Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18062/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ex soci)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi dall'Amministrazione finanziaria per IRES, IRAP e IVA nei confronti di una società che, secondo i ricorrenti, era già stata cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta prima dell'instaurazione del giudizio. In origine l'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi portati in deduzione sulla base di fatture emesse da un soggetto ritenuto coinvolto in un sistema fraudolento di fatture per operazioni inesistenti, dopo che la contribuente non aveva presenziato al contraddittorio preventivo. La società aveva impugnato gli avvisi deducendo, tra l'altro, vizi del contraddittorio e dell'accertamento; i giudici di merito avevano respinto il ricorso. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con un solo motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 2945 c.c., sostenendo che i giudici di merito non avevano rilevato che gli avvisi e il processo erano stati instaurati contro un soggetto già estinto; hanno inoltre depositato in cassazione, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., visura camerale storica della società per dimostrarne la cancellazione intervenuta il 29 gennaio 2013. Hanno chiesto la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382 c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile la produzione documentale in cassazione ex art. 372 c.p.c. e ha precisato che, dopo l'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, la legittimazione processuale si trasferisce ai soci, mentre non spetta all'ex liquidatore per la pretesa relativa al debito sociale. Nel merito ha però rilevato che il ricorso introduttivo era stato proposto nel 2018 contro una società già cancellata dal 29 gennaio 2013, con conseguente difetto originario di capacità processuale e di legittimazione a stare in giudizio dell'ente, non sanabile. Ha quindi cassato la sentenza impugnata senza rinvio, perché la causa non poteva essere proposta sin dal primo grado, e ha compensato le spese per i giusti motivi legati all'andamento della vicenda processuale.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione

    Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare l'errore di diritto dei giudici di merito nel non rilevare l'estinzione della società e il conseguente difetto processuale originario.

  • art. 372 c.p.c.

    Consente il deposito in cassazione di documenti nuovi quando siano finalizzati a dimostrare una nullità rilevabile in sede di legittimità, compresi i vizi derivanti dall'erronea identificazione dei soggetti del rapporto processuale.

  • art. 2945 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti come norma asseritamente violata, ma la Corte non sviluppa una specifica interpretazione sostanziale della disposizione nel dispositivo della decisione.

  • art. 382 c.p.c.

    È la base per la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o il processo era originariamente improponibile per difetto insanabile di capacità/legittimazione processuale.

  • art. 2495 c.c., comma 2

    La Corte ribadisce che l'effetto estintivo della cancellazione della società dal registro delle imprese opera secondo la disciplina sostanziale applicabile e che il differimento quinquennale introdotto per taluni rapporti fiscali non ha portata retroattiva generale.

  • d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4

    È qualificato come disposizione di natura sostanziale, non interpretativa né retroattiva; il differimento quinquennale degli effetti estintivi si applica solo alle richieste di cancellazione presentate nella vigenza della nuova disciplina o successivamente.

  • art. 110 c.p.c.

    L'estinzione della società è equiparata, ai fini processuali, alla morte della persona fisica, con subentro dei soci nella legittimazione processuale dell'ente estinto.

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l'estinzione dell'ente e determina, se avvenuta prima dell'introduzione del giudizio, un difetto originario di capacità processuale e di legittimazione a stare in giudizio, rilevabile anche d'ufficio.
  • Dopo l'estinzione della società, la legittimazione processuale e la posizione di successori nei rapporti sociali si trasferiscono ai soci, nei limiti derivanti dal regime dei debiti sociali; l'ex liquidatore non è invece legittimato a rappresentare la società estinta per la pretesa relativa al debito sociale.
  • In cassazione è ammessa la produzione di documenti nuovi ai sensi dell'art. 372 c.p.c. quando sia necessario dimostrare una nullità del processo o della sentenza derivante da vizi che incidono sulla legittimazione delle parti.
  • Quando la domanda è stata proposta contro un soggetto già estinto, il vizio è insanabile e impone la cassazione senza rinvio, perché la causa non poteva essere proposta sin dall'origine.
  • Le disposizioni che differiscono nel tempo gli effetti estintivi della cancellazione societaria, se connesse a specifiche esigenze fiscali, non si applicano retroattivamente oltre i casi espressamente previsti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.