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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18418/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'apertura della liquidazione giudiziale di una società in liquidazione su istanza di una creditrice. La società debitrice ha proposto reclamo contro la decisione di primo grado, sostenendo di non superare le soglie dimensionali di fallibilità previste dal Codice della crisi d'impresa, in particolare il limite di euro 500.000 di debiti. A sostegno del reclamo aveva depositato una consulenza tecnica di parte e richiamato lo stato passivo della procedura, dal quale risultavano crediti ammessi per euro 494.353,09. La Corte d'appello ha però ritenuto inattendibile la perizia di parte per la discrasia con i crediti erariali ammessi al passivo e ha ritenuto non dimostrato che l'intera esposizione debitoria fosse integralmente ricostruita, considerando anche possibili ulteriori debiti non ancora emersi o domande tardive. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: violazione degli artt. 2 e 121 CCII per avere la Corte ritenuto superabile il limite di legge nonostante lo stato passivo inferiore alla soglia; violazione degli artt. 2, 121, 42 e 367 CCII per non avere considerato la possibile liquidazione controllata e per errata distribuzione dell'onere probatorio; nullità della sentenza per avere posto a base della decisione un dato numerico mai emerso in giudizio e per omessa pronuncia/motivazione; vizio di motivazione ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.; violazione degli artt. 2 e 121 CCII e dell'art. 115 c.p.c. per aver ritenuto esistenti debiti ulteriori in assenza di prova e contro il contenuto dello stato passivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 121 CCII, incombe sul debitore dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, essendo confermata la regola già vigente nella legge fallimentare. Ha ritenuto corretto il ragionamento della Corte d'appello, che aveva tratto dall'inattendibilità della perizia di parte e dall'incompletezza dello stato passivo la conclusione che la società non avesse fornito prova sufficiente del mancato superamento delle soglie. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure formulate come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché miravano in realtà a ottenere un diverso apprezzamento del materiale probatorio, non consentito in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 CCII

    Definisce i requisiti dimensionali il cui mancato superamento deve essere dimostrato dal debitore per sottrarsi alla liquidazione giudiziale.

  • art. 121 CCII

    La disciplina della liquidazione giudiziale si applica agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti dimensionali e che siano in stato di insolvenza; l'onere della prova grava sul debitore.

  • art. 37 CCII

    Richiamato come base dell'iniziativa per l'accesso alla liquidazione giudiziale.

  • art. 38 CCII

    Richiamato come base dell'iniziativa per l'accesso alla liquidazione giudiziale.

  • art. 41 CCII

    Indicato come il procedimento nel quale il debitore deve dimostrare i requisiti dimensionali.

  • art. 42 CCII

    Richiamato per le modalità di acquisizione automatica di informazioni istruttorie dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dal Registro delle imprese.

  • art. 367 CCII

    Richiamato, insieme all'art. 42 CCII, per l'acquisizione automatica di informazioni istruttorie.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Base dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Base dei motivi di ricorso per nullità della sentenza e omessa pronuncia o motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Base del motivo volto a denunciare la violazione delle regole di valutazione delle prove e del vizio motivazionale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro dell'asserita omessa pronuncia o decisione ultra/per extra petita.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non è deducibile per contestare la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o nega il prudente apprezzamento nei casi in cui esso sia imposto; non per censurare il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale parametro del vizio di motivazione apparente o insufficiente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. in tema di motivazione della sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Norma che ha introdotto il meccanismo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro per il contributo unificato dovuto.

  • Cass. Sez. U. 20867/2020

    Richiamata per delimitare l'ambito delle censure ex artt. 115 e 116 c.p.c.

  • Cass. 625/2016

    Richiamata per confermare la continuità con la regola della legge fallimentare sull'onere della prova dei limiti dimensionali in capo al debitore.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di apertura della liquidazione giudiziale, il debitore che intenda sottrarsi alla procedura deve provare di possedere congiuntamente i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII; in mancanza, se ricorre lo stato di insolvenza, la procedura può essere aperta.
  • L'acquisizione automatica di dati da pubbliche amministrazioni o registri non sposta sull'istante l'onere di prova del superamento o del mancato superamento delle soglie: tali dati entrano nel materiale istruttorio, ma la dimostrazione del requisito resta a carico del debitore.
  • La valutazione della credibilità e completezza della consulenza di parte e dello stato passivo è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è censurabile come violazione di legge se la doglianza mira solo a ottenere una diversa ricostruzione del quadro probatorio.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi, non quando si contesti la ponderazione delle prove raccolte.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere invocata per criticare il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove; essa è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore giuridico diverso da quello previsto dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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