Sentenza del 13/01/2016 n. 405 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato il diniego di condono e la cartella di pagamento relativa a IRPEF e ritenute alla fonte per gli anni d’imposta 2000 e 2001, dovute per l’omesso versamento della quarta e ultima rata della definizione richiesta ai sensi dell’art. 9-bis della L. n. 289/2002. La CTR aveva ritenuto sufficiente la presentazione della dichiarazione di condono e il pagamento della prima rata, affermando che il successivo inadempimento non faceva rivivere il debito tributario originario. L’Agenzia ha contestato questa interpretazione, sostenendo che il condono si perfeziona solo con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le somme dovute.
La decisione
La Cassazione ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia, rilevando che il condono previsto dall’art. 9-bis della L. n. 289/2002 è clemenziale e richiede l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute: il versamento della sola prima rata non perfeziona la definizione. Ha inoltre escluso l’applicazione analogica delle regole più favorevoli previste per altre forme di condono, trattandosi di disposizioni eccezionali. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando entrambi i ricorsi introduttivi della contribuente contro il diniego e la cartella. Spese dell’intero giudizio compensate.
Norme richiamate
Art. 9-bis della L. n. 289/2002
Ne consegue che, nell'ipotesi di cui all'art. 9-bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis in ordine alla determinazione del quantum, esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, oltre agli interessi, il condono è condizionato dall'integrale e tempestivo pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se tale condizione venga rispettata, essendo insufficiente il pagamento della sola prima rata cui non segua l'esatto adempimento delle successive.
La definizione degli omessi o tardivi versamenti si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo dell’importo dovuto. Il pagamento della prima rata, se le successive non vengono regolarmente versate, non definisce la lite.
Artt. 8, 9, 15 e 16 della L. n. 289/2002
Inoltre, la disciplina di cui alla L n. 289 del 2002, artt. 8, 9, 15 e 16 - nella parte in cui tali disposizioni statuiscono l'efficacia delle ipotesi di condono "premiale" da essi previste, ancorchè le rate successive alla prima non siano integralmente e tempestivamente versate - è insuscettibile di applicazione analogica, data la natura eccezionale delle disposizioni in materia di condono.
Le regole che consentono l’efficacia di alcune forme di condono premiale anche in caso di mancato pagamento regolare delle rate successive non possono essere estese per analogia al condono dell’art. 9-bis.
Consente alla Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata; la Corte lo ha applicato rigettando direttamente i ricorsi introduttivi della contribuente.
Massime di principio
- Per le definizioni agevolate che subordinano il beneficio al pagamento integrale e tempestivo, il versamento della prima rata non basta: il mancato o tardivo pagamento delle rate successive impedisce il perfezionamento della definizione.
- Le regole di favore previste per una specifica forma di condono non si estendono per analogia ad altre forme di definizione agevolata quando la disciplina è eccezionale e le fattispecie hanno struttura diversa.
- Occorre distinguere i condoni clemenziali, che agevolano il pagamento di somme già determinate e richiedono il rispetto delle condizioni di pagamento previste, dai condoni premiali, che possono prevedere una definizione attraverso un accertamento straordinario e avere regole proprie.
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