Ordinanza n. 852/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Cirò n. 152/2023, avente efficacia esecutiva e comportante l'obbligo di pagamento di somme di denaro
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 152/2023 del Giudice di Pace di Cirò. Il Comune resistente non si è costituito. Il TAR ha rilevato che, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso l'amministrazione costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di ottemperanza. I ricorrenti avevano documentato una notificazione del titolo esecutivo effettuata il 1° agosto 2023 presso l'indirizzo PEC del difensore costituito nel precedente giudizio, ma tale notificazione è stata ritenuta non idonea, poiché l'art. 14 richiede la notificazione presso l'amministrazione e quella prevista dalla disposizione ha natura extraprocessuale. Il TAR ha quindi prospettato una possibile causa di inammissibilità del ricorso e ha assegnato ai ricorrenti un termine per provare l'eventuale notificazione del titolo al Comune almeno 120 giorni prima dell'instaurazione del giudizio.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Ha disposto un incombente istruttorio, assegnando ai ricorrenti 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per provare l'avvenuta notificazione del titolo esecutivo presso il Comune almeno 120 giorni prima della proposizione del ricorso. Ha fissato la successiva camera di consiglio al 16 settembre 2026. La possibile inammissibilità per mancato decorso o mancata prova del termine è stata rilevata anche d'ufficio.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso l'amministrazione costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo; il relativo difetto è rilevabile d'ufficio. Ai fini del decorso del termine occorre provare una notificazione presso l'amministrazione, non essendo sufficiente la notificazione extraprocessuale eseguita presso il difensore costituito nel precedente giudizio.
Massime di principio
- Il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso l'amministrazione costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di ottemperanza relativa a un obbligo di pagamento gravante su una pubblica amministrazione.
- La notificazione del titolo esecutivo richiesta dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 deve essere effettuata presso l'amministrazione; la notificazione presso il difensore costituito nel precedente giudizio non è idonea, trattandosi di una notificazione extraprocessuale.
- Il ricorrente che agisce in ottemperanza deve fornire la prova della notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e del decorso integrale dei 120 giorni prima dell'instaurazione del giudizio.
- La mancanza o l'insufficienza della prova della notificazione del titolo esecutivo e del decorso del termine dilatorio può essere rilevata d'ufficio dal giudice e giustifica l'assegnazione di un termine per integrare la prova prima della decisione sull'ammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 285/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1052/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1053/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1057/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1064/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1039/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →