Cassazione Civile, Ordinanza n. 15148/2025 del 06/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente impugnava l’estratto di ruolo riferito a un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai sensi dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, redditi di partecipazione imputati per trasparenza in relazione alla partecipazione a una società di persone. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la CTR aveva accolto il gravame dell’Ufficio. In Cassazione la ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e comunque tardività dell’appello, sostenendo che la CTR non si era pronunciata sull’eccezione di tardività; 2) violazione degli artt. 139 ss. c.p.c., degli artt. 2697 e 2700 c.c. e vizio motivazionale, lamentando che la CTR non avesse rilevato l’inesistenza della notifica dell’avviso presupposto, poiché la consegna sarebbe avvenuta a persona inesistente o non identificabile come consegnataria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il termine di impugnazione era sospeso ope legis per nove mesi, ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 119/2018, trattandosi di lite definibile, sicché l’appello dell’Ufficio era tempestivo. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile, nella parte in cui sollecitava una nuova valutazione del fatto, e comunque infondato, rilevando che la CTR aveva correttamente accertato la regolarità della notificazione dell’avviso, con indicazione del nome, della firma, del rapporto familiare con il destinatario e della raccomandata informativa, in conformità all’art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600/1973. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Costituisce la base del recupero a tassazione del reddito imputato per trasparenza nell’avviso presupposto.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro della censura di omessa pronuncia, ma la Corte esclude la fondatezza del motivo perché l’appello era tempestivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma evocata per il vizio di nullità della sentenza impugnata.
art. 139 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la notifica dell’atto presupposto.
artt. 139 e seguenti c.p.c.
Richiamati come disciplina della notificazione, ma la Corte ritiene corretta la notifica eseguita secondo la normativa speciale tributaria.
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare l’onere probatorio sulla regolarità della notifica.
art. 2700 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inesistenza o inattendibilità della relata di notifica.
art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600/1973
Stabilisce, quando il consegnatario non è il destinatario, la consegna o il deposito in busta sigillata, l’indicazione del numero cronologico, la sottoscrizione della ricevuta e la raccomandata informativa; la Corte ne conferma l’applicazione nel caso concreto.
art. 9 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
"Ai sensi del comma 11 dell'articolo 6, relativamente alle liti che possono essere definite, sono sospesi ope legis, per un periodo di nove mesi, i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019"
La sospensione opera automaticamente per nove mesi sui termini di impugnazione delle liti definibili, rendendo tempestivo l’appello proposto nel periodo interessato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle liti definibili per legge, la sospensione ope legis dei termini di impugnazione si applica automaticamente per nove mesi e rende tempestive le impugnazioni presentate nel periodo coperto dalla sospensione.
- In cassazione non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito: sono inammissibili le censure che mirano soltanto a ottenere una diversa valutazione delle risultanze di fatto.
- In tema di notificazione degli avvisi fiscali, quando l’atto è consegnato a persona diversa dal destinatario, la regolarità della notifica va valutata alla luce della disciplina speciale tributaria, che richiede busta sigillata, indicazione del numero cronologico, annotazione in relata e invio della raccomandata informativa.
- La notifica dell’atto tributario effettuata a familiare o altra persona legittimata è valida se la relata documenta gli elementi richiesti dalla normativa speciale e consente di risalire al consegnatario e alla successiva comunicazione informativa.
- La censura di omessa pronuncia non è fondata quando la questione è assorbita o superata da una corretta decisione sulla tempestività dell’impugnazione o dalla verifica della regolarità dell’atto presupposto.
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