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Decreto dirigenziale n. 52 del 21/08/2025

Equiparazione ad aeromobile di Stato (ai sensi dell’art.746 CdN) di UAS in dotazione dell’associazione Center International Search & Study Training Emergency Management utilizzati su tutto il territorio nazionale, nell’interesse della collettività e della sicurezza pubblica.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti52

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto della DGATASS riconosce l’equiparazione ad aeromobile di Stato, ai sensi dell’art. 746 del codice della navigazione, per ulteriori aeromobili a pilotaggio remoto (UAS) in dotazione alla C.I.S.S.T.E.Ma. L’efficacia decorre dal 24 giugno 2025, data di ricezione dell’istanza, e resta limitata all’effettivo impiego dei mezzi per finalità pubbliche non commerciali ed esclusive. Il provvedimento richiama la disciplina europea sugli UAS, il regolamento ENAC UAS-IT e i precedenti decreti direttoriali già adottati per la medesima associazione.

Riconoscimento dell’equiparazione ad aeromobile di Stato per ulteriori UAS in dotazione alla C.I.S.S.T.E.Ma.

Riconoscimento di equiparazione ad aeromobile di Stato per UAS della C.I.S.S.T.E.Ma.

Il decreto della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari riconosce l’equiparazione ad aeromobile di Stato, ai sensi dell’articolo 746 del codice della navigazione, per ulteriori aeromobili a pilotaggio remoto (UAS) in dotazione alla C.I.S.S.T.E.Ma. Il provvedimento si colloca nel quadro della disciplina nazionale e unionale sugli UAS e richiama i precedenti decreti direttoriali già adottati per la medesima associazione.

Base normativa e quadro regolatorio

Il decreto richiama come fonti principali:

  • il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, codice della navigazione, in particolare l’articolo 746 sugli aeromobili equiparabili a quelli di Stato;
  • la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2011 sul trasporto aereo di Stato;
  • il regolamento (UE) 2018/1139, articolo 2, paragrafo 3, lettera a), che esclude dall’ambito di applicazione del regolamento gli aeromobili impiegati in operazioni militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, antincendio, di guardia di frontiera e costiera o in attività analoghe sotto controllo statale;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 sulle norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/425;
  • il regolamento ENAC UAS-IT del 4 gennaio 2021, che disciplina gli UAS privati o di Stato in assenza di speciali regolamentazioni delle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 748 del codice della navigazione.

Istanza della C.I.S.S.T.E.Ma. e precedenti riconoscimenti

La C.I.S.S.T.E.Ma., operatore registrato su D-Flight con codice ITEndCy20m, ha presentato istanza con nota del 23 giugno 2025, integrata il 10 luglio 2025, chiedendo il riconoscimento di equiparazione ad aeromobile di Stato per una serie di ulteriori UAS di cui ha ampliato la flotta. Il decreto evidenzia che la stessa associazione aveva già ottenuto un analogo riconoscimento con i decreti direttoriali DGATASS 6 settembre 2023, n. 52, e 20 febbraio 2025, n. 5.

Aeromobili ricompresi nel riconoscimento

L’equiparazione riguarda gli UAS indicati nella tabella allegata al decreto, identificati per costruttore, modello, targa D-Flight e numero di serie. I mezzi elencati sono:

  • DJI Matrice 4T;
  • DJI Matrice 4E;
  • DJI Mavic 3 Cine;
  • DJI Mavic 2 Zoom;
  • DJI Mavic Advancet Interprice Termal;
  • DJI Mavic 3 Pro;
  • DJI Mini 3 Pro;
  • AUTEL EVO 640 T.

Finalità pubbliche dichiarate e valutazione del Ministero

La richiesta è motivata dall’impiego ordinario degli UAS, su tutto il territorio nazionale, per attività di interesse e sicurezza pubblici. Le funzioni richiamate comprendono:

  • verifiche sullo stato di manutenzione e conservazione di beni immobili pubblici o di interesse pubblico e privati, specie in caso di pericolo per l’incolumità o di crollo, anche su richiesta di soggetti istituzionali;
  • attività di polizia giudiziaria delegate da forze di polizia, procure e tribunali;
  • attività di interesse per conto di enti dello Stato;
  • prevenzione, contrasto e segnalazione di illeciti ambientali;
  • ricerca e soccorso, anche in caso di calamità e persone scomparse;
  • monitoraggio ambientale e avvistamento di incendi boschivi;
  • contrasto al degrado urbano e segnalazione di atti vandalici;
  • vigilanza sulla conservazione e manutenzione dei corsi d’acqua;
  • attività di safety e security in occasione di eventi pubblici.

