Sentenza del 11/07/2016 n. 4129 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - CONCORDATO FALLIMENTARE - Atti omologati - Aliquota.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la base imponibile dell'imposta di registro applicabile all'omologa di un concordato fallimentare con terzo assuntore. La questione è se l'imposta debba essere determinata considerando il fabbisogno concordatario finale accertato dal curatore, in ragione degli effetti traslativi dell'omologa e della cessione dei beni all'assuntore quale corrispettivo dell'accollo dei debiti del fallito.
La decisione
La sentenza afferma che l'imposta di registro deve essere calcolata sulla base imponibile costituita dal fabbisogno concordatario finale accertato dal curatore. L'omologa produce effetti immediatamente traslativi e determina una nuova situazione soggettiva imponibile, da valutare secondo la natura intrinseca e gli effetti giuridici degli atti omologati, inclusa la cessione dei beni al terzo assuntore in cambio dell'accollo dei debiti del fallito. Non sono indicati nel testo né l'esito formale del ricorso né le parti processuali; pertanto non è possibile stabilire con certezza quale parte abbia vinto.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro sugli atti giudiziari e sugli atti omologati
L'imposizione deve essere determinata considerando la natura intrinseca e gli effetti giuridici dell'atto omologato, non soltanto la sua forma o denominazione.
Disciplina del concordato fallimentare con terzo assuntore
L'omologa può produrre effetti traslativi immediati mediante la cessione dei beni del fallito al terzo assuntore, quale controprestazione dell'accollo dei debiti concordatari.
Massime di principio
- Quando un provvedimento di omologa produce effetti traslativi immediati, ai fini dell'imposta di registro rilevano la sostanza economica e gli effetti giuridici dell'operazione, non la sola qualificazione formale dell'atto.
- Nel concordato fallimentare con terzo assuntore, la cessione dei beni all'assuntore può costituire un trasferimento imponibile, collegato funzionalmente all'accollo dei debiti del fallito.
- La base imponibile può essere individuata nel fabbisogno concordatario finale accertato dal curatore, in quanto rappresenta il valore dell'obbligazione assunta dal terzo e il corrispettivo della cessione.
- In casi analoghi è necessario esaminare il contenuto concreto dell'omologa, l'effettività del trasferimento dei beni, l'accollo dei debiti e il valore finale del fabbisogno concordatario.
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