Sentenza del 21/06/2021 n. 826 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Recupero crediti tributari - Credito Inail - Compensazione orizzontale - Limite annuale - Si applica - Insorgenza del credito in anni precedenti - Non rileva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva effettuato compensazioni orizzontali tra credito INAIL e debiti tributari oltre il limite annuale previsto; si discuteva se il limite imposto dall'art. 34 della legge n. 388/2000 fosse applicabile anche a crediti sorti in anni precedenti e se potessero valere le esimenti previste dagli artt. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997 (non punibilità) o 8 d.lgs. 546/1992 (errore scusabile sulla norma tributaria).
La decisione
La Corte ha ritenuto che la compensazione orizzontale del credito INAIL con debiti tributari è soggetta all limite assoluto previsto dall'art. 34 della legge n. 388/2000, applicabile indipendentemente dall'anno di insorgenza del credito. Di conseguenza le compensazioni eccedenti il limite sono illegittime e possono dar luogo al recupero del credito; non sono pertanto ammissibili né la causa di non punibilità di cui all'art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997 né l'errore scusabile di cui all'art. 8 d.lgs. 546/1992 come giustificazioni per la compensazione oltre il limite.
Norme richiamate
art. 17 D.lgs. 9/07/1997 n. 241
Riconosce la possibilità di compensazione orizzontale tra crediti e debiti tributari; il giudice conferma che la disciplina consente la compensazione ma non esclude limiti posti da altra normativa.
art. 34 legge n. 388/2000
Stabilisce un importo massimo compensabile per ciascun periodo d'imposta; il giudice interpreta tale disposizione come un limite assoluto alla compensazione annuale anche per crediti INAIL, applicabile indipendentemente dall'anno di maturazione del credito.
art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997
La norma sulla non punibilità per particolare tenuità dell'offesa non è ritenuta applicabile per giustificare compensazioni effettuate in violazione del limite assoluto previsto dall'art. 34 della legge n. 388/2000.
art. 8 d.lgs. 546/1992
L'istituto dell'errore scusabile sulla norma tributaria non può essere invocato per legittimare compensazioni eccedenti il limite annuale imposto dalla legge.
Massime di principio
- Il limite annuale previsto dall'art. 34 della legge n. 388/2000 si applica anche ai crediti sorti in anni precedenti: la temporalità di insorgenza del credito non esonera dal rispetto del tetto annuale.
- La possibilità di compensazione prevista dall'art. 17 del D.lgs. 241/1997 è soggetta ai limiti di altre norme speciali; quando una norma pone un limite assoluto, la compensazione oltre tale limite è illegittima.
- Le tutele penali o processuali come la non punibilità per tenuità o l'errore scusabile non sono mezzi efficaci per sottrarsi al recupero di compensazioni effettuate in violazione di limiti espressi dalla legge tributaria.
- In casi analoghi il contribuente dovrebbe verificare il rispetto dei limiti annuali prima di operare compensazioni e valutare soluzioni alternative (ad es. ripartizione su più periodi, richiesta di rimborsi o utilizzo di strumenti specifici previsti dalla normativa) per evitare recuperi e sanzioni.
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