Decreto dirigenziale del 06/08/2025
Il presente decreto disciplina l’immatricolazione, ai sensi dell’art. 93 del Codice della strada, di veicoli delle categorie internazionali M, N e O conformi ad un tipo di veicolo la cui omologazione non è più valida ai fini immatricolativi, applicando la procedura di fine serie, di seguito deroga di fine serie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto uniforma le modalità operative per l’immatricolazione in deroga di veicoli di fine serie delle categorie internazionali M, N e O, ai sensi dell’art. 93 del Codice della strada e dell’art. 49 del Regolamento (UE) 2018/858. Stabilisce criteri, termini, documentazione e procedure per ottenere la deroga, disciplina i veicoli completi, incompleti e completati, estende l’applicazione anche a omologazioni nazionali rilasciate ai sensi del DM 277/2001 e sostituisce la circolare MIT del 14 dicembre 2007. Prevede inoltre l’uso di modelli allegati per l’istanza e per la dichiarazione integrativa del certificato di conformità.
Disciplina dell’immatricolazione in deroga di fine serie per veicoli M, N e O
Disciplina dell’immatricolazione in deroga di fine serie per veicoli M, N e O
Il decreto della Direzione generale per la motorizzazione disciplina in modo uniforme la procedura di immatricolazione in deroga per i veicoli di fine serie delle categorie internazionali M, N e O. L’intervento attua l’art. 49 del Regolamento (UE) 2018/858 e si coordina con l’art. 93 del Codice della strada, oltre a richiamare il DM n. 277/2001 per le omologazioni nazionali non più valide.
Base normativa e finalità
Il provvedimento si fonda su:
- decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, Codice della strada;
- Regolamento (UE) 2018/858, in particolare l’art. 49;
- DM n. 277/2001 sulle procedure di omologazione;
- circolare MIT n. 11374 23/40/1 del 14.12.2007, valutata e poi superata dal nuovo atto.
La finalità è uniformare le disposizioni operative in materia di immatricolazione di veicoli di fine serie per le categorie M, N e O.
Oggetto della disciplina
Il decreto stabilisce le regole per l’immatricolazione, ai sensi dell’art. 93 del Codice della strada, di veicoli conformi a un tipo la cui omologazione non è più valida ai fini immatricolativi. La procedura di fine serie è espressamente qualificata come deroga di fine serie.
Criteri per la deroga di fine serie
La deroga può essere concessa secondo i criteri dell’Allegato V, parte B, del Regolamento (UE) 2018/858:
- criterio quantitativo: il numero massimo di veicoli di uno o più tipi non può superare, per la categoria M1, il 10% e, per le altre categorie, il 30% dei veicoli di tutti i tipi in questione immessi in circolazione nello stesso Stato membro nell’anno precedente; se il 10% o il 30% risulta inferiore a 100 veicoli, lo Stato membro può autorizzare comunque fino a 100 veicoli;
- criterio fondato sul certificato di conformità: il numero di veicoli è limitato a quelli muniti di un certificato di conformità valido alla data di produzione o successivamente, rimasto valido per almeno 3 mesi ma divenuto inefficace a seguito dell’entrata in vigore di un atto normativo.
Il criterio prescelto è applicabile soltanto a veicoli prodotti in serie, presenti nel territorio dell’Unione europea o in transito logistico verso di essa, con omologazione valida al momento della produzione e non immatricolati prima della cessazione della validità dell’omologazione ai fini dell’immatricolazione.
Durata della deroga
La deroga di fine serie si applica per:
- 12 mesi dalla scadenza della validità dell’omologazione, per i veicoli completi;
- 18 mesi dalla scadenza della validità dell’omologazione, per i veicoli completati e incompleti.
Per i veicoli completati, intesi come veicoli risultanti da una procedura di omologazione in più fasi, il periodo di 18 mesi si applica purché il veicolo sia stato omologato in fase successiva sulla base di un veicolo incompleto o completo.
