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Sentenza

Sentenza del 28/07/2015 n. 435 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Non Disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava l'avviso di accertamento con cui erano stati determinati maggiori ricavi pari a 6.017,00 euro ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, sulla base di appunti, manoscritti, commissioni e altre annotazioni extracontabili rinvenute dalla Guardia di Finanza. Sosteneva che non ricorressero i presupposti per l'accertamento induttivo previsto dall'art. 39 del D.P.R. 600/1973, poiché la contabilità era regolarmente tenuta e la documentazione rinvenuta non dimostrava l'occultamento di ricavi. La Commissione Tributaria Regionale, tuttavia, ha deciso preliminarmente la questione processuale relativa alla mancata partecipazione dei soci della società di persone.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio e della sentenza di primo grado, rilevando che, nelle controversie riguardanti una società di persone e la conseguente imputazione del reddito ai soci, società e soci sono litisconsorti necessari. Poiché il giudizio si era svolto senza la partecipazione congiunta della società e di tutti i soci, la sentenza è stata annullata e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, che dovrà integrare il contraddittorio e riesaminare la controversia. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 39 del D.P.R. 600/1973

    La società aveva contestato l'applicazione dell'accertamento analitico-induttivo o induttivo, sostenendo che la contabilità fosse regolare e che la documentazione extracontabile non dimostrasse l'esistenza di ricavi occultati. La Commissione non ha esaminato nel merito tale censura, avendo rilevato preliminarmente la nullità del giudizio.

  • Art. 5 del D.P.R. 917/1986

    Il reddito delle società di persone viene imputato direttamente ai soci, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla sua effettiva percezione. Da ciò deriva l'unitarietà dell'accertamento riguardante società e soci.

  • Art. 14 del D.Lgs. 546/1992

    Prevede l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che devono necessariamente partecipare al processo. Nel caso delle società di persone, il giudizio relativo al reddito accertato deve coinvolgere la società e tutti i soci interessati.

  • Art. 29 del D.Lgs. 546/1992

    È richiamato in relazione alla possibilità di riunire procedimenti connessi riguardanti la società e i soci, al fine di assicurare una decisione uniforme.

  • Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 14815/2008

    In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci.

    La controversia relativa agli elementi comuni dell'accertamento configura un caso di litisconsorzio necessario originario. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo, con nullità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento fiscale riguarda una società di persone e incide automaticamente sul reddito dei soci, società e tutti i soci devono partecipare allo stesso processo, salvo questioni esclusivamente personali.
  • La mancata partecipazione di uno o più litisconsorti necessari comporta la nullità del giudizio e della sentenza, anche se il vizio non è stato sollevato dalle parti e anche se il processo è arrivato in appello.
  • In presenza di tale vizio processuale, il giudice non decide normalmente sulla fondatezza dell'accertamento, ma annulla la sentenza e rinvia la causa al primo giudice per integrare il contraddittorio.
  • L'annullamento per mancata integrazione del contraddittorio non equivale a una vittoria definitiva sul merito dell'imposta: dopo il rinvio, l'amministrazione potrà difendere l'accertamento e il contribuente dovrà contestarne nuovamente la fondatezza nel giudizio correttamente instaurato.
  • Le contestazioni relative alla documentazione extracontabile e alla legittimità dell'accertamento induttivo devono essere esaminate nel merito solo dopo che tutti i soggetti necessari siano stati regolarmente coinvolti nel processo.

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