Cassazione Civile, Ordinanza n. 26795/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva presentato istanza di rimborso delle somme trattenute, quale sostituto d'imposta, da una banca in relazione ai bonus percepiti per l'anno d'imposta 2017, sostenendo che mancasse il presupposto oggettivo dell'addizionale del 10% prevista dall'art. 33 del d.l. n. 78 del 2010. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR della Lombardia lo aveva accolto. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione con un solo motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 33 citato: secondo la ricorrente, la CTR aveva erroneamente letto il comma 2-bis come se avesse ampliato il presupposto impositivo; invece il comma 1 individua i presupposti soggettivo e oggettivo del tributo, mentre il comma 2-bis ha inciso solo sulla base imponibile, stabilendo che l'addizionale si applica sull'ammontare dei bonus eccedente la parte fissa della retribuzione, senza più richiedere che essi eccedano il triplo della parte fissa. La ricorrente ha quindi chiesto la cassazione della sentenza e il rigetto dell'originario ricorso del contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia, richiamando un orientamento già consolidato in tema di rapporto tra il comma 1 e il comma 2-bis dell'art. 33 del d.l. n. 78 del 2010. Ha affermato che il comma 2-bis non ha modificato il presupposto dell'imposizione, che resta individuato dal comma 1 nei soggetti e nei compensi considerati, ma ha soltanto rideterminato la base imponibile, facendo applicare l'addizionale sull'eccedenza della parte fissa della retribuzione e non più sull'eccedenza del triplo. Poiché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito per l'incertezza e il contrasto giurisprudenziale esistenti all'epoca e ha posto a carico del contribuente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 33 d.l. 31 maggio 2010, n. 78
Il comma 1 individua i presupposti soggettivo e oggettivo dell'addizionale; il comma 2-bis incide solo sulla base imponibile, applicando il prelievo sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione, senza ampliare il presupposto impositivo.
art. 23, comma 50-bis, d.l. n. 98 del 2011
introduzione del comma 2-bis nell'art. 33
La novella ha inserito il comma 2-bis che ha rideterminato la base imponibile per i compensi corrisposti dal 17 luglio 2011.
art. 15 disp. prel. c.c.
Tra comma 1 e comma 2-bis, nei limiti della loro contemporanea vigenza, si determina incompatibilità che comporta abrogazione tacita parziale del comma 1.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Ha disciplinato la fissazione dell'adunanza camerale.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza e decidere nel merito senza rinvio, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Quando una modifica normativa interviene su una disposizione fiscale già esistente, occorre distinguere nettamente tra presupposto impositivo e base imponibile: la variazione del secondo non implica, di regola, estensione del primo.
- Se una novella successiva disciplina in modo incompatibile la medesima base imponibile rispetto alla previsione precedente, opera l'abrogazione tacita parziale della norma anteriore nei limiti dell'incompatibilità.
- In presenza di un orientamento di legittimità ormai consolidato, la Corte può farvi continuità e qualificare il rapporto tra disposizioni secondo la lettura già affermata.
- Se la causa è matura e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. dopo la cassazione della sentenza impugnata.
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