAP deve essere determinata secondo le regole proprie dell'IRAP, senza applicare in via analogica le norme antielusive delle imposte sui redditi.
- I costi relativi a rapporti con soggetti residenti in Paesi black list sono deducibili ai fini IRAP, salvo l'esistenza di una specifica disposizione che stabilisca diversamente o l'applicazione di altre regole proprie dell'IRAP.
- Nel valutare la deducibilità di un costo occorre distinguere sempre il tributo interessato: una limitazione valida per IRES o IRPEF non necessariamente produce effetti ai fini IRAP.
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