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Sentenza

Sentenza n. 510/2026 - Trieste, Sezione 1

Ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio della Prefettura della Provincia di Udine, relativo all’istanza di revoca del divieto detenzione armi e munizioni emesso dal Prefetto della Provincia di Udine il 27 maggio 2021 nei confronti del ricorrente, inviata tramite pec in data 8 luglio 2025, e la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27\2\2026: per l’annullamento ai fini del riesame del provvedimento di rigetto, -OMISSIS-, emesso dalla Prefettura della Provincia di Udine, Area I, relativo all’istanza di revoca del divieto detenzione armi e munizioni emesso dal Prefetto della Provincia di Udine il 27 maggio 2021.

Giustizia amministrativa202500590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio dell'istanza di revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (detentore di armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato inizialmente il silenzio sull’istanza dell’8 luglio 2025 volta a ottenere il riesame e la revoca del divieto prefettizio di detenzione di armi, adottato nel 2021 in seguito alla segnalazione di presunte dichiarazioni sui social relative all’uso delle armi contro persone rispettose delle misure anticovid. Dopo l’adozione del diniego espresso del 9 dicembre 2025, ha proposto motivi aggiunti. Ha dedotto: 1) violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 ed eccesso di potere per carenza istruttoria, perché il diniego era stato adottato senza previa comunicazione dei motivi ostativi e senza consentirgli di presentare osservazioni e documenti; 2) violazione dell’art. 3 l. 241/1990, carenza di motivazione e di istruttoria e violazione dell’art. 39 TULPS, poiché la Prefettura avrebbe fondato il rigetto sulle risultanze del novembre 2020, non più attuali, senza effettuare una nuova valutazione dell’affidabilità all’uso delle armi al momento dell’istanza. Il ricorrente aveva inoltre rappresentato di non aver ricevuto ulteriori segnalazioni negative, di essere incensurato e di non essere indagato né sottoposto a processi.

La decisione

Il ricorso originario contro il silenzio era già stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con sentenza non definitiva n. 215 del 26 maggio 2026, poiché l’Amministrazione aveva adottato un diniego espresso, non favorevole, e permaneva l’interesse alla decisione dei motivi aggiunti. Quanto a questi ultimi, il TAR ha accolto il primo motivo: nei procedimenti di riesame avviati con istanza di revoca del divieto prefettizio di detenzione di armi deve essere garantita la partecipazione dell’interessato mediante la comunicazione preventiva dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990. L’omissione ha impedito al ricorrente di controdedurre e all’Amministrazione di esaminare le deduzioni prima di assumere una decisione completa e motivata. Trattandosi di provvedimento discrezionale, l’Amministrazione non può dimostrare in giudizio che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Il TAR ha quindi annullato il diniego; le ulteriori censure sono state assorbite. Spese integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Il ricorrente ha presentato ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sulla propria istanza dd 8.7.2025 di riesame del provvedimento di divieto di detenzione armi dd 27.1.2021.

    Le disposizioni disciplinano l’azione contro il silenzio, proposta per ottenere una pronuncia sull’inerzia dell’Amministrazione; nel caso concreto il ricorso è stato poi dichiarato improcedibile dopo l’adozione del diniego espresso.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il ricorso introduttivo, in assenza dell’adozione da parte del Ministero resistente nel corso del presente giudizio di alcun provvedimento favorevole al ricorrente, tale da configurare il presupposto ex art. 34 comma 5 c.p.a. per la pronuncia di una sentenza di cessazione della materia del contendere, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, permanendo l’interesse relativo alla decisione dei proposti motivi aggiunti.

    L’adozione di un provvedimento espresso ma sfavorevole non determina cessazione della materia del contendere; venuto meno l’interesse a ottenere una pronuncia sul silenzio, il ricorso originario è improcedibile, mentre resta l’interesse a impugnare il diniego.

  • art. 117, comma 5, c.p.a.

    è stata contestualmente disposta la conversione del rito sul silenzio in rito ordinario, ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a., fissando, per il prosieguo della trattazione, l’udienza pubblica del 23.9.2026.

    La disposizione consente la conversione del rito sul silenzio in rito ordinario quando, intervenuto il provvedimento espresso impugnato con motivi aggiunti, occorre proseguire la trattazione della controversia sull’atto.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    In base al consolidato orientamento giurisprudenziale, nei procedimenti di riesame attivati a riscontro dell’istanza di revoca del provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, deve essere garantita all’interessato la partecipazione procedimentale, al fine di consentire al medesimo di controdedurre rispetto ai motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ed all’Amministrazione di pervenire ad una decisione motivata e completa.

    Il preavviso di rigetto deve essere comunicato anche nel procedimento di riesame avviato su istanza di revoca del divieto di detenzione di armi, così da consentire osservazioni dell’interessato e la loro valutazione prima della decisione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato senza la previa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, privando l’interessato della possibilità di partecipare al procedimento e di presentare osservazioni e documenti a sostegno della propria istanza di riesame.

    La norma è stata richiamata dal ricorrente a sostegno della censura di difetto di motivazione, ma il TAR non ha deciso tale profilo, assorbito dall’accoglimento della violazione dell’art. 10-bis.

  • art. 39 TULPS

    In base al consolidato orientamento giurisprudenziale, nei procedimenti di riesame attivati a riscontro dell’istanza di revoca del provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, deve essere garantita all’interessato la partecipazione procedimentale, al fine di consentire al medesimo di controdedurre rispetto ai motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ed all’Amministrazione di pervenire ad una decisione motivata e completa.

    La norma costituisce il fondamento del divieto prefettizio di detenzione delle armi, ma la sentenza non ha deciso nel merito la censura relativa alla sua applicazione, assorbita dall’accoglimento del motivo procedimentale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riesame avviato su istanza di revoca di un divieto prefettizio di detenzione di armi, l’Amministrazione deve comunicare preventivamente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, consentendo all’interessato di presentare osservazioni e documenti e valutandoli prima di decidere.
  • L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto comporta l’annullamento del provvedimento discrezionale di conferma del divieto di detenzione di armi; l’Amministrazione non può neutralizzare il vizio dimostrando in giudizio che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
  • Se, durante il giudizio contro il silenzio, l’Amministrazione adotta un diniego espresso e non favorevole, il ricorso sul silenzio è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non sussistendo il presupposto per la cessazione della materia del contendere; resta invece scrutinabile l’impugnazione del diniego.

Come è indicizzato

MateriePartecipazione al procedimentoMisure prefettizie di sicurezzaTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcedimento amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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