Sentenza del 29/12/2016 n. 27293 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva versato, il 31 luglio 2001, le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria, pur avendo richiesto nell'atto di compravendita le agevolazioni previste dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3. Dopo aver realizzato soltanto circa il 63% dell'edificazione prevista, aveva presentato il 27 luglio 2006 un'istanza di rimborso, sostenendo che il termine triennale dovesse decorrere dal momento in cui era divenuto determinabile il minor imponibile agevolato. L'ufficio ha contestato tale impostazione, sostenendo che il termine decorresse dal pagamento dell'imposta, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, comma 1, e che il termine previsto dal comma 2 riguardasse una fattispecie diversa e non applicabile analogicamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ufficio, cassato senza rinvio la sentenza della CTR e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società. Ha stabilito che il termine triennale per chiedere il rimborso decorreva dal versamento del 31 luglio 2001 e che l'istanza del 27 luglio 2006 era tardiva. È stato inoltre ribadito che il termine successivo previsto dall'art. 77, comma 2, non era applicabile, poiché riguarda i contratti con ammontare indeterminato. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.700 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 33, comma 3
Prevede agevolazioni fiscali per l'acquisto di aree comprese in piani particolareggiati, subordinate alla realizzazione delle potenzialità edificatorie previste. Secondo la giurisprudenza richiamata, per beneficiare dell'agevolazione è necessaria l'integrale realizzazione delle potenzialità edificatorie dell'area.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, comma 1
Il termine triennale decorre dalla data del versamento.
La disposizione impone di presentare la domanda di rimborso entro tre anni dal pagamento dell'imposta quando si contesta il criterio di tassazione originariamente applicato. Decorso tale termine, si consolida il titolo impositivo.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, comma 2
Il termine decorre dal giorno nel quale viene definitivamente stabilito il minor ammontare imponibile.
La norma riguarda fattispecie specifiche, tra cui i contratti di ammontare indeterminato, e non può essere applicata analogicamente a una richiesta di agevolazione connessa alla successiva realizzazione di opere edificatorie.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di ricorrere per Cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Art. 384 c.p.c.
Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Articoli 3 e 53 della Costituzione
Sono richiamati per sottolineare che le norme agevolative, incidendo sul principio generale di imposizione tributaria, sono di stretta interpretazione e non possono essere estese per analogia.
Massime di principio
- Quando il contribuente versa un'imposta in misura ordinaria e successivamente chiede il rimborso per ottenere un'agevolazione, il termine per la domanda decorre normalmente dalla data del pagamento, non dal momento successivo in cui maturano o vengono accertate le condizioni per l'agevolazione.
- Il termine previsto per i contratti con ammontare imponibile indeterminato non è estensibile analogicamente ad altre situazioni, soprattutto quando si tratta di norme agevolative o derogatorie.
- Dopo il decorso del termine triennale si consolida il criterio impositivo applicato nell'atto: né il contribuente né l'Amministrazione possono normalmente rimetterlo in discussione tramite una richiesta di rimborso tardiva.
- Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente; il contribuente deve rispettare sia i requisiti sostanziali, come la completa realizzazione delle potenzialità edificatorie, sia i termini decadenziali per farle valere.
- In situazioni analoghe è prudente presentare la richiesta di rimborso entro tre anni dal versamento, anche se l'esistenza o l'entità del beneficio dipende da eventi successivi.
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