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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13282/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’attività di controllo formale svolta su una dichiarazione Modello 730 relativa a un contribuente assistito da un centro di assistenza fiscale. Il professionista che aveva apposto il visto di conformità fu raggiunto da iscrizione a ruolo e cartella di pagamento per l’importo dell’IRPEF, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, ritenendosi il visto infedele. In primo grado il ricorso fu accolto solo in parte, limitando la pretesa alle sanzioni nella misura del 30% della maggiore imposta, in applicazione del favor rei. In appello furono respinte le impugnazioni di entrambe le parti. In cassazione l’amministrazione finanziaria dedusse violazione dell’art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. 241/1997, sostenendo che il professionista dovesse comunque rispondere dell’intero importo previsto dalla disciplina previgente. Il professionista, con ricorso incidentale, dedusse invece la violazione dell’art. 39, commi 1 e 2, d.lgs. 241/1997, sostenendo che la competenza a contestare le violazioni e a irrogare le sanzioni spettasse alla direzione regionale dell’Agenzia competente per il domicilio fiscale del trasgressore, e non alla direzione provinciale che aveva formato il ruolo; aggiunse che tale vizio integrasse un’ipotesi di invalidità dell’atto. La Corte ha esaminato per primo il motivo incidentale sulla competenza, ritenendolo decisivo, e ha richiamato un orientamento già formato tra le stesse parti secondo cui, per l’infedeltà del visto di conformità o dell’asseverazione resa su dichiarazioni presentate con le modalità previste dal d.m. 164/1999, la competenza all’iscrizione a ruolo spetta alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore; la competenza è funzionale e territoriale e la sua violazione comporta illegittimità dell’atto.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale del professionista, ha dichiarato assorbito il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate e il secondo motivo del ricorso incidentale, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del professionista nei termini indicati in motivazione, cioè per l’illegittimità della cartella derivante dall’incompetenza dell’ufficio che aveva provveduto all’iscrizione a ruolo. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate per la novità della questione e la recente formazione dell’orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato come base del controllo formale sulla dichiarazione del contribuente assistito.

  • art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    Nella disciplina previgente prevedeva, per il visto infedele, il pagamento dell’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente; la Corte ne conferma il rilievo ma decide la controversia sulla competenza dell’ufficio che ha iscritto a ruolo.

  • art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    "Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia"

    La competenza a contestare le violazioni e a irrogare le sanzioni, con iscrizione a ruolo, è funzionalmente e territorialmente attribuita alla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore e non è derogabile; la sua violazione rende illegittimo l’atto.

  • art. 13, d.m. 31 maggio 1999, n. 164

    Serve a individuare la fattispecie del visto rilasciato su dichiarazioni presentate con modalità CAAF.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro del vizio processuale dedotto nel secondo motivo del ricorso incidentale.

Massime di principio

  • Quando la legge attribuisce a un ufficio specifico una competenza funzionale e territoriale per contestare una violazione e irrogare le relative sanzioni, l’atto adottato da un ufficio diverso è illegittimo e può essere annullato.
  • In materia di visto di conformità infedele su dichiarazioni presentate tramite CAAF, la competenza all’iscrizione a ruolo segue il domicilio fiscale del trasgressore e non quello del contribuente assistito.
  • Se un vizio di incompetenza dell’ufficio che ha formato il ruolo rende invalida la pretesa a monte, restano assorbite le ulteriori questioni relative alla misura della somma dovuta e alla legittimazione passiva per imposte e interessi altrui.
  • In presenza di un orientamento di legittimità già consolidatosi in casi analoghi tra le stesse parti, la Corte può decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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