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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15026/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento TARI emesso dal Comune per il saldo 2021, calcolato sulla base della superficie tassabile accertata a seguito di sopralluogo del 13 aprile 2018. La società contribuente sosteneva che una parte rilevante dell’area dello stabilimento fosse destinata alla produzione di rifiuti speciali smaltiti a proprie spese, o comunque non fosse idonea a produrre rifiuti urbani, e che quindi non dovesse essere assoggettata a TARI; produceva a sostegno una perizia tecnica giurata e una relazione integrativa che quantificavano la superficie imponibile in misura molto inferiore. In appello la società deduceva che la questione non riguardasse una richiesta di riduzione o esenzione da attivare con specifica dichiarazione, ma l’inesistenza stessa del presupposto impositivo per le aree non tassabili. Nel ricorso per cassazione, con il primo motivo, denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, omesso esame delle prove e violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse trascurato perizia e relazione tecnica e si fosse limitata a recepire acriticamente altra decisione. Con il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 1, commi 639-736, L. 147/2013, sostenendo che le superfici industriali ove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non concorrono alla base imponibile TARI e che la Corte avesse illegittimamente esteso al 2016 i risultati del sopralluogo del 2018, nonostante le perizie di parte indicassero una superficie tassabile molto più contenuta.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso, perché le parti hanno depositato un atto di rinuncia al giudizio da una parte e di accettazione della rinuncia dall’altra. In applicazione dell’art. 391 c.p.c., il Collegio ha quindi dichiarato estinto il giudizio e ha compensato le spese di lite. Ha inoltre escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, richiamando la natura eccezionale e sanzionatoria della norma e il fatto che l’esito sia stato l’estinzione e non il rigetto o l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente e per violazione delle regole di valutazione della prova

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma violata per asserito travisamento o mancato apprezzamento del materiale probatorio

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come regola sull’onere della prova, contestandosi la ripartizione operata dal giudice di merito

  • art. 1, commi 639-736, L. 147/2013

    richiamato quale base normativa della TARI e dei criteri di tassazione delle superfici

  • art. 1, commi 641 e 649, L. 147/2013

    richiamati dalla ricorrente per sostenere che le superfici in cui si producono rifiuti speciali non concorrono alla base imponibile

  • artt. 26, 30 e 32 del Regolamento TARI

    richiamati dal Comune per sostenere la necessità di una dichiarazione del contribuente ai fini di riduzioni o esenzioni relative alle aree produttive di rifiuti speciali

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie illustrative

  • art. 391 c.p.c.

    utilizzato per dichiarare l’estinzione del giudizio a seguito di rinuncia e accettazione della rinuncia

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ne esclude l’applicazione perché la pronuncia è di estinzione del giudizio e la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria

Massime di principio

  • Quando le parti rinunciano al giudizio e la rinuncia viene accettata, la Corte dichiara l’estinzione del processo senza pronunciarsi sui motivi di ricorso.
  • La pronuncia di estinzione per rinuncia accettata esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso, trattandosi di norma di stretta interpretazione.
  • In materia TARI, la contestazione sull’assoggettabilità di aree produttive di rifiuti speciali si intreccia con gli obblighi dichiarativi del contribuente previsti dal regolamento locale, sebbene nel caso deciso la Corte non abbia affrontato il merito per intervenuta rinuncia.
  • Le censure in cassazione che mirano a rivalutare perizie e risultanze istruttorie di merito non possono essere utilizzate per ottenere un nuovo giudizio di fatto, ma nel caso concreto la questione è rimasta assorbita dall’estinzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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