Decreto dirigenziale n. 295 del 08/08/2025
Modalità e le attività di verifica di conformità del processo produttivo dei costruttori di attrezzature di revisione e procedure semplificative per omologazione o riconoscimento di idoneità delle stesse
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina la verifica di conformità del processo produttivo dei costruttori di attrezzature per la revisione dei veicoli e introduce procedure semplificate per ottenere omologazione o riconoscimento di idoneità in casi specifici. Definisce soggetti, requisiti, modalità di presentazione dell’istanza, attività ispettive, esiti della verifica e due ipotesi semplificate: accordo tecnico-commerciale tra costruttori e licenza d’uso del marchio. Prevede inoltre disposizioni transitorie sul rinnovo dei certificati di idoneità alla produzione e sull’operatività dei libretti metrologici.
Modalità di verifica di conformità del processo produttivo dei costruttori di attrezzature di revisione e procedure semplificate per omologazione o riconoscimento di idoneità
Modalità di verifica di conformità del processo produttivo e procedure semplificate per le attrezzature di revisione
Il decreto disciplina la verifica di conformità del processo produttivo dei costruttori di attrezzature per la revisione dei veicoli e dei rimorchi e introduce alcune procedure semplificate per il rilascio dell’omologazione o del riconoscimento di idoneità. La base normativa richiamata comprende l’art. 80 del d.lgs. n. 285/1992, gli artt. 238, 239 e 241 del d.P.R. n. 495/1992, il d.m. n. 628/1996, la disciplina tecnica e la normativa europea sull’omologazione e la vigilanza dei prodotti.
Definizioni e ambito applicativo
Ai fini del provvedimento, sono considerate "attrezzature" quelle destinate alla revisione dei veicoli a motore e dei rimorchi indicate nell’Allegato III, punto I, del d.m. n. 214/2017, omologate e dotate di libretto metrologico oppure, in caso di approvazione del tipo, corredate da copia autenticata del verbale di prova. L’"autorità competente" è individuata nella Direzione generale per la motorizzazione; il "costruttore" è il soggetto che progetta e fabbrica il prodotto, anche tramite terzi, mantenendo però il controllo totale sul prodotto e le relative responsabilità.
Il decreto definisce inoltre:
- il "certificato di idoneità alla produzione" e il "certificato di non idoneità alla produzione";
- la "commissione" ispettiva;
- il "processo produttivo" e il "sito produttivo";
- il "verbale di verifica" redatto all’esito del sopralluogo.
Presentazione dell’istanza di accreditamento e visita ispettiva
Il costruttore che intenda ottenere l’accreditamento e la visita ispettiva deve presentare istanza secondo le modalità pubblicate sul sito del C.S.R.P.A.D., compilando le sezioni A, B, C, D ed E dell’Allegato 1 e allegando la documentazione relativa agli accordi tecnico-commerciali o ai contratti di licenza d’uso del marchio eventualmente in essere. L’istanza va sottoscritta digitalmente e trasmessa via PEC al C.S.R.P.A.D., con le attestazioni di pagamento richieste.
Se il procedimento riguarda più siti produttivi risultanti dalla visura camerale, può essere presentata un’istanza cumulativa. Se invece la produzione avviene presso siti produttivi di altri costruttori, devono essere presentate istanze separate.
Verifica della conformità del processo produttivo
La commissione ispettiva verifica presso tutti i siti produttivi indicati nell’istanza il possesso dei requisiti previsti in premessa e quelli della tabella CUNA NC 090-16 richiamata dalle circolari n. 88/1995, n. 112/1996 e n. 3997/604/1999. La verifica mira ad accertare che il costruttore titolare dell’omologazione o dell’idoneità:
- assicuri procedure efficaci di controllo della conformità al tipo omologato;
- disponga delle apparecchiature di prova necessarie;
- registri i risultati delle prove e conservi la documentazione;
- analizzi i risultati per verificare la stabilità delle caratteristiche del prodotto;
- attivi nuovi prelievi e nuove prove in caso di non conformità;
- adotti le misure necessarie per ripristinare rapidamente la conformità della produzione.
