Cassazione Civile, Ordinanza n. 06447/2025 del 11/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un immobile sito in Lecce di proprietà della parte resistente, interessato da forti infiltrazioni provenienti dal piano sovrastante di proprietà del ricorrente. La proprietaria danneggiata ha chiesto un accertamento tecnico preventivo per verificare lo stato dei luoghi, le cause delle infiltrazioni e le opere necessarie a eliminarle, oltre alla stima dei costi. Parallelamente pendeva davanti alla Corte d'appello di Lecce un diverso giudizio di merito, nel quale era stata proposta anche una domanda risarcitoria sul medesimo immobile. Nel procedimento di ATP il ricorrente ha eccepito litispendenza e continenza tra i due giudizi. Il Tribunale di Lecce ha rigettato l'eccezione, ha accolto il ricorso per ATP e ha nominato il consulente tecnico. Il ricorrente ha quindi proposto regolamento necessario di competenza deducendo la sussistenza della litispendenza; il Procuratore generale ha chiesto la riunione a un diverso procedimento e la declaratoria di inammissibilità; la resistente non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la riunione con altro procedimento perché il diverso ricorso era stato proposto prima della pronuncia del provvedimento impugnato. Nel merito dell'ammissibilità, ha affermato che il provvedimento che ammette la consulenza tecnica preventiva, come gli altri provvedimenti di istruzione preventiva, è connotato da provvisorietà e strumentalità e non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.; di conseguenza non sono ammissibili neppure il regolamento di competenza e quello di giurisdizione. Ha inoltre rilevato che litispendenza e continenza non possono configurarsi tra un giudizio ordinario di merito e un procedimento di istruzione preventiva, poiché quest'ultimo non è idoneo a dar luogo a giudicato e l'instaurazione del merito è soltanto eventuale. Ha anche osservato che il regolamento di competenza è ammissibile solo contro un provvedimento che accolga l'eccezione, non contro il rigetto. Nessuna statuizione sulle spese, perché la resistente non ha difeso. È stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Il provvedimento che ammette una consulenza tecnica preventiva, per la sua provvisorietà e strumentalità, non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.; ciò esclude anche regolamento di competenza e di giurisdizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta la verifica dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro cui rinvia l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- I provvedimenti di istruzione preventiva, per la loro natura provvisoria e strumentale, non sono suscettibili di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., e non consentono neppure il regolamento di competenza o di giurisdizione.
- La litispendenza e la continenza non sono configurabili tra un giudizio di merito e un procedimento di istruzione preventiva, poiché quest'ultimo non è idoneo a produrre giudicato e l'eventuale successivo giudizio di merito resta solo eventuale.
- Il regolamento di competenza non è ammissibile contro il provvedimento che rigetta l'eccezione di litispendenza o continenza, essendo esperibile solo avverso il provvedimento che la accolga.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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