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Sentenza

Sentenza del 28/12/2016 n. 7396 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IMPOSTA DI REGISTRO - Complessità operazioni societarie - Cessione d'azienda - Finalità riorganizzativa - Abuso del diritto - Non sussiste - Art. 20 d.P.R. 131/1986 - Norma antielusiva - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'imposta di registro applicata alla cessione di un ramo d'azienda. L'Ufficio aveva determinato il valore dell'avviamento mediante un'applicazione rigida e automatica del criterio della redditività triennale, considerando i flussi di cassa senza adeguatamente motivare tale scelta. La società contestava la quantificazione perché non teneva conto della situazione concreta: la cedente era in liquidazione e in fase di ristrutturazione, l'attività versava in una grave crisi economico-finanziaria e la cessione aveva riguardato soltanto un ramo, non l'intera azienda. Veniva inoltre escluso che l'operazione fosse abusiva o elusiva, essendo stata realizzata per finalità riorganizzative.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che il valore dell'avviamento non potesse essere determinato mediante una mera formula matematica applicata automaticamente, ma dovesse essere adeguato alle effettive caratteristiche dell'attività ceduta. L'Agenzia delle Entrate non aveva spiegato il riferimento alla cosiddetta rendita perpetua, né giustificato l'utilizzo dei flussi di cassa anziché dei redditi del triennio; inoltre non aveva considerato la situazione di crisi della società e non era riuscita a confutare la perizia di parte asseverata. La società, invece, aveva assolto il proprio onere probatorio producendo prospetti riepilogativi e ampia documentazione sulla situazione economica e finanziaria. L'accertamento è stato quindi ritenuto infondato, con prevalenza delle ragioni della contribuente. È stata inoltre esclusa la configurabilità di abuso del diritto o di una funzione antielusiva dell'art. 20 d.P.R. 131/1986.

Norme richiamate

  • Art. 20 d.P.R. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)

    La norma non può essere utilizzata come disposizione antielusiva generale per riqualificare automaticamente una complessa operazione societaria sulla base dei suoi effetti economici complessivi. La cessione d'azienda, anche se inserita in un progetto di riorganizzazione, non integra di per sé abuso del diritto in assenza di elementi concreti di artificiosità o di indebito vantaggio fiscale.

  • Criterio della redditività triennale per la determinazione dell'avviamento

    Il criterio costituisce uno strumento estimativo, ma non può essere applicato in modo rigido e automatico. Il valore deve essere adattato alla situazione concreta, considerando la natura dell'attività ceduta, la cessione di un eventuale solo ramo d'azienda, la situazione economica e finanziaria dell'impresa e l'eventuale crisi o ristrutturazione.

Massime di principio

  • Nella determinazione dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro, i criteri matematici o standardizzati devono essere verificati e corretti alla luce delle caratteristiche effettive dell'azienda o del ramo ceduto.
  • La situazione di crisi, liquidazione o ristrutturazione della società cedente può ridurre significativamente il valore effettivo dell'avviamento e deve essere adeguatamente considerata dall'Amministrazione finanziaria.
  • Quando viene ceduto soltanto un ramo d'azienda, la valutazione non può essere effettuata come se fosse stata trasferita l'intera azienda, senza distinguere attività, redditività e capacità prospettiche del ramo.
  • L'Amministrazione deve motivare in modo puntuale la scelta del metodo di valutazione, compreso l'eventuale ricorso ai flussi di cassa o a ipotesi di rendita perpetua; una formula applicata senza giustificazione può essere contestata.
  • Una perizia di parte asseverata, se sostenuta da documentazione contabile e finanziaria coerente, può assolvere l'onere probatorio del contribuente, soprattutto quando l'Ufficio non la confuta con elementi tecnici specifici.
  • La complessità o la pluralità di atti societari non dimostra automaticamente abuso del diritto: occorrono elementi concreti che evidenzino l'assenza di sostanza economica e il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito.
  • In situazioni analoghe è opportuno documentare preventivamente la finalità riorganizzativa dell'operazione, la situazione economica dell'impresa e i criteri tecnici utilizzati per stimare l'avviamento.

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