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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03775/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione proposta avverso una cartella di pagamento relativa a contributi previdenziali rimasti insoluti. Dopo che il Tribunale di Vibo Valentia aveva declinato la propria giurisdizione, la Corte di giustizia tributaria di primo grado, davanti alla quale la causa era stata riassunta, ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell'art. 59, comma 3, l. n. 69/2009. Il giudice rimettente ha segnalato il contrasto tra un orientamento che radica la giurisdizione tributaria quando si contestano vizi della cartella e della legittimazione dell'ente alla riscossione, e l'orientamento della Cassazione secondo cui le controversie su diritti e obblighi inerenti a rapporti previdenziali appartengono al giudice ordinario, anche se introdotte tramite cartella esattoriale. Il ricorso d'ufficio chiede quindi di individuare il giudice munito di giurisdizione sulla pretesa contributiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha risolto il conflitto dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la natura previdenziale del credito azionato escluda la giurisdizione tributaria, anche se la pretesa è stata veicolata mediante cartella di pagamento. Richiamando il consolidato orientamento della Sezione tributaria e delle Sezioni Unite, ha affermato che, per i contributi previdenziali iscritti a ruolo, l'opposizione va proposta davanti al giudice del lavoro ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999. La sentenza del Tribunale di Vibo Valentia è stata cassata e le parti sono state rimesse davanti al giudice ordinario. Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69

    Consente al giudice che rilevi un conflitto negativo di giurisdizione di sollevare d'ufficio la questione davanti alle Sezioni Unite.

  • art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    Nel prevedere l'estensione della riscossione mediante ruolo ai contributi previdenziali, attribuisce al contribuente la possibilità di proporre opposizione avanti al giudice del lavoro, radicando così la giurisdizione ordinaria.

  • art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999

    È richiamato come base normativa della giurisdizione del giudice ordinario sulle opposizioni relative a contributi o premi dovuti agli enti previdenziali.

Massime di principio

  • Le controversie aventi ad oggetto diritti e obblighi derivanti da un rapporto previdenziale obbligatorio appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando la pretesa sia azionata mediante cartella esattoriale.
  • La forma della riscossione tramite ruolo o cartella non muta la natura sostanziale del rapporto dedotto in giudizio: se il credito è contributivo-previdenziale, la giurisdizione resta del giudice del lavoro.
  • Quando si contesta una cartella esattoriale emessa per contributi previdenziali, l'opposizione va proposta davanti al giudice ordinario competente per materia, non davanti al giudice tributario.
  • Nel conflitto di giurisdizione, la qualificazione della pretesa in base alla sua intrinseca natura sostanziale prevale sulla sola veste formale dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiGiudicato

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