Decreto dirigenziale n. 219 del 06/08/2025
Modifiche all’articolo 11,12,13 e 19 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2025, n. 198
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto modifica il precedente decreto dipartimentale n. 198/2025 relativo al funzionamento del Registro Unico degli Ispettori (RUI), con interventi puntuali su termini procedimentali, modalità di pagamento dell’imposta di bollo per alcune istanze di aggiornamento e tempistiche di avvio/attuazione di specifiche disposizioni. Le modifiche sono motivate dall’esigenza di uniformare l’operato degli uffici, chiarire gli adempimenti fiscali e adeguare i termini di iscrizione e aggiornamento nel RUI, anche alla luce delle interlocuzioni con le associazioni di categoria.
Modifiche al decreto n. 198 del 9 giugno 2025 sulla disciplina del Registro Unico degli Ispettori (RUI)
Modifiche al decreto n. 198/2025 sul Registro Unico degli Ispettori (RUI)
Il decreto interviene sul decreto del Capo Dipartimento 9 giugno 2025, n. 198, che disciplina le modalità di funzionamento del Registro Unico degli Ispettori (RUI) istituito presso il CED della Direzione generale per la motorizzazione. Le modifiche sono adottate in attuazione del quadro normativo europeo e nazionale in materia di revisioni dei veicoli e di formazione/abilitazione degli ispettori, con l’obiettivo dichiarato di adeguare i termini di iscrizione e aggiornamento e di garantire uniformità applicativa agli uffici competenti.
Base normativa e finalità
Nelle premesse sono richiamati, tra gli altri:
- la direttiva 2014/45/UE, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2021/1717;
- l’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada);
- la legge 1° dicembre 1986, n. 870, articolo 19 e tabella 3;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 104 e 105;
- il D.M. 19 maggio 2017, come modificato dai successivi interventi del 2019 e del 2022;
- l’Accordo Stato-Regioni-Enti locali del 14 febbraio 2002;
- l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2019 sulla formazione degli ispettori;
- il D.M. 15 novembre 2021, come modificato dal D.M. 21 settembre 2023, in particolare l’articolo 2, comma 2, lett. h-ter);
- il D.D. 16 febbraio 2022, come modificato il 26 ottobre 2023;
- il decreto dipartimentale 9 giugno 2025, n. 198, sul funzionamento del RUI;
- le circolari del 12 dicembre 2024 e del 15 marzo 2024 in materia di aggiornamento formativo e validità dei corsi ai fini dell’iscrizione al RUI.
Il decreto dà atto delle interlocuzioni con le associazioni di categoria e della necessità di chiarire gli adempimenti fiscali e di rendere omogenei i termini procedimentali.
Riduzione dei termini per la conclusione del procedimento
All’articolo 11 del decreto n. 198/2025, i commi 7 e 8 vengono modificati sostituendo il termine di 60 giorni con quello di 30 giorni. Il richiamo esplicito è all’articolo 2 della legge n. 241/1990, a conferma della disciplina generale sul termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Pagamento dell’imposta di bollo tramite PagoPA
All’articolo 12 viene inserito il comma 3-bis, che disciplina le istanze di aggiornamento previste:
- dall’articolo 12, comma 1, lett. b);
- dall’articolo 12, comma 2, lett. a).
Per tali istanze, l’ispettore deve effettuare il versamento dell’imposta di bollo, nella misura prevista dalla legge, mediante bollettino PagoPA generato dalla piattaforma dei pagamenti del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del MIT.
Soppressione di disposizioni dell’articolo 13
Il decreto sopprime i commi 4 e 5 dell’articolo 13 del decreto n. 198/2025. Il testo fornito non specifica ulteriormente il contenuto delle disposizioni eliminate, per cui il decreto rileva qui solo come intervento abrogativo puntuale.
Proroga dei termini di cui all’articolo 19
Sono rinviati due termini contenuti nell’articolo 19 del decreto n. 198/2025:
- il termine del comma 1, originariamente fissato al 31 agosto 2025, è posticipato al 1° dicembre 2025;
- il termine del comma 2, originariamente fissato al 1° novembre 2025, è posticipato al 2 gennaio 2026.
Si tratta di un adeguamento temporale rilevante per gli adempimenti connessi al funzionamento del RUI e alle attività degli ispettori interessati.
Pubblicazione ed efficacia
Il decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione. Non sono previste ulteriori disposizioni transitorie nel testo fornito.
Punti principali
Riduzione dei termini istruttori a 30 giorni
Per gli articoli 11, commi 7 e 8, del decreto n. 198/2025, il termine originariamente stabilito in 60 giorni viene ridotto a 30 giorni, con espresso richiamo all’articolo 2 della legge n. 241/1990.
Imposta di bollo per le istanze di aggiornamento
All’articolo 12 viene introdotto il comma 3-bis: per le istanze di aggiornamento previste dall’articolo 12, comma 1, lett. b), e comma 2, lett. a), l’ispettore deve versare l’imposta di bollo tramite bollettino PagoPA generato dalla piattaforma dei pagamenti del Dipartimento trasporti e navigazione del MIT.
Soppressione di commi dell’articolo 13
I commi 4 e 5 dell’articolo 13 del decreto n. 198/2025 sono soppressi.
Proroga di termini dell’articolo 19
I termini fissati all’articolo 19 sono differiti: il termine del comma 1 passa dal 31 agosto 2025 al 1° dicembre 2025, mentre quello del comma 2 passa dal 1° novembre 2025 al 2 gennaio 2026.
Entrata in vigore
Il decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
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