All’esito dell’istruttoria documentale e della verifica, la Divisione 4 dell’autorità competente rilascia il certificato di idoneità o di non idoneità del processo produttivo con riferimento alle specifiche attrezzature prodotte dal costruttore.
Procedure semplificate: accordo tecnico-commerciale tra costruttori
Quando l’istanza riguarda l’omologazione o il riconoscimento di idoneità di un’attrezzatura già omologata o riconosciuta da un altro costruttore, il richiedente deve allegare:
- attestazione di pagamento dei diritti di motorizzazione e dell’imposta di bollo;
- accordo tecnico-commerciale sottoscritto da entrambi i costruttori, redatto secondo l’Allegato 2;
- dichiarazione congiunta di invarianza delle caratteristiche tecniche dell’attrezzatura rispetto a quella già omologata.
L’accordo deve indicare almeno:
- la durata dell’accordo;
- il/i sito/i produttivo/i di riferimento;
- gli obblighi del costruttore.
Il provvedimento precisa che la responsabilità della produzione e della conformità al tipo omologato resta in capo in via esclusiva al costruttore titolare dell’omologazione o del riconoscimento di idoneità, il quale deve inoltre manlevare l’autorità competente da responsabilità e danni derivanti dall’accordo. Ogni variazione dell’accordo deve essere comunicata al C.S.R.P.A.D. La nuova omologazione o idoneità viene rilasciata all’esito positivo delle verifiche documentali, senza necessità di nuove prove di omologazione.
Procedura semplificata: licenza d’uso del marchio
Il costruttore già titolare di omologazione o riconoscimento di idoneità può stipulare contratti di licenza d’uso del marchio con soggetti interessati alla commercializzazione della stessa attrezzatura, nel rispetto della normativa di riferimento. Il costruttore licenziatario presenta istanza allegando il contratto di licenza; il C.S.R.P.A.D., verificata l’idoneità della documentazione, rilascia una nuova serie dell’omologazione o del riconoscimento di idoneità di base associata al marchio oggetto della licenza.
In questa ipotesi il costruttore licenziatario assume la piena responsabilità del prodotto e deve comunicare tempestivamente al C.S.R.P.A.D. l’eventuale cessazione del rapporto commerciale.
Allegati e documentazione
Sono approvati come parte integrante del decreto:
- Allegato 1: modello di istanza di accreditamento e visita ispettiva;
- Allegato 2: fac simile di accordo tecnico-commerciale.
Disposizioni transitorie sul rinnovo dei certificati
Per un periodo transitorio di 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto, il costruttore che debba rinnovare il certificato di idoneità alla produzione deve presentare istanza entro il termine di validità del certificato stesso. In tale periodo, se la successiva verifica di conformità è positiva, il costruttore è confermato idoneo a produrre e la scadenza del certificato viene prorogata.
Decorso il periodo transitorio, l’istanza di rinnovo va presentata entro 6 mesi dalla scadenza del certificato in corso; il nuovo certificato, se rilasciato a seguito di esito positivo della verifica, decorre dalla data di scadenza del precedente.
Il decreto prevede inoltre effetti decadenziali e obblighi operativi in caso di ritardo nell’istanza:
- se l’istanza è presentata oltre il termine del comma 1, il costruttore deve interrompere l’emissione di nuovi libretti metrologici e non può procedere al rinnovo, dovendo presentare una nuova istanza;
- se l’istanza è presentata oltre il termine del comma 2 ma prima della scadenza del certificato, e il rinnovo non viene perfezionato entro tale scadenza, l’emissione di nuovi libretti metrologici va interrotta fino al rilascio del nuovo certificato;
- se l’istanza è presentata oltre il termine del comma 2 e dopo la scadenza del certificato, il costruttore deve interrompere l’emissione di nuovi libretti metrologici e presentare una nuova istanza.
