Cassazione Civile, Ordinanza n. 06613/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso per il recupero dell'imposta di successione, con riguardo a una successione nella quale era stata anche effettuata, in favore della contribuente, una donazione di beni immobili da parte della de cuius. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo applicabile il coacervo tra relictum e donatum. La contribuente ricorre per cassazione denunciando, con unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 8 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, sostenendo che la CTR abbia erroneamente ritenuto tuttora applicabile l'istituto del coacervo ai fini dell'imposta di successione.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso perché l'istituto del coacervo non è ritenuto operante nel sistema vigente dell'imposta di successione, non essendo sufficiente a fondarne la permanenza un ragionamento di mera compatibilità con il regime delle franchigie in assenza di una base legale certa. Conseguentemente cassa la sentenza impugnata e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente contro l'avviso di liquidazione. Compensa integralmente le spese dei gradi di merito e di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato quale parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge.
art. 8 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
La Corte esclude che da questa disposizione possa desumersi la permanente vigenza del coacervo ai fini dell'imposta di successione nel sistema vigente.
art. 384 c.p.c., primo comma
Consente alla Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione.
Massime di principio
- In materia di imposta di successione, l'istituto del coacervo tra relictum e donatum non può essere applicato in assenza di una chiara base legale, non essendo sufficiente un'argomentazione di mera compatibilità sistematica con il regime delle franchigie.
- Quando la questione controversa è esclusivamente di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, cassata la sentenza impugnata, può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., primo comma.
- L'evoluzione della disciplina fiscale e la successione delle leggi in materia impediscono di mantenere operativi istituti impositivi non espressamente confermati dal legislatore, specie se produttivi di effetti sostanzialmente impositivi.
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