Sentenza del 26/01/2018 n. 2011 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti avevano acquistato l'abitazione usufruendo dell'aliquota agevolata per la prima casa, ma non avevano trasferito la residenza nel Comune dell'immobile entro 18 mesi dalla stipula. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR, sostenendo la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1-bis, poiché la proroga biennale dei termini per la liquidazione delle imposte doveva applicarsi anche alle violazioni relative alle agevolazioni tributarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo applicabile la proroga biennale dei termini prevista dalla L. n. 289 del 2002 anche alle violazioni relative alle agevolazioni sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario dei contribuenti. È stata quindi ritenuta legittima la revoca dell'agevolazione prima casa e il recupero delle imposte ordinarie. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre i contribuenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.900 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1 della Tariffa, parte prima, nota 2-bis
Prevede l'agevolazione sull'imposta di registro per l'acquisto della prima casa, subordinandola, tra l'altro, al trasferimento della residenza nel Comune dell'immobile entro 18 mesi dall'acquisto.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76
Disciplina il termine triennale per l'accertamento e la liquidazione delle maggiori imposte dovute. Nel caso concreto, tale termine è stato ritenuto prorogabile in presenza dei presupposti previsti dalla normativa sul condono.
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, commi 1 e 1-bis
La proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta è applicabile anche alle violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie.
La proroga biennale non riguarda soltanto le rettifiche dei valori dichiarati, ma anche la definizione delle violazioni relative ad agevolazioni fiscali sulle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili.
D.L. n. 98 del 2011, art. 39
Ha previsto la sospensione dei termini di impugnazione dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012 per le controversie rientranti nella disciplina delle liti minori, rendendo tempestivo il ricorso per cassazione dell'Agenzia.
Art. 384, comma 1, c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, una volta cassata la sentenza impugnata e quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito.
Massime di principio
- Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi dall'acquisto comporta, in linea generale, la decadenza dall'agevolazione prima casa e consente all'Amministrazione di recuperare le imposte ordinarie, salvo cause di forza maggiore o altre specifiche esimenti riconosciute dalla legge e dalla giurisprudenza.
- La proroga biennale dei termini prevista dalla L. n. 289 del 2002 può applicarsi anche al recupero di imposte derivante dalla revoca di agevolazioni tributarie, non soltanto alle rettifiche dei valori dichiarati.
- Ai fini della tempestività dell'accertamento, occorre verificare sia il termine ordinario previsto dalla disciplina dell'imposta sia eventuali proroghe o sospensioni derivanti da norme speciali.
- Quando il contribuente non contesta il fatto essenziale che determina la decadenza, come il mancato trasferimento della residenza entro il termine previsto, la controversia può essere definita sulla base di tale circostanza senza ulteriori accertamenti di fatto.
- In situazioni analoghe, la validità dell'atto di recupero deve essere valutata verificando cumulativamente il mancato rispetto dei requisiti dell'agevolazione, la tempestività dell'azione dell'Amministrazione e l'eventuale applicabilità di proroghe o sospensioni dei termini.
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