Cassazione Penale, Sentenza n. 20426/2026 del 03/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva nullità della sentenza del Tribunale di Firenze (art. 606 lett. b) e c) c.p.p.) per errata applicazione degli artt. 125, 179, 546 comma 3 e 604 comma 4 c.p.p. Denunciava in particolare: mancato deposito della motivazione dopo la lettura del dispositivo (la sentenza era stata pubblicata per lettura del dispositivo il 23.12.2010 ma la motivazione non venne depositata e, dopo oltre 12 anni, il giudice assegnatario non poté/redasse la motivazione), e mancanza/insufficienza del dispositivo del provvedimento di primo grado; la Corte d'appello aveva invece dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e disposto la trasmissione degli atti al giudice di primo grado ex art. 604 comma 4 c.p.p.; il ricorrente chiedeva la cassazione della decisione della Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello abbia erroneamente applicato l'art. 604 comma 4 c.p.p.: la nullità evocata non era del tipo che comporta la regressione del giudizio tale da legittimare la pronuncia della Corte d'appello in quei termini. Quanto all'assenza del dispositivo, la Suprema Corte ha richiamato l'art. 546 comma 3 c.p.p. letto alla luce dei commi precedenti: la nullità per mancanza del dispositivo opera solo se la sentenza è altrimenti giuridicamente esistente ma priva di un requisito; ove invece manchino i requisiti essenziali la sentenza può essere inesistente. Nel caso concreto la sentenza era stata pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza e non risultò contestato il contenuto della certificazione di cancelleria: pertanto il dispositivo surrogato dalla certificazione della cancelleria non risultava incompleto e non sussisteva la nullità ai sensi dell'art. 546 comma 3. Infine la Corte ha escluso l'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. perché il ricorso non era temerario, essendo fondato su carenze imputabili all'ufficio giudiziario (perdita del dispositivo e mancato deposito della motivazione). Decisorio: rigetto del ricorso; nulla per le spese.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) e c))
Usato come riferimento per le nullità dedotte nel ricorso; la Corte rileva che le nullità invocate devono rientrare nei presupposti indicati per essere rilevanti in sede di cassazione.
art. 546 comma 3 cod. proc. pen.
"Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice"
La Corte interpreta il comma alla luce dei commi precedenti: la nullità per mancanza del dispositivo ha senso solo se la sentenza è altrimenti giuridicamente esistente; se mancano i requisiti essenziali la sentenza può essere inesistente.
art. 604 comma 4 cod. proc. pen.
La Corte di appello aveva applicato tale articolo per disporre la trasmissione degli atti; la Cassazione ha ritenuto l'applicazione erronea perché non sussisteva il tipo di nullità che giustifica la pronuncia della Corte d'appello in quei termini.
art. 113 cod. proc. pen.
Richiamato per la ricostruzione degli atti in caso di mancanza dell'originale; la Corte osserva che non si deve limitare l'analisi ai primi due commi ma considerare anche le ipotesi residuali che consentono la surrogazione o la ricostituzione della prova documentale.
art. 112 cod. proc. pen.
Individua la possibilità di surrogare l'originale mancante con copia autenticata; la Cassazione ricorda che, se la sentenza è stata pubblicata in udienza e la certificazione di cancelleria ne corrisponde, la surrogazione è ammissibile e impedisce la nullità.
art. 616 cod. proc. pen.
Disciplina la sanzione pecuniaria in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ne sottolinea il carattere discrezionale e la necessità di verificare la colpa o temerarietà dell'impugnazione: nel caso non applicata perché la causa del ricorso era collegata a carenze dell'ufficio giudiziario.
Massime di principio
- Distinguere tra nullità 'sanabile' e sentenza 'inesistente': se mancano i requisiti essenziali indicati dall'art. 546 c.p.p. la sentenza può essere considerata inesistente e la via corretta è il nuovo giudizio di primo grado; se invece la sentenza è giuridicamente esistente ma priva di un requisito (es. dispositivo) si applica la sanzione di nullità prevista dall'art. 546.
- La lettura del dispositivo in udienza e la corrispondente certificazione di cancelleria possono surrogare l'originale mancante: se non è contestato il contenuto della certificazione, non si configura la nullità per mancanza del dispositivo.
- L'art. 604 c.p.p. (trasmissione degli atti) non è applicabile automaticamente: la Corte d'appello non può dichiarare la nullità che comporti la regressione del giudizio se non sono sussistenti i presupposti normativi specifici.
- In caso di omissione della motivazione occorre verificare se la carenza sia tale da rendere la sentenza inesistente (e quindi necessitare di nuovo processo) oppure sanabile in sede di impugnazione; la Corte di appello chiamata a riesaminare la domanda deve adottare una nuova autonoma deliberazione quando ricorra la nullità sanabile in appello.
- La condanna alle spese e alla sanzione ex art. 616 c.p.p. richiede che il ricorso sia temerario o frutto di colpa/processo abusivo; se l'impugnazione nasce da carenze imputabili all'ufficio giudiziario (es. perdita del dispositivo, mancato deposito della motivazione) la sanzione può essere esclusa.
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