Cassazione Penale, Ordinanza n. 11651/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per il profilo di colpa connesso all'irritualità dell'impugnazione, al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania che aveva rigettato le sue richieste di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà in relazione al residuo di pena da espiare. Con due motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in particolare che il Tribunale non avesse valutato i presupposti della misura alternativa di cui all'art. 47-ter, comma 1, ord. pen., nonostante si trattasse di soggetto ultrasettantenne e affetto da patologia psichiatrica. La Corte rileva però che tale misura non era stata richiesta davanti al Tribunale di sorveglianza e che la documentazione sanitaria, attestante la patologia, era stata prodotta soltanto per la prima volta in cassazione, sicché il giudice di merito non era stato posto in condizione di valutarne la meritevolezza.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1, legge n. 354 del 1975
La misura alternativa non può essere oggetto di scrutinio in cassazione quando non sia stata previamente richiesta e adeguatamente sottoposta al giudice di sorveglianza mediante allegazione dei presupposti rilevanti.
art. 52 d.lgs. 196/2003
È richiamato solo per l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per giustificare la condanna a una somma in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa connessi all'impugnazione irrituale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità in materia di misure alternative alla detenzione, non possono essere dedotti per la prima volta fatti o documenti che non siano stati previamente allegati al giudice di sorveglianza e che risultino necessari per valutare i presupposti della misura richiesta.
- La censura per omessa valutazione di una misura alternativa è inammissibile quando la relativa istanza non sia stata formulata in modo rituale davanti al giudice competente e quest'ultimo non sia stato posto in condizione di esaminarne i presupposti.
- La produzione per la prima volta in cassazione di documentazione decisiva impedisce il controllo di legittimità sul punto e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità dell'impugnazione può determinare, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando ricorrano profili di colpa nell'irritualità del gravame.
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