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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08894/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., lamentando un difetto di motivazione in ordine alla propria responsabilità penale. Dalla sentenza emerge però che, nel giudizio di appello, egli aveva rinunciato ai relativi motivi per accedere al concordato; il ricorso non investiva questioni ammissibili in sede di legittimità contro una decisione adottata in concordato, ma mirava a rimettere in discussione il merito della responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis c.p.p. fuori dai casi consentiti. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se deduce vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della pronuncia del giudice rispetto all'accordo o all'applicazione di una pena illegale. Poiché il ricorso si limitava a censurare la motivazione sulla responsabilità nonostante la rinuncia ai motivi di appello, è stato dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza di appello pronunciata a seguito di concordato è impugnabile in cassazione solo nei limiti propri dell'accordo e non per questioni di merito sulla responsabilità già devolute e rinunciate.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano quando risulta ictu oculi dai presupposti processuali.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per contestare la regolarità della formazione del consenso della parte, l'adesione del pubblico ministero, la corrispondenza della decisione al contenuto dell'accordo o l'eventuale applicazione di una pena illegale.
  • La rinuncia ai motivi di appello per accedere al concordato preclude la successiva deduzione in cassazione di censure sul merito della responsabilità o sulla motivazione della sentenza di appello.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso deriva con evidenza dal tipo di provvedimento impugnato e dai motivi dedotti, la Corte può dichiararla de plano.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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