Territorialità e limiti all’immatricolazione
L’immatricolazione dei veicoli autorizzati con deroga di fine serie vale solo sul territorio nazionale. Non è ammessa l’immatricolazione in Italia di veicoli per i quali la deroga sia stata concessa da autorità di un altro Stato.
Presentazione dell’istanza e documentazione
I costruttori interessati devono inviare l’istanza via PEC alla Divisione 3 della Direzione generale per la motorizzazione, su modello di cui all’Allegato 1, in bollo con PagoPA codice N019. L’istanza deve indicare:
- il criterio scelto tra quelli dell’art. 2;
- i motivi tecnici o economici che impediscono la conformità alle nuove prescrizioni;
- l’elenco dei telai interessati (VIN), se è stato scelto il criterio percentuale;
- l’elenco delle omologazioni interessate, se è stato scelto il criterio del certificato di conformità.
Termini per la domanda e integrazioni
Le istanze possono essere presentate da tre mesi prima a non oltre due mesi dopo la data in cui l’omologazione non è più valida. Sono consentite integrazioni o modifiche soltanto in finestre temporali predeterminate:
- una sola volta nello stesso periodo di presentazione dell’istanza;
- una sola volta nella settimana antecedente il quinto mese dalla data di perdita di validità dell’omologazione;
- una sola volta nella settimana antecedente il nono mese per i veicoli completi;
- una sola volta nella settimana antecedente il quindicesimo mese per i veicoli incompleti e completati.
In via eccezionale, su richiesta del costruttore, possono essere accolte domande oltre i due mesi dalla scadenza, purché presentate entro le finestre indicate e previa approvazione della Direzione generale. Le date rilevanti sono quelle della PEC.
Provvedimento della Divisione 3
La Divisione 3 esamina le singole domande in relazione alle motivazioni addotte e comunica, con proprio provvedimento, l’elenco dei costruttori che hanno ottenuto la deroga, specificando per ciascuno il criterio autorizzato. I provvedimenti sono emessi:
- entro la settimana precedente alla data di perdita di validità dell’omologazione, per le istanze pervenute almeno 20 giorni prima;
- nel più breve tempo possibile per le istanze successive, fermo restando che la normativa europea prevede un termine di tre mesi per la decisione.
Omologazioni nazionali ex DM 277/2001
La procedura è applicabile anche ai veicoli delle categorie M, N e O con omologazione non più valida rilasciata ai sensi del DM 277/2001.
Modalità di immatricolazione e dichiarazione integrativa
I veicoli da immatricolare secondo la procedura possono recare una specifica annotazione sul certificato di conformità, al rigo 52, oppure sulla dichiarazione di conformità. In mancanza di tale annotazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa conforme all’Allegato 2, recante il regolamento UE per il quale si chiede la deroga o, se vi sono più regolamenti in scadenza, quello con scadenza più ravvicinata, fermo restando che il costruttore deve aver richiesto il fine serie per tutte le norme interessate.
La medesima dichiarazione è richiesta anche quando il costruttore utilizza la trasmissione telematica del certificato di conformità; in tal caso può essere presentata contestualmente o integrata nella dichiarazione per l’immatricolazione. In assenza dell’annotazione o della dichiarazione integrativa non si può procedere all’immatricolazione.
Sottoscrizione della documentazione
Per i costruttori accreditati presso la Divisione 3, sono individuati i soggetti abilitati a sottoscrivere la dichiarazione integrativa. Per i costruttori non accreditati, deve essere depositata la firma del rappresentante delegato dal costruttore.
