Sentenza del 18/05/2016 n. 10234 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Puglia che aveva confermato un accertamento sintetico per l'anno d'imposta 2004, fondato su spese per l'acquisto di terreni e fabbricati pari complessivamente a Euro 533.512,00, sostenute tra il 2004 e il 2008. Ha contestato, tra l'altro, la produzione tardiva della prova della notifica del questionario, l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per mancato deposito dell'avviso di ricevimento e dell'autorizzazione regionale, l'assenza del preventivo contraddittorio, nonché la violazione delle regole sull'accertamento sintetico e sull'onere della prova. Ha inoltre sostenuto che le somme provenissero da elargizioni dei nonni e che i debiti bancari contratti nel periodo escludessero un effettivo incremento patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto ammissibile la produzione successiva dei documenti relativi alla notifica del questionario e dell'appello, ha escluso la necessità dell'autorizzazione regionale poiché la relativa norma era stata abrogata prima della proposizione dell'appello e ha confermato che, per l'epoca dei fatti, non esisteva un obbligo generalizzato di preventivo contraddittorio negli accertamenti sintetici. Quanto al merito, ha stabilito che le rilevanti spese per incrementi patrimoniali legittimavano la presunzione di un maggior reddito e che il contribuente non aveva fornito una prova documentale idonea circa entità, disponibilità e durata delle somme asseritamente ricevute dai nonni. Anche l'indebitamento bancario è stato ritenuto elemento non univoco e non decisivo. D.M. è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.500, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38
"salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti"
Le spese per incrementi patrimoniali costituiscono un elemento presuntivo idoneo a fondare l'accertamento sintetico di un reddito superiore a quello dichiarato. Spetta al contribuente fornire una prova contraria documentata, non limitata alla mera indicazione dell'esistenza di ulteriori redditi, ma estesa alla loro entità e alla durata del possesso.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58
"la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti"
Nel giudizio tributario d'appello, pur essendo previsto il divieto generale di nuove prove, è consentita la produzione di nuovi documenti, anche successivamente alla costituzione in giudizio, purché entro il termine processuale per la produzione documentale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 22 e 53
Per la proposizione dell'appello è necessario depositare la ricevuta di spedizione o di deposito dell'atto; l'avviso di ricevimento, necessario per provare il perfezionamento della notifica, può essere prodotto successivamente alla costituzione, purché entro il termine per la produzione dei documenti.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, art. 52, comma 2
La disposizione che richiedeva l'autorizzazione della competente Direzione regionale delle entrate per proporre appello era stata abrogata dal D.L. n. 40 del 2010, con effetto per gli appelli notificati dopo il 26 marzo 2010; pertanto non era applicabile all'appello notificato nel 2011.
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122
L'obbligo di preventivo contraddittorio negli accertamenti sintetici è stato introdotto con efficacia solo per gli accertamenti relativi a periodi d'imposta il cui termine di dichiarazione non fosse ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto. La norma non è stata applicata retroattivamente.
Codice civile, art. 2697
La ripartizione dell'onere della prova impone all'Amministrazione di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa, mentre il contribuente deve provare i fatti impeditivi o contrari alla presunzione di maggior reddito.
Codice civile, art. 2729
Le presunzioni semplici utilizzate nell'accertamento devono fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti. Le spese immobiliari di rilevante entità possono integrare tali requisiti.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Dopo la riforma applicabile alla sentenza impugnata, il ricorso per cassazione non consente una nuova valutazione delle prove, ma soltanto la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, oppure di anomalie motivazionali estreme, come la motivazione apparente o incomprensibile.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico fondato su spese rilevanti per acquisti immobiliari, l'Amministrazione può presumere un maggior reddito sulla base della spesa, senza dover dimostrare ulteriori elementi estrinseci quando la spesa sia certa e documentata.
- Il contribuente che invoca donazioni, regalie, risparmi o redditi esenti deve fornire documentazione concreta e temporalmente coerente, idonea a dimostrare importo, disponibilità e permanenza delle somme; dichiarazioni familiari non documentate possono non essere sufficienti.
- La prova della provenienza delle somme non coincide necessariamente con la prova del loro utilizzo, ma deve essere tale da rendere oggettivamente plausibile che quelle somme fossero disponibili per sostenere le spese contestate.
- L'indebitamento bancario, considerato isolatamente, non dimostra che gli acquisti siano stati finanziati con prestiti né esclude automaticamente la capacità reddituale presunta; occorre provare il collegamento concreto tra finanziamento e singola spesa.
- L'obbligo di preventivo contraddittorio deve essere verificato in base alla normativa vigente e alle disposizioni transitorie applicabili al periodo d'imposta e alla data dell'accertamento; non è automaticamente retroattivo.
- Nel processo tributario d'appello, la produzione tardiva di documenti può essere valida se effettuata entro il termine ultimo previsto per le produzioni documentali, anche quando il documento dimostri il perfezionamento della notifica.
- In cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione complessiva delle prove o sostituire la valutazione del giudice di merito con una diversa lettura dei documenti; è necessario indicare un fatto storico decisivo realmente omesso.
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