Cassazione Civile, Ordinanza n. 09129/2026 del 11/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per TARSU relativo agli anni 2008 e 2009, emesso da un Comune per un immobile sito nel suo territorio, con contestazione di un insufficiente versamento per l'importo complessivo di euro 11.973,65. La società contribuente ha impugnato l'atto sostenendo che il regolamento comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani era stato adottato solo con criteri qualitativi, senza la necessaria previsione di criteri quantitativi di assimilazione rapportati alle superfici imponibili. In cassazione ha denunciato, con il primo motivo, violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma 649, L. 147/2013, del d.lgs. 152/2006 e della risoluzione ministeriale 2/DF/2014, assumendo che il giudice di merito non avesse considerato l'illegittimità dell'assimilazione disposta dal Comune senza parametro quantitativo. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, cioè che l'atto impositivo si fondava su una deliberazione comunale di assimilazione costruita su criteri meramente qualitativi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR, che aveva confermato l'avviso di accertamento senza affrontare il problema dei criteri quantitativi di assimilazione, è stata ritenuta non conforme alla giurisprudenza di legittimità e ai principi ricavabili dalla disciplina dei rifiuti e della TARSU.
Norme richiamate
art. 370 c.p.c.
La parte intimata che non deposita controricorso ma solo procura al difensore non può presentare memorie e, se non partecipa alla discussione orale, resta intimata.
art. 1, comma 649, L. 147/2013
Invocato dalla ricorrente come norma non adeguatamente considerata dal giudice di appello in tema di disciplina dei rifiuti e tassazione.
d.lgs. 152/2006
Richiamato per la disciplina ambientale e per i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, in particolare in relazione alla necessità di provvedimenti attuativi.
risoluzione Ministero delle Finanze 9 dicembre 2014 n. 2/DF/2014
Richiamata dalla ricorrente a sostegno della censura sull'assimilazione dei rifiuti e sui criteri applicabili.
art. 21, comma 2, lett. g), d.lgs. 22/1997
Attribuisce ai Comuni la facoltà di assimilare ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi per qualità e quantità; la Corte valorizza il criterio combinato qualità/quantità come necessario per la legittimità dell'assimilazione.
art. 18, comma 2, lett. d), d.lgs. 22/1997
Richiamato nel quadro della successione normativa e dei rinvii in tema di criteri di assimilazione.
art. 49 d.lgs. 22/1997
Prevede la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e una riduzione proporzionale per quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero; la Corte distingue la riduzione tariffaria dall'esenzione totale.
art. 238 d.lgs. 152/2006
Ha soppresso la tariffa previgente ma, in assenza del regolamento attuativo, ha mantenuto in vigore le discipline regolamentari esistenti fino ai relativi adempimenti.
art. 195, comma 2, lett. e), d.lgs. 152/2006
Riserva allo Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione; la Corte afferma che la norma non è applicabile in assenza dei provvedimenti attuativi.
art. 265, comma 1, d.lgs. 152/2006
Mantiene in vigore le norme regolamentari e tecniche previgenti sino all'adozione delle corrispondenti norme attuative.
art. 1, comma 184, lett. b), L. 296/2006
Conferma nelle more della completa attuazione del d.lgs. 152/2006 la continuazione dell'applicazione delle disposizioni previgenti in materia di assimilazione dei rifiuti.
art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993
Per i rifiuti speciali non assimilati prevede la non tassabilità della parte di superficie ove tali rifiuti si formano in via ordinaria; il contribuente deve allegare e provare i presupposti dell'esenzione o riduzione.
art. 7, comma 5, d.lgs. 546/1992
Consente al giudice tributario di disapplicare d'ufficio gli atti amministrativi presupposti dell'imposizione se illegittimi, nei limiti dell'impugnazione proposta.
art. 5 L. 2248/1865, allegato E
Richiamato come principio generale del potere-dovere del giudice di non applicare atti amministrativi illegittimi.
art. 1, comma 1, lett. a), L. 130/2022
Indica la competenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado quale giudice del rinvio.
Massime di principio
- In tema di TARSU e disciplina dei rifiuti, l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani richiede, per essere legittima, una previsione regolamentare che consideri congiuntamente criteri qualitativi e quantitativi; la sola assimilazione per qualità non è sufficiente.
- Se il Comune esercita illegittimamente la potestà di assimilazione omettendo il criterio quantitativo, il giudice tributario deve disapplicare la delibera comunale illegittima e ricondurre la fattispecie alla disciplina dei rifiuti speciali non assimilati.
- L'omessa previsione del criterio quantitativo non comporta automaticamente esenzione totale dal tributo: in mancanza di valida assimilazione, opera la disciplina dell'art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993, con tassazione rapportata alla superficie e con esclusione limitata delle aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilati.
- La riduzione tariffaria per i rifiuti assimilati avviati al recupero è cosa diversa dall'esenzione dalla tassa: presuppone una valida assimilazione e si determina in concreto secondo criteri di proporzionalità.
- Nel processo tributario il giudice può e deve disapplicare d'ufficio gli atti amministrativi presupposti dell'imposizione, quando siano illegittimi e siano stati investiti dalle censure del contribuente contro l'atto impositivo.
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