Il Ministero prende atto che l’associazione impiega personale in possesso delle abilitazioni previste dalla normativa europea e nazionale e adeguatamente formato. Sulla base di tali elementi, ritiene sussistenti i presupposti per riconoscere l’equiparazione ai sensi dell’articolo 746 del codice della navigazione.

Decorrenza, limiti ed efficacia dell’equiparazione

L’articolo 1 dispone che l’equiparazione è riconosciuta dal 24 giugno 2025, data di ricezione dell’istanza. Il riconoscimento:

  • è subordinato allo svolgimento delle operazioni di volo garantendo un adeguato livello di sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni degli enti e istituzioni competenti;
  • vale esclusivamente per l’effettiva utilizzazione degli aeromobili per le finalità pubbliche indicate in premessa.

L’articolo 2 stabilisce che l’equiparazione cessa di essere riconosciuta quando venga meno tale utilizzazione per finalità pubbliche. In tal modo il decreto configura un titolo amministrativo strettamente funzionale all’uso istituzionale degli UAS, privo di efficacia generale e permanente in assenza dei presupposti di impiego pubblico.

Pubblicazione

Il decreto dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a fini di conoscibilità e trasparenza amministrativa.

Punti principali

Base normativa e contesto regolatorio

Il decreto si fonda sul codice della navigazione, articolo 746, sulla direttiva PCM 23 settembre 2011 in materia di trasporto aereo di Stato, sul regolamento (UE) 2018/1139 e sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, come modificato dal regolamento (UE) 2022/425. Richiama inoltre il regolamento ENAC UAS-IT del 4 gennaio 2021, che disciplina gli UAS privati o di Stato nelle ipotesi in cui non siano state adottate specifiche regolamentazioni dalle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 748 del codice della navigazione.

Soggetto richiedente e antecedenti amministrativi

La C.I.S.S.T.E.Ma., operatore registrato su D-Flight con codice ITEndCy20m, aveva già ottenuto il riconoscimento di equiparazione ad aeromobile di Stato con i decreti direttoriali DGATASS 6 settembre 2023, n. 52, e 20 febbraio 2025, n. 5. Con la nuova istanza del 23 giugno 2025, integrata il 10 luglio 2025, ha chiesto l’estensione del riconoscimento ad ulteriori UAS di recente acquisizione.

Aeromobili interessati

L’equiparazione è riconosciuta per gli UAS elencati nel decreto, identificati per costruttore, modello, targa D-Flight e numero di serie. I mezzi sono di marca DJI e AUTEL, tra cui Matrice 4T, Matrice 4E, Mavic 3 Cine, Mavic 2 Zoom, Mavic 3 Pro, Mini 3 Pro ed EVO 640 T.

Finalità pubbliche e presupposti del riconoscimento

La Direzione generale prende atto che gli UAS sono impiegati ordinariamente su tutto il territorio nazionale per attività di interesse e sicurezza pubblici, tra cui monitoraggio di beni immobili e opere pubbliche, polizia giudiziaria, supporto a enti dello Stato, contrasto agli illeciti ambientali, ricerca e soccorso, monitoraggio ambientale e incendi boschivi, prevenzione del degrado urbano, vigilanza sui corsi d’acqua e attività di safety e security in occasione di eventi pubblici. È inoltre evidenziato che l’operatore si avvale di personale abilitato e costantemente formato secondo la normativa europea e nazionale.

Effetti del decreto e limiti dell’equiparazione

L’articolo 1 riconosce l’equiparazione ad aeromobile di Stato dal 24 giugno 2025. Il riconoscimento è subordinato allo svolgimento delle operazioni di volo nel rispetto delle prescrizioni degli enti e istituzioni competenti e vale solo per la concreta utilizzazione degli aeromobili per le finalità pubbliche indicate in premessa. L’articolo 2 stabilisce che l’equiparazione cessa automaticamente qualora venga meno tale utilizzo.

Pubblicazione

Il decreto dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Come è indicizzato

Materieaviazione civileaeromobili a pilotaggio remotosicurezza pubblicapubblica amministrazionetrasporto aereo

Testo integrale

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