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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13160/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva riconosciuto la responsabilità per il reato di cui all'art.73, comma 5, D.P.R. 309/1990 (detenzione di sostanza stupefacente con fine di spaccio) e aveva rideterminato la pena riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. Il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) vizio/omissione di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art.131‑bis c.p. (particolare tenuità del fatto), con richiamo a elementi attenuanti concreti (giovane età, modalità maldestra, modesto quantitativo, percorso di recupero); (2) inosservanza/erronea applicazione degli artt.106 c.p., 131‑bis c.p. e 445 c.p.p. in relazione al diniego della non punibilità e alla valutazione della abitualità; (3) censura per il conteggio della recidiva fondato su precedente per il quale era stata pronunciata declaratoria di estinzione ai sensi dell'art.445 c.p.p.; (4) vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza del fine di spaccio ex art.73 comma 5 D.P.R. 309/1990, atteso il quantitativo e l'assenza di elementi probatori della destinazione allo smercio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato limitatamente al terzo motivo: ha ritenuto che il precedente utilizzato per contestare la recidiva doveva essere escluso perché estinto ai sensi dell'art.445 c.p.p., e che l'estinzione opera di diritto anche se dichiarata dopo la sentenza impugnata; conseguentemente ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma per la rideterminazione della pena escludendo la circostanza aggravante della recidiva. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: il motivo relativo all'assenza del fine di spaccio è stato ritenuto mera reiterazione di argomentazioni già svolte e respinte con motivazione congrua; i motivi relativi all'art.131‑bis sono stati considerati omissivi del necessario raffronto con le ragioni della sentenza impugnata. Inoltre la Suprema Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali per l'applicazione dell'art.131‑bis e le regole probatorie sul fine di spaccio (confezionamento, comportamento dell'imputato, tentativo di disfarsi della sostanza quali indizi utili).

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Norma che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio; la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il fine di spaccio sulla base di modalità di confezionamento, comportamento dell'imputato (tentativo di disfarsi dell'involucro) e circostanza della presenza notturna

  • art. 131‑bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessa e cumulativa degli indicatori (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, grado della colpevolezza) e l'eventuale elemento dell'abitualità esclude automaticamente l'applicazione del beneficio; il giudice deve motivare il bilanciamento tra gli elementi concreti del caso

  • art. 445 cod. proc. pen.

    La declaratoria di estinzione della pena ex art.445 c.p.p. opera di diritto e rende il relativo precedente non computabile ai fini della recidiva anche se la dichiarazione è intervenuta dopo la sentenza impugnata

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Disposizioni richiamate in relazione ai motivi di cassazione per nullità e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto alcuni motivi inammissibili perché mancava il necessario confronto specifico con le ragioni della decisione impugnata o perché erano mera reiterazione

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come parametro per la valutazione della gravità del fatto e del grado di colpevolezza ai fini dell'applicazione dell'art.131‑bis e della determinazione della pena

Massime di principio

  • Un precedente per il quale è intervenuta la declaratoria di estinzione ai sensi dell'art.445 c.p.p. non può essere computato ai fini della recidiva: se questo elemento è stato usato per aggravare il trattamento sanzionatorio, la sentenza può essere annullata limitatamente a quella parte e rinviata per la ricalcolazione della pena.
  • La causa di non punibilità ex art.131‑bis c.p. richiede una valutazione articolata e motivata su modalità di condotta, esiguità del danno/pericolo e grado di colpevolezza; l'abitualità costituisce presupposto ostativo automatico. In Cassazione vanno specificamente contestate le ragioni poste dal giudice di merito, non bastano argomentazioni generiche.
  • La prova del fine di spaccio è a carico della pubblica accusa; tuttavia il giudice può desumerla da elementi indiziari concreti (modi di confezionamento, numero di dosi ricavabili, comportamento dell'imputato come il tentativo di disfarsi della sostanza, luogo/ora). L'affermazione dell'uso personale non è, di per sé, causa di non punibilità e non grava sull'imputato l'onere di dimostrarla.
  • In sede di ricorso per cassazione le censure che si limitano a reiterare argomentazioni già valutate e motivate dal giudice di merito sono spesso dichiarate inammissibili: è necessario il confronto puntuale con la motivazione impugnata.
  • Se la Corte di legittimità riscontra errore solo nella valutazione di una circostanza aggravante/attenuante, il rimedio è spesso l'annullamento parziale con rinvio per la riformulazione del trattamento sanzionatorio da parte del giudice di merito.

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