Ordinanza n. 78/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nota del Comune di Pescara del 24 aprile 2025 prot. n. 0081448 ad oggetto “RIF. 006591/2025 - Emilienne Aimée - Atto di significazione e diffida. RISCONTRO” Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RAZAFINDRATEMA EMILIENNE AIME'E il 10\11\2025 : della determina della Regione Abruzzo del 10 settembre 2025, n. DPE018/242 (depositata in giudizio in data 12 settembre 2025) laddove ha disposto di “approvare il Regolamento di Esercizio del collegamento filoviario “Pescara-Montesilvano” …” (punto 2) e di “autorizzare, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 753/80, l’esercizio pubblico dell’impianto filoviario …” (punto 4); - della determina della Regione Abruzzo dell’11 settembre 2025, n. DPE360666/26 (depositata in giudizio in data 23 settembre 2025) ad oggetto “integrazione Allegato Linea n. 2 autobus con alimentazione di tipo elettrico in esercizio sulle linee di TPL”; nonché per quanto occorrer possa - della determinazione dirigenziale del 9 settembre 2025, n. DPE005/122/2025 (atto non noto); - del Regolamento di Esercizio di TUA (edizione Agosto 2025) – depositato in giudizio in data 12 agosto 2025 – relativamente all’impiego di “autobus elettrici” (pag. 27); - del N.O.T. (nulla osta tecnico) ai fini della sicurezza ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 753/1980 rilasciato da A.N.S.F.I.S.A. con prot. 0052516 del 4 luglio 2025 (atto non noto) nei termini di cui al presente ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota del Comune di Pescara del 24 aprile 2025 e, con motivi aggiunti, atti regionali, regolamento di esercizio TUA e nulla osta tecnico relativi all'esercizio del collegamento filoviario Pescara-Montesilvano
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota comunale del 24 aprile 2025 e, con motivi aggiunti, la determina regionale del 10 settembre 2025, nella parte relativa all'approvazione del regolamento di esercizio e all'autorizzazione dell'esercizio pubblico dell'impianto filoviario, la successiva determina regionale dell'11 settembre 2025, il regolamento di esercizio di TUA, la determinazione dirigenziale del 9 settembre 2025 e il nulla osta tecnico di ANSFISA. L'ordinanza esaminata, tuttavia, non affronta i motivi di legittimità dedotti contro tali atti, ma decide esclusivamente sull'istanza di correzione di errore materiale proposta da TUA S.p.A. in relazione alla precedente ordinanza n. 22/2026.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente l'istanza di correzione di errore materiale. Ha rilevato che la precedente ordinanza indicava erroneamente la camera di consiglio del 27 febbraio 2026 come data di trattazione, affermando che in tale data fosse fissato il ricorso n. 182 del 2025, mentre quest'ultimo era fissato all'udienza pubblica del 27 marzo 2026. Il Collegio ha però ritenuto corretto mantenere la trattazione del ricorso odierno in camera di consiglio, poiché esso si trova ancora nella fase cautelare. Ha quindi sostituito la precedente formula con quella che fissa la trattazione alla camera di consiglio del 27 marzo 2026, data nella quale è già fissato, in udienza pubblica, il ricorso n. 182 del 2025, relativo a questioni in parte connesse. Nessuna decisione è stata assunta sulla domanda principale di annullamento né sui motivi aggiunti.
Massime di principio
- La correzione di errore materiale può riguardare l'indicazione errata della data o della modalità di trattazione contenuta in un precedente provvedimento, quando l'errore emerga dal confronto con gli atti processuali e non richieda una nuova valutazione decisoria.
- Quando il ricorso si trova ancora nella fase cautelare, la fissazione della trattazione deve avvenire in camera di consiglio, anche se la coincidenza con altro ricorso connesso fissato in udienza pubblica giustifica l'individuazione della medesima giornata come data di trattazione.
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