Chiarimenti applicativi e casi particolari
Il decreto fornisce ulteriori istruzioni operative:
- il calcolo del 10% o 30% si basa sul numero di unità prodotte in conformità agli uno o più tipi omologati dal costruttore e immatricolate in Italia nell’anno precedente la data di scadenza dell’omologazione;
- la categoria M1G è ricondotta alla categoria M1 e beneficia del 10%;
- per anno precedente si intende il periodo di 12 mesi antecedente la data di perdita di validità dell’omologazione;
- se più regolamenti, non riconducibili a un’unica regolamentazione generale, scadono nella stessa data, il costruttore deve presentare istanze distinte per ciascun regolamento;
- per veicoli già autorizzati al fine serie, se intervengono ulteriori scadenze entro i 12 o 18 mesi, la richiesta va ripresentata e il conteggio dei veicoli immatricolabili deve includere anche quelli già autorizzati e non ancora immatricolati;
- per i veicoli completati non è necessario che il costruttore della fase precedente abbia presentato richiesta di fine serie, ma è necessario che la presenti il costruttore della fase finale;
- se i regolamenti UE sono emanati in ritardo o con meno di tre mesi di anticipo rispetto alle date che comportano vincoli all’immatricolazione, la Divisione 3 applica le date del decreto con la dovuta flessibilità.
Disposizioni finali e allegati
Se un veicolo è immatricolato senza che il costruttore o il mandatario abbia presentato richiesta di fine serie, o se la domanda non è stata accolta, l’ufficio che ha immatricolato il veicolo deve procedere alla revoca dell’immatricolazione in autotutela.
Gli allegati costituiscono parte integrante del decreto:
- Allegato 1: fac-simile della richiesta di deroga di fine serie;
- Allegato 2: schema della dichiarazione integrativa del certificato di conformità.
La circolare prot. n. 11374 23/40/1 del 14.12.2007 e successive modifiche e integrazioni non è più applicabile.
Punti principali
Oggetto e ambito di applicazione
Il decreto disciplina l’immatricolazione, ai sensi dell’art. 93 del Codice della strada, di veicoli delle categorie internazionali M, N e O conformi a un tipo di veicolo la cui omologazione non è più valida ai fini dell’immatricolazione, mediante procedura di fine serie. L’ambito riguarda i veicoli prodotti in serie per i quali la conformità alle nuove prescrizioni tecniche non sia più ottenibile dopo la scadenza dell’omologazione.
Criteri per la deroga di fine serie
La deroga può essere concessa secondo uno dei due criteri previsti dall’Allegato V, parte B, del Regolamento (UE) 2018/858: limite percentuale sul numero di veicoli immessi in circolazione nell’anno precedente (10% per M1 e 30% per le altre categorie, con soglia minima di 100 veicoli se il calcolo è inferiore) oppure limite ai veicoli muniti di certificato di conformità valido alla data di produzione o successivamente, rimasto valido per almeno 3 mesi ma divenuto invalido per effetto di un nuovo atto normativo.
Domanda, tempistiche e istruttoria
I costruttori presentano istanza via PEC alla Divisione 3, in bollo tramite PagoPA codice N019, usando il modello di cui all’Allegato 1 e indicando il criterio prescelto, le ragioni tecnico-economiche e gli elenchi dei telai (VIN) o delle omologazioni interessate. Le domande possono essere presentate da tre mesi prima fino a due mesi dopo la data di perdita di validità dell’omologazione, con possibilità di integrazioni/modifiche in finestre temporali predeterminate. La Divisione 3 valuta le istanze e comunica con proprio provvedimento l’elenco dei costruttori autorizzati e il criterio di deroga accordato.
Immatricolazione, documenti e conseguenze dell’assenza di autorizzazione
I veicoli ammessi alla deroga possono essere identificati da specifica annotazione sul certificato di conformità o sulla dichiarazione di conformità; in mancanza, è necessaria una dichiarazione integrativa secondo l’Allegato 2. Senza tale indicazione o senza la dichiarazione integrativa non si può procedere all’immatricolazione. Se un veicolo viene immatricolato senza domanda di fine serie o senza accoglimento della stessa, l’ufficio che ha immatricolato deve disporre la revoca in autotutela.
Allegati e abrogazione della circolare precedente
Gli Allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del decreto e contengono, rispettivamente, il fac-simile della richiesta di deroga e lo schema della dichiarazione integrativa del certificato di conformità. La circolare prot. n. 11374 23/40/1 del 14.12.2007 e successive modifiche e integrazioni non è più applicabile.
Come è indicizzato
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