Sentenza del 24/03/2016 n. 5852 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha contestato l'utilizzo del plafond IVA da parte della società per l'anno 2003. La società, nell'anno precedente, non aveva effettuato cessioni all'esportazione o operazioni intracomunitarie, ma soltanto operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori abituali ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972. Secondo l'Agenzia, tali operazioni non potevano alimentare il plafond e quindi la società non poteva acquistare beni o servizi senza applicazione dell'IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la controversia nel merito, rigettando il ricorso originariamente presentato dalla società. Ha stabilito che il plafond è alimentato esclusivamente dalle operazioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/1972, non dalle operazioni di cui alla lett. c). Il diritto di acquistare o importare senza IVA spetta all'esportatore abituale che abbia effettuato le esportazioni richieste, non al suo fornitore privo di tale qualifica. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a rifondere all'Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 1, lett. a) e b)
Il plafond è alimentato dalle operazioni contemplate dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, lett. a) e b).
Comprendono le cessioni effettivamente spedite o trasportate fuori dal territorio comunitario e costituiscono le operazioni rilevanti per maturare il plafond.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 1, lett. c) e comma 2
Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate senza pagamento dell'imposta ... nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte.
Le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali sono non imponibili soltanto perché il cliente possiede i requisiti per utilizzare il plafond; non consentono però al fornitore, se non è a sua volta esportatore abituale, di maturare un proprio plafond.
D.L. n. 746 del 1983, art. 1, convertito dalla L. n. 17 del 1984
Gli acquisti senza pagamento dell'imposta sono consentiti nei limiti delle esportazioni o operazioni assimilate, il cui ammontare sia superiore al 10% del volume d'affari.
Per fruire del plafond occorre avere effettuato, nell'anno precedente o nei dodici mesi precedenti secondo il regime applicabile, esportazioni o operazioni ammesse in misura superiore alla soglia normativa del 10% del volume d'affari.
L. n. 28 del 1997, art. 2
È richiamata nel motivo dell'Agenzia in relazione alla disciplina del plafond e dei requisiti per gli acquisti senza applicazione dell'IVA.
Sesta direttiva IVA, artt. 15 e 3, e direttiva 2006/112/CE, artt. 146-165
La non imponibilità delle esportazioni è giustificata dal principio di tassazione nel Paese di destinazione: i beni destinati al consumo fuori dall'Unione non devono gravare di IVA comunitaria.
L. n. 212 del 2000, art. 10, commi 2 e 3
La Corte non ha riconosciuto che il richiamo a una circolare dell'Amministrazione finanziaria producesse automaticamente effetti favorevoli sulla controversia, anche perché la contribuente aveva invocato impropriamente il principio di non contestazione sul piano dell'allegazione anziché su quello probatorio.
Massime di principio
- Il plafond IVA non nasce da qualunque operazione non imponibile: deve derivare da effettive esportazioni o da operazioni espressamente assimilate dalla legge, incluse quelle intracomunitarie nei limiti previsti dalla normativa applicabile.
- Le vendite effettuate a un esportatore abituale con dichiarazione d'intento consentono al fornitore di non applicare l'IVA, ma non attribuiscono al fornitore stesso la qualifica di esportatore abituale né alimentano il suo plafond.
- La qualifica di esportatore abituale e il diritto agli acquisti senza IVA devono essere verificati con riferimento alle operazioni realizzate nel periodo di riferimento e alla soglia percentuale prevista dalla legge.
- La non imponibilità dell'operazione e il diritto di utilizzare il plafond sono concetti distinti: la prima può dipendere dalla qualifica del cliente, mentre il secondo richiede che il soggetto abbia maturato autonomamente i requisiti normativi.
- In una situazione analoga, è necessario distinguere tra esportazioni dirette effettuate dal contribuente, che alimentano il plafond, e cessioni interne a clienti esportatori abituali, che non lo alimentano.
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