Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17375/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una pretesa servitù di passaggio pedonale e carrabile insistente su una strada privata a servizio di un complesso alberghiero. La società ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del diritto della controparte di esercitare la servitù, sostenendo che la servitù sarebbe stata costituita a non domino o comunque senza valido titolo, e che la riunione in capo allo stesso soggetto della proprietà del fondo servente e di quello dominante avrebbe estinto il vincolo. In Cassazione ha proposto sei motivi: i primi tre denunciano violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e delle norme sulla costituzione/estinzione delle servitù, oltre a difetto di motivazione, assumendo che i verbali assembleari del 1972 e del 1980 non esprimessero una valida volontà costitutiva e che, comunque, per costituire la servitù fosse necessaria forma scritta specifica; il quarto e il quinto motivo lamentano violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per omessa pronuncia o per mancato ordine di rimozione dei paletti e di astensione dall’impedire il passaggio/sosta; il sesto motivo contesta la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi centrali perché la Corte d’appello aveva correttamente interpretato gli atti del 1972 e del 1980, traendone la conclusione che la servitù di passaggio era stata validamente costituita in forma scritta e che non si era verificata l’estinzione per confusione invocata dalla ricorrente. Ha inoltre affermato che, per la costituzione convenzionale di una servitù, non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dall’atto scritto risulti in modo inequivoco la volontà di imporre un peso a vantaggio di un fondo. I motivi processuali sono stati dichiarati inammissibili o infondati perché la domanda accolta in appello era quella proposta e la declaratoria di insussistenza del diritto di sosta comporta già il divieto del posteggio; quanto alle spese, la censura è stata ritenuta inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367 c.c.

    Richiamati come canoni ermeneutici; la Corte afferma che la censura non indica specificamente quale canone sarebbe stato violato e si risolve in una diversa lettura del materiale negoziale, non sindacabile se plausibile.

  • artt. 1027, 1058, 1072, 1077, 1078, 1026 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente in tema di servitù prediali; la Corte ribadisce la validità della costituzione convenzionale della servitù e ne esclude l’estinzione per confusione nei termini prospettati.

  • artt. 1252, 1253, 1254, 1255 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente in tema di confusione/estinzione; la Corte esclude che la vicenda abbia prodotto l’estinzione della servitù dedotta.

  • artt. 2643, 2644 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per la trascrizione; la Corte osserva che l’eventuale mancata trascrizione rileverebbe solo nei confronti dei terzi acquirenti, non tra le parti partecipanti all’atto.

  • art. 1350 c.c.

    La Corte afferma che la costituzione convenzionale della servitù richiede forma scritta ad substantiam, soddisfatta dal verbale del 1980, dal quale risultava inequivocamente la volontà di costituire il peso.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché il giudice d’appello si è pronunciato sulla domanda effettivamente proposta.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 112 c.p.c.; la censura non coglie la decisione effettivamente resa e non evidenzia un error in procedendo decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di servitù prediali, se l’atto scritto consente di desumere in modo inequivoco la volontà delle parti di imporre un peso su un fondo a vantaggio di un altro fondo, la costituzione convenzionale è valida anche in assenza di formule sacramentali o di espressioni tecniche particolari.
  • La censura di violazione dei criteri ermeneutici contrattuali non è ammissibile se si limita a contrapporre una lettura alternativa del negozio a quella adottata dal giudice di merito, senza indicare puntualmente quali canoni interpretativi siano stati violati e in che modo.
  • L’interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando si tratti di una delle possibili interpretazioni plausibili del testo negoziale.
  • Se una servitù nasce per destinazione del padre di famiglia a vantaggio di due fondi, l’eventuale estinzione di una delle situazioni non travolge automaticamente l’altra, ove ciascuna abbia autonomia propria.
  • La mancata trascrizione dell’atto costitutivo della servitù non incide, di regola, sulla validità del vincolo tra le parti che hanno partecipato alla sua formazione, ma può assumere rilievo nei confronti dei terzi.
  • La declaratoria giudiziale dell’inesistenza del diritto di sosta su una strada gravata da servitù di passaggio comporta già, sul piano sostanziale, il divieto di posteggio, senza necessità di un ulteriore ordine di rimozione, salvo successiva azione di condanna per l’eventuale violazione.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.