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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2183

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2183 della Commissione del 16 dicembre 2019 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di un nome registrato nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Cordero Manchego (IGP)

Normativa europea32019R2183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione approva la modifica non minore del disciplinare di produzione della IGP "Cordero Manchego", su richiesta della Spagna. La modifica era stata previamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e non sono pervenute opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il regolamento ha portata limitata all’approvazione della modifica e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione della IGP "Cordero Manchego".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione geografica protetta "Cordero Manchego" iscritta nel registro delle DOP e IGP dell’Unione europea. Riguarda l’approvazione, a livello UE, della modifica del relativo disciplinare di produzione richiesta dalla Spagna e pubblicata per opposizione; ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina in generale la produzione ovina o i prodotti agroalimentari, ma esclusivamente il nome registrato e il suo disciplinare.

Approvazione della modifica del disciplinare di "Cordero Manchego" (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2183 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare di produzione relativo alla denominazione registrata "Cordero Manchego". L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e conclude la procedura avviata dalla Spagna.

Contesto procedurale

La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Spagna ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica è stata qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), per consentire eventuali opposizioni.

Mancanza di opposizioni e approvazione

La Commissione rileva che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di contestazioni, la modifica del disciplinare deve essere approvata e viene quindi formalmente adottata con l’articolo 1 del regolamento.

Effetti giuridici

Il regolamento ha portata essenziale e settoriale: approva la modifica del disciplinare pubblicata per la IGP "Cordero Manchego" senza introdurre una disciplina generale nuova. Ai sensi dell’articolo 2, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata la modifica del disciplinare di produzione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Cordero Manchego" (IGP). L’approvazione riguarda una modifica qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Iter procedurale e assenza di opposizioni

La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Spagna ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica era non minore, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la modifica è stata approvata.

Entrata in vigore e natura obbligatoria

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichedenominazioni di origine e indicazioni geografiche protetteprodotti agricoli e alimentarimercati agricoli

Testo integrale

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