Entrata in vigore
Il decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Punti principali
Oggetto e finalità
Il decreto regola le modalità di verifica della conformità del processo produttivo dei costruttori di attrezzature di revisione e le procedure semplificate per il rilascio dell’omologazione o del riconoscimento di idoneità. L’intervento si colloca nell’alveo dell’articolo 80 del codice della strada, del d.P.R. n. 495/1992, del d.m. n. 628/1996 e della disciplina tecnica richiamata in premessa.
Definizioni rilevanti
Vengono definiti, tra gli altri, attrezzature, autorità competente, certificato di idoneità alla produzione, certificato di non idoneità alla produzione, commissione ispettiva, costruttore, C.S.R.P.A.D., omologazione o riconoscimento di idoneità, processo produttivo, sito produttivo e verbale di verifica. Il costruttore è inteso come il soggetto che mantiene il controllo totale sul prodotto anche quando affida fasi della produzione a terzi.
Istanza di accreditamento e visita ispettiva
Il costruttore presenta l’istanza secondo le modalità pubblicate sul sito del C.S.R.P.A.D., compilando le sezioni A, B, C, D ed E dell’allegato 1 e allegando la documentazione sugli eventuali accordi tecnico-commerciali o contratti di licenza d’uso del marchio. L’istanza deve essere firmata digitalmente e inviata via PEC; se coinvolge più siti produttivi risultanti dalla visura camerale può essere cumulativa, mentre per siti produttivi di altri costruttori occorrono istanze singole.
Verifica del processo produttivo
La commissione verifica presso tutti i siti produttivi indicati il possesso dei requisiti richiamati in premessa e quelli della tabella CUNA NC 090-16. In particolare accerta che il costruttore disponga di procedure efficaci di controllo della conformità, di accesso alle prove, della registrazione dei risultati, dell’analisi dei controlli, delle misure per gestire eventuali non conformità e del ripristino rapido della conformità della produzione. Esito della procedura è un certificato di idoneità o di non idoneità al processo produttivo rilasciato dalla Divisione 4 dell’autorità competente.
Procedure semplificate per accordo tecnico-commerciale e licenza d’uso del marchio
Se si chiede l’omologazione o il riconoscimento di idoneità di un’attrezzatura già omologata o riconosciuta da altro costruttore, l’istanza deve essere accompagnata da pagamento dei diritti, accordo tecnico-commerciale e dichiarazione congiunta di invarianza delle caratteristiche tecniche. Se l’omologazione si fonda su accordo tecnico-commerciale, il documento deve indicare durata, siti produttivi e obblighi del costruttore, con responsabilità esclusiva del titolare dell’omologazione e manleva per l’Autorità competente. In caso di licenza d’uso del marchio, il costruttore licenziatario presenta istanza con il contratto e assume piena responsabilità del prodotto; in entrambi i casi, in presenza di documentazione idonea, il C.S.R.P.A.D. rilascia una nuova serie di omologazione o idoneità senza nuove prove.
Disposizioni transitorie sul rinnovo dei certificati
Per 18 mesi dall’entrata in vigore, il rinnovo del certificato di idoneità alla produzione va richiesto entro la scadenza del certificato; se la successiva verifica è positiva, l’idoneità è confermata con proroga della scadenza. Dopo il periodo transitorio, l’istanza deve essere presentata entro 6 mesi dalla scadenza del certificato e il nuovo certificato decorre dalla data di scadenza del precedente. Sono previste ipotesi di decadenza del rinnovo e obbligo di interrompere l’emissione di nuovi libretti metrologici oltre i termini indicati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- decreto_dirigenziale · 6 ago 2025Decreto dirigenziale n. 219 del 06/08/2025
- decreto_dirigenziale · 6 ago 2025Decreto dirigenziale del 06/08/2025
- decreto_dirigenziale · 11 ago 2025Decreto dirigenziale n. 269 del 11/08/2025
- decreto_dirigenziale · 18 ago 2025Decreto dirigenziale n. 305 del 18/08/2025
- decreto_dirigenziale · 21 ago 2025Decreto dirigenziale n. 53 del 21/08/2025
- decreto_dirigenziale · 21 ago 2025Decreto dirigenziale n. 52 del 21/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti →